Con l'entrata in vigore dell'attuale codice di procedura penale, l'apporto investigativo del detective professionista è stato espressamente previsto in quanto indispensabile al nuovo impianto processuale di tipo "accusatorio" e, nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, se ne parla in modo esplicito, ribadendo la necessità di una nuova disciplina sugli investigatori privati:
ART.
38 Att. C.P.P. Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto
alla prova
1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall'art.
190 del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti
tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare
e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e
di conferire con le persone che possono dare informazioni.
2. L'attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico
del difensore, da investigatori privati autorizzati.
2-bis (1) Il difensore della persona sottoposta alle indagini o
della persona offesa può presentare direttamente al giudice elementi
che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare.
2-ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo
relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona
sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione (1) commi aggiunti
dall'art. 22 della legge 8 agosto 1995 n° 332.
ART.
222 Att. C.P.P. Investigatori privati
1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori
privati, l'autorizzazione a svolgere le attività indicate nell'art.
38 è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato
una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto
esercizio dell'attività.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135 del regio decreto
18 giugno 1931 n. 773, l'incarico è inscritto in uno speciale registro,
in cui sono annotate:
a) le generalità e l'indirizzo del difensore committente;
b) la specie degli atti investigativi richiesti;
c) la durata delle indagini, determinata al conferimento dell'incarico.
3. Nell'ambito delle indagini previste dal presente articolo non
si applica la disposizione dell'art. 139 del regio decreto 18.6.1931
n. 773.
4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 200 del codice, l'investigatore
autorizzato è equiparato al consulente tecnico.
ART.
200 C.P.P. (Segreto professionale) Non possono essere obbligati
a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero,
ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne
all'autorità giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino
con l'ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, i procuratori legali, i CONSULENTI TECNICI e i
notai;
c) omissis;
Commento:
L'art. 190 del nuovo codice di procedura penale è del seguente
tenore: "Le prove sono ammesse a richiesta di parte" (e cioè della
pubblica accusa o della difesa).
Si tratta di un principio eccezionalmente innovatore, tipico del
sistema accusatorio, che si contrappone al precedente modello inquisitorio,
basato sull'iniziativa del giudice.
La legge ha fatto un balzo in avanti rispetto alla situazione ed
alla mentalità preesistenti, e si sono aperti nuovi grandi spazi
operativi agli investigatori. Inoltre, le norme di attuazione sopra
riportate sono assai liberali, e cioè assai meno restrittive di
quanto proposto dalla Commissione Ministeriale, dal Consiglio Superiore
della Magistratura e da altri organi.
Per assicurare dunque parità fra accusa e difesa, al difensore è
consentita una ricerca autonoma della prova; per svolgere tale compito,
potrà servirsi dell'investigatore privato, che è dalla legge equiparato
al consulente tecnico.
Il detective, pertanto, ha l'obbligo del segreto professionale,
cioè non può essere obbligato a deporre sui fatti conosciuti nello
svolgimento del suo mandato.
Parimenti, conferimento dell'incarico da parte del difensore, suo
svolgimento e risultati sono sottratti ad ogni indagine da parte
dell'autorità di pubblica sicurezza.
Quando si parla di difensore, ci si riferisce naturalmente oltre
al difensore dell'imputato o dell'indagato, anche al rappresentante
della parte civile, o del responsabile civile, o della persona civilmente
obbligata per l'ammenda.
La titolarità dell'indagine è sempre del difensore, che può comunque
delegare l'indagine stessa al detective.
Il controllo su questa attività spetta ovviamente alla magistratura,
e - per il difensore - all'organo disciplinare forense (per abusi
o mancanze non conformi al decoro professionale). Il rischio di
commettere reati, in materia tanto delicata, è immanente: possiamo
ipotizzare la subornazione (art. 377 cod. pen.) quando si offre
compenso a testimone, o interprete, o perito per indurlo al falso;
la usurpazione di pubbliche funzioni, quando si fa credere di avere
pubbliche qualità o qualifiche (art. 347); il favoreggiamento (art.
378), quando si aiuta taluno ad eludere le ricerche dell'autorità.
A difesa, legale ed investigatore potranno invocare la scriminante
(art. 51) del diritto (di difesa, o dell'indagine). Per quanto riguarda
le regole deontologiche, non risulta che ve ne sia stata formulazione,
anche in via meramente propositiva; varrà, nei primi tempi, la sensibilità
del professionista. Sembra, comunque, che ci si possa ispirare a
Perry Mason. Dopo tanto tempo dalla promulgazione delle nuove norme,
peraltro, le indagini del difensore e del detective, così come prefigurate
dall'art. 190 C.P.P., stentano a decollare e ne abbiamo accennato
il perché: difficoltà pratiche, disabitudine mentale, timori, ed
ovviamente il costo. Su quest'ultimo punto, purtroppo, una nota
restrittiva: la legge 30.7.1990 n. 217 sul gratuito patrocinio all'art.
4 stabilisce che sono a carico dello Stato le spese della consulenza
tecnica, ma esclude espressamente quelle per gli investigatori privati,
ancorché i medesimi siano stati parificati ai consulenti tecnici
dall'art. 222 sopra riportato. Certo è che il difensore, oggi come
oggi, proverà un senso di disagio al momento di intraprendere l'attività
di ricerca della prova. E il legislatore, con la norma appena citata,
fa capire che l'investigatore privato, parificato sì al consulente
tecnico, è - nei fatti - un qualcosa di più nel processo: tanto
è vero che lo Stato non rimborsa ai non abbienti le spese relative.
L'Art. 4 L. 217/90 è palesemente incostituzionale, per evidente
contrasto con gli articoli della Costituzione 3 (eguaglianza dei
cittadini) e 24 (inviolabilità della difesa). Chissà che si trovi
presto un Giudice che chieda l'intervento della Corte Costituzionale.
Comunque, bisognerà abituarsi a percorrere le strade indicate dall'art.
190. Negli Stati Uniti d'America, dicono le statistiche, solo il
dieci per cento dei processi penali va al dibattimento, e di questo
dieci per cento il sette per cento vede all'opera investigatori
privati. Non è poco, tutto sommato. Ovviamente, si tratta sempre
di processi indiziari. Tornando in Italia, come potranno dunque
agire in concreto difensori e detectives? Occorre fare una premessa.
Ogni cittadino ha, ed aveva anche prima, libertà di investigare,
per qualsiasi ragione, anche per sola curiosità, entro i limiti
stabiliti dalla legge. Poiché questi limiti non sono a tutti noti,
ecco dunque l'opportunità di servirsi di investigatori privati muniti
di una specifica licenza di pubblica sicurezza. Comunque, il detective
può usare mezzi e conseguire risultati assolutamente non diversi
da quelli che sono alla portata di qualsiasi cittadino che volesse
svolgere questa attività per suoi fini personali, avendone tempo
e capacità (non può ovviamente, il cittadino, svolgere professionalmente
l'attività di investigatore, occorrendo la licenza di P.S.).
Del resto, anche prima del nuovo codice, ci si poteva rivolgere
ad un detective per ricercare prove da utilizzare in giudizio. Ciò
premesso, si possono fissare i seguenti punti: Spetterà al difensore,
in via esclusiva, promuovere e commissionare l'investigazione, stabilendone
caratteristiche, modalità, limiti, scopi. All'investigatore saranno
soprattutto delegate le ricerche di persone e di cose. In questa
fase, il detective potrà fare domande a possibili testi e a controparti:
ad esempio, se hanno conoscenza dei fatti, se hanno rapporti con
gli altri soggetti processuali. Il detective potrà fare una prima
valutazione su queste persone, vedere se hanno buona memoria, se
sono credibili, potrà accertare la loro moralità. Questo vale anche
per le persone indicate quali testi dall'accusa. Spetterà poi al
difensore trarre i risultati, approfondendo il materiale fornito.
È
certo che il difensore potrà interrogare il possibile testimone,
invitandolo anche nel suo studio legale. Le norme deontologiche
sino ad oggi codificate considerano lesivo alla dignità professionale
che l'avvocato vada per le strade per lo svolgimento di indagini,
ma è giocoforza cancellare queste regole; non si può pretendere
che il teste, già restio ad andare in tribunale, vada anche presso
l'avvocato. Naturalmente il difensore, ed anche il suo ausiliario,
l'investigatore professionista, dovranno fare in modo che la deposizione
sia il più possibile genuina, evitando ogni pressione sul teste
(che ben potrebbe causare effetti deleteri).
Ci si è chiesti se sia possibile farsi rilasciare risposte scritte,
registrare su nastro la conversazione, previo consenso, e se si
debba avvertire il possibile teste della facoltà di non rispondere.
La dottrina ha risposto positivamente (in argomento non vi è ancora
giurisprudenza).
Naturalmente, occorrerà usare la massima cautela. Sarà in ogni caso
opportuno, forse indispensabile, per l'avvocato e per il detective,
stendere una relazione da allegare agli atti del processo. Si specificheranno
modalità dell'avvicinamento dei possibili testi (o di altri soggetti
processuali), se ne specificheranno le dichiarazioni, si potrà dire
se si son richieste risposte scritte e - nel caso - se si sono rifiutati
di farlo; se hanno consentito registrazioni, se si sono avvalsi
della facoltà di non rispondere.
Adelante, con juicio… contatti di questo genere erano, come si è
detto, ritenuti vietati, ed in ogni caso, inopportuni, dalla deontologia
forense. Il teste può rispondere o meno alla convocazione del legale.
Se non si presenta, si potranno trarre deduzioni in proposito, da
far valere in giudizio. Se il teste chiede copia della deposizione
scritta, o della registrazione su nastro del colloquio, si dovrà
dargliele; sarà opportuno farne preventiva offerta. Alla deposizione,
sarà opportuna la presenza di terze persone, che possano a loro
volta testimoniare sul modo in cui si svolge l'intervista: occorrerà
evitare che il teste possa poi dire di aver ricevuto pressioni,
e che la deposizione si presenti non spontanea e troppo "preparata".
Ovviamente, inoltre, tutta questa attività "istruttoria" ha un preciso
limite temporale, e cioè il momento in cui la persona depone dinanzi
al Giudice: dopo, ciò non è possibile, se non appunto innanzi al
Magistrato. L'American Bar Association, la famosa associazione di
giuristi nordamericani ha elaborato, anche, queste regole, che vanno
considerate valide anche per noi:
1) non si devono dare compensi al testimone, perché deponga; si possono rimborsare al teste le spese vive e non si deve nascondere tale rimborso;
2) nell'intervistare un teste l'avvocato od il detective non hanno l'obbligo di avvertirlo che la risposta ad una certa domanda potrebbe portare il teste alla autoincriminazione; né vi è obbligo di avvertire il teste della necessità di essere assistito da un legale;
3) l'avvocato non deve scoraggiare il contatto fra testi e pubblica accusa; non è corretto consigliare ad un possibile teste il rifiuto di fornire informazioni all'accusa.
4)
si raccomanda di sentire il teste sempre alla presenza di altre
persone, onde assicurare la genuinità del teste e la correttezza
del modo di procedere. Breve considerazione finale.
Come sopra accennato, le norme promulgate sono andate molto più
avanti di quanto suggerito dagli organi propositivi e da vari studiosi,
timorosi del nuovo, sono state prese in non cale varie limitazioni
suggerite da molti; la regolamentazione dell'indagine difensiva
è ridotta al minimo.
È stato fatto espresso coordinamento fra le nuove norme ed il testo
unico di pubblica sicurezza; si è istituito il nuovo registro di
polizia per questo tipo di indagini. Nella legge, il Parlamento
ha inserito una specifica promessa, quella di promulgare la nuova
disciplina degli investigatori privati. È una rivoluzione copernicana.
A chi di dovere il saperne approfittare, nell'interesse della verità
e della giustizia. (Avv. Lorenzo Moraschi - Milano)