Con l'entrata in vigore dell'attuale codice di procedura penale, l'apporto investigativo del detective professionista è stato espressamente previsto in quanto indispensabile al nuovo impianto processuale di tipo "accusatorio" e, nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, se ne parla in modo esplicito, ribadendo la necessità di una nuova disciplina sugli investigatori privati:

ART. 38 Att. C.P.P. Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova
1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall'art. 190 del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possono dare informazioni.
2. L'attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati.
2-bis (1) Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare.
2-ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione (1) commi aggiunti dall'art. 22 della legge 8 agosto 1995 n° 332.

ART. 222 Att. C.P.P. Investigatori privati
1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione a svolgere le attività indicate nell'art. 38 è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, l'incarico è inscritto in uno speciale registro, in cui sono annotate:
a) le generalità e l'indirizzo del difensore committente;
b) la specie degli atti investigativi richiesti;
c) la durata delle indagini, determinata al conferimento dell'incarico.
3. Nell'ambito delle indagini previste dal presente articolo non si applica la disposizione dell'art. 139 del regio decreto 18.6.1931 n. 773.
4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 200 del codice, l'investigatore autorizzato è equiparato al consulente tecnico.

ART. 200 C.P.P. (Segreto professionale) Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, i procuratori legali, i CONSULENTI TECNICI e i notai;
c) omissis;

Commento:
L'art. 190 del nuovo codice di procedura penale è del seguente tenore: "Le prove sono ammesse a richiesta di parte" (e cioè della pubblica accusa o della difesa).
Si tratta di un principio eccezionalmente innovatore, tipico del sistema accusatorio, che si contrappone al precedente modello inquisitorio, basato sull'iniziativa del giudice.
La legge ha fatto un balzo in avanti rispetto alla situazione ed alla mentalità preesistenti, e si sono aperti nuovi grandi spazi operativi agli investigatori. Inoltre, le norme di attuazione sopra riportate sono assai liberali, e cioè assai meno restrittive di quanto proposto dalla Commissione Ministeriale, dal Consiglio Superiore della Magistratura e da altri organi.
Per assicurare dunque parità fra accusa e difesa, al difensore è consentita una ricerca autonoma della prova; per svolgere tale compito, potrà servirsi dell'investigatore privato, che è dalla legge equiparato al consulente tecnico.
Il detective, pertanto, ha l'obbligo del segreto professionale, cioè non può essere obbligato a deporre sui fatti conosciuti nello svolgimento del suo mandato.
Parimenti, conferimento dell'incarico da parte del difensore, suo svolgimento e risultati sono sottratti ad ogni indagine da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.
Quando si parla di difensore, ci si riferisce naturalmente oltre al difensore dell'imputato o dell'indagato, anche al rappresentante della parte civile, o del responsabile civile, o della persona civilmente obbligata per l'ammenda.
La titolarità dell'indagine è sempre del difensore, che può comunque delegare l'indagine stessa al detective.
Il controllo su questa attività spetta ovviamente alla magistratura, e - per il difensore - all'organo disciplinare forense (per abusi o mancanze non conformi al decoro professionale). Il rischio di commettere reati, in materia tanto delicata, è immanente: possiamo ipotizzare la subornazione (art. 377 cod. pen.) quando si offre compenso a testimone, o interprete, o perito per indurlo al falso; la usurpazione di pubbliche funzioni, quando si fa credere di avere pubbliche qualità o qualifiche (art. 347); il favoreggiamento (art. 378), quando si aiuta taluno ad eludere le ricerche dell'autorità. A difesa, legale ed investigatore potranno invocare la scriminante (art. 51) del diritto (di difesa, o dell'indagine). Per quanto riguarda le regole deontologiche, non risulta che ve ne sia stata formulazione, anche in via meramente propositiva; varrà, nei primi tempi, la sensibilità del professionista. Sembra, comunque, che ci si possa ispirare a Perry Mason. Dopo tanto tempo dalla promulgazione delle nuove norme, peraltro, le indagini del difensore e del detective, così come prefigurate dall'art. 190 C.P.P., stentano a decollare e ne abbiamo accennato il perché: difficoltà pratiche, disabitudine mentale, timori, ed ovviamente il costo. Su quest'ultimo punto, purtroppo, una nota restrittiva: la legge 30.7.1990 n. 217 sul gratuito patrocinio all'art. 4 stabilisce che sono a carico dello Stato le spese della consulenza tecnica, ma esclude espressamente quelle per gli investigatori privati, ancorché i medesimi siano stati parificati ai consulenti tecnici dall'art. 222 sopra riportato. Certo è che il difensore, oggi come oggi, proverà un senso di disagio al momento di intraprendere l'attività di ricerca della prova. E il legislatore, con la norma appena citata, fa capire che l'investigatore privato, parificato sì al consulente tecnico, è - nei fatti - un qualcosa di più nel processo: tanto è vero che lo Stato non rimborsa ai non abbienti le spese relative. L'Art. 4 L. 217/90 è palesemente incostituzionale, per evidente contrasto con gli articoli della Costituzione 3 (eguaglianza dei cittadini) e 24 (inviolabilità della difesa). Chissà che si trovi presto un Giudice che chieda l'intervento della Corte Costituzionale. Comunque, bisognerà abituarsi a percorrere le strade indicate dall'art. 190. Negli Stati Uniti d'America, dicono le statistiche, solo il dieci per cento dei processi penali va al dibattimento, e di questo dieci per cento il sette per cento vede all'opera investigatori privati. Non è poco, tutto sommato. Ovviamente, si tratta sempre di processi indiziari. Tornando in Italia, come potranno dunque agire in concreto difensori e detectives? Occorre fare una premessa. Ogni cittadino ha, ed aveva anche prima, libertà di investigare, per qualsiasi ragione, anche per sola curiosità, entro i limiti stabiliti dalla legge. Poiché questi limiti non sono a tutti noti, ecco dunque l'opportunità di servirsi di investigatori privati muniti di una specifica licenza di pubblica sicurezza. Comunque, il detective può usare mezzi e conseguire risultati assolutamente non diversi da quelli che sono alla portata di qualsiasi cittadino che volesse svolgere questa attività per suoi fini personali, avendone tempo e capacità (non può ovviamente, il cittadino, svolgere professionalmente l'attività di investigatore, occorrendo la licenza di P.S.).
Del resto, anche prima del nuovo codice, ci si poteva rivolgere ad un detective per ricercare prove da utilizzare in giudizio. Ciò premesso, si possono fissare i seguenti punti: Spetterà al difensore, in via esclusiva, promuovere e commissionare l'investigazione, stabilendone caratteristiche, modalità, limiti, scopi. All'investigatore saranno soprattutto delegate le ricerche di persone e di cose. In questa fase, il detective potrà fare domande a possibili testi e a controparti: ad esempio, se hanno conoscenza dei fatti, se hanno rapporti con gli altri soggetti processuali. Il detective potrà fare una prima valutazione su queste persone, vedere se hanno buona memoria, se sono credibili, potrà accertare la loro moralità. Questo vale anche per le persone indicate quali testi dall'accusa. Spetterà poi al difensore trarre i risultati, approfondendo il materiale fornito.

È certo che il difensore potrà interrogare il possibile testimone, invitandolo anche nel suo studio legale. Le norme deontologiche sino ad oggi codificate considerano lesivo alla dignità professionale che l'avvocato vada per le strade per lo svolgimento di indagini, ma è giocoforza cancellare queste regole; non si può pretendere che il teste, già restio ad andare in tribunale, vada anche presso l'avvocato. Naturalmente il difensore, ed anche il suo ausiliario, l'investigatore professionista, dovranno fare in modo che la deposizione sia il più possibile genuina, evitando ogni pressione sul teste (che ben potrebbe causare effetti deleteri).
Ci si è chiesti se sia possibile farsi rilasciare risposte scritte, registrare su nastro la conversazione, previo consenso, e se si debba avvertire il possibile teste della facoltà di non rispondere. La dottrina ha risposto positivamente (in argomento non vi è ancora giurisprudenza).
Naturalmente, occorrerà usare la massima cautela. Sarà in ogni caso opportuno, forse indispensabile, per l'avvocato e per il detective, stendere una relazione da allegare agli atti del processo. Si specificheranno modalità dell'avvicinamento dei possibili testi (o di altri soggetti processuali), se ne specificheranno le dichiarazioni, si potrà dire se si son richieste risposte scritte e - nel caso - se si sono rifiutati di farlo; se hanno consentito registrazioni, se si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.
Adelante, con juicio… contatti di questo genere erano, come si è detto, ritenuti vietati, ed in ogni caso, inopportuni, dalla deontologia forense. Il teste può rispondere o meno alla convocazione del legale. Se non si presenta, si potranno trarre deduzioni in proposito, da far valere in giudizio. Se il teste chiede copia della deposizione scritta, o della registrazione su nastro del colloquio, si dovrà dargliele; sarà opportuno farne preventiva offerta. Alla deposizione, sarà opportuna la presenza di terze persone, che possano a loro volta testimoniare sul modo in cui si svolge l'intervista: occorrerà evitare che il teste possa poi dire di aver ricevuto pressioni, e che la deposizione si presenti non spontanea e troppo "preparata". Ovviamente, inoltre, tutta questa attività "istruttoria" ha un preciso limite temporale, e cioè il momento in cui la persona depone dinanzi al Giudice: dopo, ciò non è possibile, se non appunto innanzi al Magistrato. L'American Bar Association, la famosa associazione di giuristi nordamericani ha elaborato, anche, queste regole, che vanno considerate valide anche per noi:

1) non si devono dare compensi al testimone, perché deponga; si possono rimborsare al teste le spese vive e non si deve nascondere tale rimborso;

2) nell'intervistare un teste l'avvocato od il detective non hanno l'obbligo di avvertirlo che la risposta ad una certa domanda potrebbe portare il teste alla autoincriminazione; né vi è obbligo di avvertire il teste della necessità di essere assistito da un legale;

3) l'avvocato non deve scoraggiare il contatto fra testi e pubblica accusa; non è corretto consigliare ad un possibile teste il rifiuto di fornire informazioni all'accusa.

4) si raccomanda di sentire il teste sempre alla presenza di altre persone, onde assicurare la genuinità del teste e la correttezza del modo di procedere. Breve considerazione finale.
Come sopra accennato, le norme promulgate sono andate molto più avanti di quanto suggerito dagli organi propositivi e da vari studiosi, timorosi del nuovo, sono state prese in non cale varie limitazioni suggerite da molti; la regolamentazione dell'indagine difensiva è ridotta al minimo.
È stato fatto espresso coordinamento fra le nuove norme ed il testo unico di pubblica sicurezza; si è istituito il nuovo registro di polizia per questo tipo di indagini. Nella legge, il Parlamento ha inserito una specifica promessa, quella di promulgare la nuova disciplina degli investigatori privati. È una rivoluzione copernicana. A chi di dovere il saperne approfittare, nell'interesse della verità e della giustizia. (Avv. Lorenzo Moraschi - Milano)


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