GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Autorizzazione n. 6/1999 al trattamento di alcuni dati sensibili
da parte degli investigatori privati (Pubblicata sulla GU n. 232
del 2/10/1999)
In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
Considerato che il trattamento di questi dati da parte di privati ed enti pubblici economici è permesso, di regola, solo previa autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati (art. 22, comma 1, legge n. 675/1996);
Considerato che una speciale disposizione (art. 22, comma 4, legge n. 675/1996) permette di trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale senza il consenso degli interessati, quando il trattamento autorizzato dal Garante è necessario per svolgere una investigazione nell'ambito di un procedimento penale (articoli 190 del codice di procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione) o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato;
Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 30 settembre 1998 relativa al trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori privati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 1 ottobre 1998 e avente efficacia fino al 30 settembre 1999;
Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni generali numeri 6/1997 e 6/1998, che sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati, tenendo conto dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori;
Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove autorizzazioni generali anche al fine di proseguire la semplificazione degli adempimenti che la legge n. 675/1996 pone a carico di determinate categorie di titolari, nonchè di assicurare una migliore funzionalità dell'Ufficio del Garante e di armonizzare le prescrizioni da impartire con le autorizzazioni, alla luce dell'esperienza maturata;
Considerato che il Garante ha rilasciato un'autorizzazione di ordine generale relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (n. 2/1999, rilasciata il 29 settembre 1999), anche in riferimento alle predette finalità di ordine giudiziario;
Considerato che numerosi trattamenti aventi tali finalità sono effettuati con l'ausilio di investigatori privati, e che è pertanto opportuno integrare le prescrizioni dell'autorizzazione n. 2/1999 mediante un ulteriore provvedimento di ordine generale che tenga conto dello specifico contesto dell'investigazione privata, anche al fine di armonizzare le prescrizioni da impartire alla categoria;
Ritenuta la necessità di applicare anche al caso di specie le considerazioni già espresse con l'autorizzazione n. 2/1999 per ciò che riguarda la natura provvisoria delle autorizzazioni generali e i criteri direttivi prescelti per la determinazione delle relative prescrizioni;
Considerato che ulteriori misure ed accorgimenti saranno prescritti dal Garante all'atto della sottoscrizione dell'apposito codice di deontologia e di buona condotta che il Garante è in procinto di promuovere (art. 22, comma 4, legge n. 675/1996); Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;
Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318; Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501; Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501; Relatore l'ing. Claudio Manganelli;
Autorizza
gli investigatori privati a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta,
alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti,
alle associazioni e agli organismi che esercitano un'attività
di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia
(art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni e integrazioni). Il trattamento può essere effettuato unicamente: a) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico
di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto
di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono
i dati, ovvero un diritto della personalità o un altro diritto
fondamentale ed inviolabile; b) su incarico di un difensore nell'ambito del procedimento
penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo
assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto
alla prova (articoli 190 del codice di procedura penale e 38
delle relative norme di attuazione). Restano ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai
fini dello svolgimento delle investigazioni nel procedimento
penale o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria,
in particolare: a) nell'ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/1999,
rilasciata il 29 settembre 1999); b) relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale (autorizzazione generale n. 2/1999, rilasciata
il 29 settembre 1999); c) da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni
(autorizzazione generale n. 3/1999, rilasciata il 29 settembre
1999); d) da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi
professionali, ivi inclusi i difensori e i relativi sostituti
ed ausiliari (autorizzazione generale n. 4/1999, rilasciata
il 29 settembre 1999); e) relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione
generale n. 7/1999, rilasciata il 29 settembre 1999).
Il trattamento può riguardare i dati idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale, qualora ciò sia strettamente indispensabile
per eseguire specifici incarichi conferiti per scopi determinati
e legittimi nell'ambito delle finalità di cui al punto 1). I dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli
incarichi conferiti.
Gli investigatori privati non possono intraprendere di propria
iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta
di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base
di un apposito incarico conferito per iscritto, anche da un
difensore, per le esclusive finalità di cui al punto 1). L'atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il
diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero
il procedimento penale al quale l'investigazione è collegata,
nonchè i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione
e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa. I dati devono essere registrati ed elaborati mediante logiche
e forme di organizzazione strettamente correlate alle finalità
di cui al punto 1). L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i
dati deve essere informata ai sensi dell'art. 10, comma 1, della
legge n. 675/1996, ponendo in particolare evidenza l'identità
e la qualità professionale dell'investigatore, nonchè la natura
facoltativa del conferimento dei dati. Nel caso in cui i dati sono raccolti presso terzi, è necessario
informare l'interessato e acquisire il suo consenso scritto
(articoli 10, commi 3 e 4 e 22, comma 4, legge n. 675/1996),
solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello
strettamente necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria
o per svolgere le investigazioni difensive, oppure se i dati
sono utilizzati per ulteriori finalità non incompatibili con
quelle precedentemente perseguite. Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono
essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione,
anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva
circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del
diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova. L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico
ricevuto e non può avvalersi di altri investigatori non indicati
nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico. Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati
quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità
a quanto previsto dagli articoli 8 e 19 della legge n. 675/1996,
l'investigatore privato deve vigilare con cadenza almeno settimanale
sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni
impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati
strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.
Per quanto non previsto nella presente autorizzazione, il trattamento
deve essere effettuato nel rispetto delle ulteriori prescrizioni
contenute nell'autorizzazione generale n. 2/1999, in particolare
per ciò che riguarda le informazioni relative ai nascituri e
ai dati genetici. Il trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni
di un apposito codice di deontologia e di buona condotta, che
il Garante è in procinto di promuovere ai sensi degli articoli
22, comma 4 e 31, comma 1, lettera h), della legge n. 675/1996.
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9,
comma 1, lettera e), della legge n. 675/1996, i dati sensibili
possono essere conservati per un periodo non superiore a quello
strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto. A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante
controlli periodici, la stretta pertinenza e la non eccedenza
dei dati rispetto alle finalità perseguite e all'incarico conferito.
Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il
trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione
per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che
ha conferito l'incarico. La mera pendenza del procedimento al quale l'investigazione
è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in
attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di
per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione
dei dati da parte dell'investigatore privato.
I dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che
ha conferito l'incarico. I dati non possono essere comunicati
ad un altro investigatore privato, salvo che questi sia stato
indicato nominativamente nell'atto di incarico e la comunicazione
sia necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati. I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
diffusi solo se è necessario per finalità di prevenzione, accertamento
o repressione dei reati (art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996),
con l'osservanza delle norme che regolano la materia. I dati relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione
della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una
richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento
che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno
anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento,
devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento
medesimo. Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione
per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni
del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia
giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni
eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di
regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria (anteporre "normativa
comunitaria"), che stabiliscono divieti o limiti in materia
di trattamento di dati personali e, in particolare: a) dagli articoli 4 (impianti e apparecchiature per finalità
di controllo a distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle
opinioni del lavoratore o su altri fatti non rilevanti ai fini
della valutazione dell'attitudine professionale) della legge
20 maggio 1970, n. 300; b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di sieropositività
e di infezione da HIV; c) dalle norme processuali o volte a prevenire discriminazioni;
d) dall'art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione
non consensuale delle generalità o dell'immagine della persona
offesa da atti di violenza sessuale. Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17
e 28 della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 318/1999 concernenti i requisiti dei dati personali,
la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti
a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonchè
il trasferimento all'estero dei dati. Restano fermi, in particolare, gli obblighi previsti in tema
di liceità e di correttezza nell'uso di strumenti o apparecchiature
che permettono la raccolta di informazioni anche sonore o visive,
ovvero in tema di accesso a banche dati o di cognizione del
contenuto della corrispondenza e di comunicazioni o conversazioni
telefoniche, telematiche o tra soggetti presenti. Resta ferma la facoltà per le persone fisiche di trattare direttamente
dati per l'esclusivo fine della tutela di un proprio diritto
in sede giudiziaria, anche nell'ambito delle investigazioni
relative ad un procedimento penale. In tali casi, la legge n.
675/1996 non si applica anche se i dati sono comunicati occasionalmente
ad una autorità giudiziaria o a terzi, semprechè i dati non
siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione
(art. 3 della legge n. 675/1996).
1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento
2)Categorie di dati e interessati ai quali i dati
si riferiscono
3) Modalità di trattamento
4) Conservazione dei dati
5) Comunicazione e diffusione dei dati
6) Richieste di autorizzazione
7) Norme finali
8) Efficacia temporale
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 ottobre 1999, fino al 30 settembre 2000.
La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 1999
Il presidente: Rodotà