SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIV LEGISLATURA ———–
N. 490
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori BETTAMIO, CHIRILLI, PESSINA, FIRRARELLO, SAMBIN, NOCCO, DE RIGO, BASILE, PICCIONI, RIZZI, NOVI, CUTRUFO, CALLEGARO, CIRAMI, CAMBER, LAURO, IERVOLINO, AGOGLIATI, GUBERT, TREMATERRA, MANFREDI, MINARDO, ALBERTI CASELLATI, ZANOLETTI, TOMASSINI, D’AMBROSI, NANIA, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA, PERUZZOTTI, BRIGNONE, PEDRAZZINI, PIROVANO, MONTI, BOLDI, AGONI, STIFFONI, MORO, VANZO, CORRADO, FRANCO Paolo, FABBRI e CHINCARINI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2001
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Disciplina della professione di investigatore privato
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Onorevoli Senatori. – Gli istituti di investigazione privata rappresentano uno dei settori più delicati del nostro paese, svolgono non soltanto atti informativi ma anche un servizio sociale d’interesse in gran parte pubblico, tenuto conto dei competenti pubblici poteri, affiancandosi molto spesso, all’occorrenza, agli organi di giustizia.
L’investigatore privato svolge indagini che investono una
svariata gamma di interessi, quali quelli commerciali, finanziari,
patrimoniali, fallimentari, infortunistici, anticontraffazione del marchio,
antiassenteismo, della tutela dei minori, del diritto di famiglia, senza poi
dimenticare che da quando è entrato in vigore il nuovo codice di procedura
penale, con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (articoli 38 e 222)
l’investigatore è parte integrante della difesa e della parte civile.
Senza ombra di dubbio, al momento attuale, esistono carenze legislative cui è
necessario porre rimedio: va infatti ricordato che la normativa vigente è
disciplinata da alcuni articoli contenuti in provvedimenti legislativi
risalenti al 1931 e al 1940. È fuor di dubbio la necessità di un aggiornamento,
in relazione non solo all’evoluzione dell’istituto in esame, ma anche alle
norme comunitarie relative al diritto di stabilimento e alla tutela dei dati personali.
Alla luce dell’evoluzione delle varie forme di attività svolte dagli istituti
di investigazione privata, nonché del notevole processo di espansione che si è
registrato negli ultimi anni, viene chiesta una migliore puntualizzazione, con
riguardo soprattutto all’esigenza di assicurare una normativa più incisiva nei
riguardi dell’attività e del comportamento di tutti coloro che operano
nell’ambito del settore investigativo privato.
La costituzione dell’albo professionale è il mezzo per conferire agli investigatori
privati una nuova e più adeguata dignità professionale, mettendo ordine in un
settore delicato. L’albo professionale, con l’istituzione di un Consiglio
nazionale e di consigli interregionali, è una garanzia di selezione, e consente
di svolgere la specifica attività professionale nell’ambito del dettato
costituzionale e delle norme vigenti, in un quadro di autogoverno, secondo
princìpi e concetti progressisti di pubblica utilità.
Con l’acquisizione di una riconosciuta qualifica professionale l’investigatore
privato troverà una migliore e maggiore valorizzazione ed una diversa e nuova
dimensione nella società civile in cui opera, e coloro che si affideranno a lui
saranno maggiormente cautelati e potranno usufruire di un servizio più preciso,
soddisfacente e rispondente alle attuali e future esigenze della società
moderna.
Sono state queste le motivazioni per cui si è predisposto il presente disegno
di legge.
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
DELL’ORDINE DEGLI
INVESTIGATORI PRIVATI
Sezione I
DELL’ORDINE IN GENERALE
Art. 1.
(Ordine degli investigatori privati)
1. È istituito l’ordine degli investigatori privati. Ad esso appartengono gli investigatori privati iscritti nell’albo.
2. L’ordine è composto da un consiglio nazionale, con sede
presso il Ministero della giustizia, e da tre consigli interregionali con sede,
rispettivamente, a Milano, Roma e Napoli.
3. L’alta vigilanza sull’esercizio della professione di investigatore privato è
esercitata dal Ministero della giustizia tramite la Direzione generale degli
affari civili e delle libere professioni.
Art. 2.
(Diritti e doveri)
1. È diritto insopprimibile degli investigatori privati rispondere al bisogno privato di informazione, nel rispetto dei princìpi costituzionali e con l’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità e riservatezza altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità e della completezza dell’informazione.
2. L’investigatore privato è tenuto a rispettare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario della fonte delle notizie, a promuovere lo spirito di collaborazione tra i colleghi e a consolidare l’immagine professionale presso l’opinione pubblica e gli organi di informazione.
Sezione II
DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI
INTERREGIONALI
Art. 3.
(Giurisdizione e composizione
dei consigli interregionali)
1. I consigli interregionali di cui al comma 2 dell’articolo 1 hanno la seguente giurisdizione:
a) Milano, per la Lombardia, il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Liguria, il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia;
b) Roma, per
l’Emilia Romagna, la Toscana, l’Umbria, le Marche, il Molise, l’Abruzzo, il
Lazio e la Sardegna;
c) Napoli, per la Campania, la
Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.
2. I consigli interregionali sono composti:
a) da cinque membri se il numero
degli iscritti al rispettivo albo è inferiore a 50;
b) da sette membri
se il numero degli iscritti è compreso fra 51 e 99;
c) da nove membri se il numero degli
iscritti è superiore a 99.
3. I membri di ciascun consiglio interregionale sono eletti a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti dall’assemblea degli iscritti in regola con il pagamento dei contributi dovuti all’ordine.
Art. 4.
(Elezione del consiglio interregionale
dell’ordine)
1. L’assemblea per l’elezione dei membri del consiglio interregionale deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per lettera raccomandata almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione.
2. L’avviso deve contenere l’indicazione dell’oggetto
dell’adunanza e stabilire il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza stessa.
3. L’assemblea è valida, in prima convocazione, quando intervenga almeno la
metà degli iscritti; in seconda, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 5.
(Modalità di votazione)
1. Il presidente del consiglio interregionale, prima dell’inizio delle operazioni di votazione, sceglie due scrutatori fra gli elettori presenti; il più anziano fra i due per iscrizione esercita le funzioni di presidente del seggio. In caso di pari anzianità di iscrizione prevale l’anzianità di nascita.
2. Il segretario del consiglio interregionale esercita le
funzioni di segretario di seggio.
3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di due componenti
dell’ufficio elettorale.
Art. 6.
(Scrutinio e proclamazione degli eletti)
1. Il voto si esprime per mezzo di liste concorrenti partecipanti alle elezioni. Non è ammesso il voto per delega.
2. Decorse due ore dall’inizio delle operazioni di voto, il
presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel
momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede alle
operazione di scrutinio.
3. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama
eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.
4. Nel caso in cui non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da
tutti o da alcuno dei candidati, si procede in un’assemblea successiva, da
convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio fra i candidati che
hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei
consiglieri ancora da eleggere.
5. Dopo l’elezione, il presidente dell’assemblea comunica al consiglio
nazionale e agli altri consigli interregionali l’esito delle operazione
elettorali e la proclamazione degli eletti.
Art. 7.
(Durata in carica del consiglio
interregionale - Sostituzioni)
1. I componenti del consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
2. Nel caso in cui uno dei componenti il consiglio venisse a
mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti della
rispettiva lista.
3. I componenti di cui al comma 2 rimangono in carica fino alla scadenza del
consiglio.
Art. 8.
(Reclamo contro le operazioni elettorali)
1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto all’albo può proporre reclamo al consiglio nazionale dell’ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.
2. Quando il reclamo investa l’elezione di tutto il consiglio e sia accolto, il consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni, a rinnovare l’elezione dichiarata nulla.
Art. 9.
(Cariche di consiglio)
1. Ciascun consiglio interregionale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
Art. 10.
(Attribuzioni del presidente)
1. Il presidente ha la rappresentanza dell’ordine; convoca e presiede l’assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di
assenza o di impedimento.
3. Se il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci
il membro più anziano per iscrizione all’albo e, nel caso di pari anzianità di
iscrizione, il più anziano di nascita.
Art. 11.
(Attribuzioni del consiglio interregionale)
1. Il consiglio esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
b) vigila per la
tutela del titolo di investigatore privato, in qualunque sede, anche
giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell’esercizio
abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell’albo e
provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
d) adotta i provvedimenti
disciplinari;
e) provvede all’amministrazione dei
beni di pertinenza dell’ordine e compila annualmente il bilancio preventivo e
il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli
iscritti;
f) vigila sulla condotta e sul decoro
degli iscritti;
g) dispone la convocazione
dell’assemblea degli iscritti;
h) fissa, con l’osservanza del limite
massimo previsto dall’articolo 20, comma 1, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i
contributi per la iscrizione nell’albo e nel registro dei praticanti e per il
rilascio di certificati;
i) esercita le altre attribuzioni
demandategli dalla legge.
Art. 12.
(Revisione dei conti)
1. Ogni ordine ha un revisore dei conti che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio riferendone all’assemblea degli iscritti.
2. L’assemblea degli iscritti convocata per l’elezione del
consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il
revisore dei conti, scegliendolo tra gli iscritti che non ricoprano o che non
abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.
3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 13.
(Assemblea per l’approvazione dei conti)
1. L’assemblea per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo ogni anno.
Art. 14.
(Assemblea straordinaria)
1. Il presidente, oltre che nell’ipotesi di cui all’articolo 13, convoca l’assemblea degli iscritti ogni volta che lo deliberi il consiglio interregionale di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l’indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell’albo dell’ordine. In tali casi, l’assemblea deve essere convocata non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.
Art. 15.
(Norme comuni per le assemblee
degli iscritti)
1. Il presidente e il segretario del consiglio interregionale assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell’assemblea degli iscritti. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell’articolo 10.
2. L’assemblea degli iscritti delibera a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti.
3. Per le assemblee previste dagli articoli 13 e 14 e per quanto non ivi contemplato,
si applica quanto disposto dall’articolo 4.
Sezione III
DEL CONSIGLIO
NAZIONALE
DELL’ORDINE
Art. 16.
(Consiglio nazionale: composizione)
1. È istituito presso il Ministero della giustizia il consiglio nazionale dell’ordine degli investigatori privati.
2. Il consiglio nazionale è composto da un rappresentante
per ogni ordine interregionale e da un rappresentante del Ministero della
giustizia.
3. L’elezione dei rappresentanti avviene ai sensi degli articoli 4, 5 e 6.
4. Le assemblee degli ordini interregionali devono essere convocate almeno
venti giorni prima della scadenza del consiglio nazionale in carica.
5. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto puó proporre reclamo al
consiglio nazionale, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione. In caso
di accoglimento del reclamo, il consiglio nazionale stesso fissa un termine,
non superiore a trenta giorni, perché l’assemblea dell’ordine interregionale
interessato provveda al rinnovo dell’elezione dichiarata nulla.
Art. 17.
(Durata in carica del consiglio
nazionale - Sostituzioni)
1. I componenti del consiglio nazionale dell’ordine restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
2. Si applicano al consiglio nazionale le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 7.
Art. 18.
(Incompatibilità)
1. Non si può far parte contemporaneamente di un consiglio interregionale e del consiglio nazionale.
2. Il componente di un consiglio interregionale che venga nominato membro del consiglio nazionale si intende decaduto, ove non rinunzi alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del consiglio interregionale.
Art. 19.
(Cariche)
1. Il consiglio nazionale dell’ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Designa inoltre un iscritto perché eserciti le funzioni di revisore dei conti.
Art. 20.
(Attribuzioni del consiglio)
1. Il consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dalla presente legge, ha le seguenti attribuzioni:
a) dà parere, quando ne sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di investigatore privato;
b) coordina e
promuove le attività culturali dei consigli interregionali per favorire le
iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
c) dà parere sullo scioglimento dei
consigli interregionali ai sensi dell’articolo 23;
d) decide, in via amministrativa, sui
ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli interregionali in materia di
iscrizione e cancellazione dall’albo, dall’elenco e dal registro, sui ricorsi
in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli
interregionali e dei revisori;
e) redige il regolamento per la
trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza da approvarsi con
decreto del Ministro della giustizia;
f) determina, con deliberazione da
approvarsi con decreto del Ministro della giustizia, la misura delle quote
annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;
g) stabilisce, ogni biennio, con
deliberazione da approvarsi con decreto del Ministro della giustizia, il limite
massimo delle quote annuali dovute ai consigli interregionali dai rispettivi
iscritti;
h) elabora ed aggiorna con cadenza
triennale, sentito il parere dei tre consigli interregionali, il programma
delle materie di studio e degli specifici argomenti oggetto dell’esame scritto
e del colloquio orale, della prova di idoneità professionale di cui
all’articolo 30;
i) elabora ed aggiorna con cadenza
triennale, sentito il parere dei tre consigli interregionali, una tabella delle
prestazioni con tariffa degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti
agli investigatori privati, per gli incarichi e mandati professionali
conferitigli.
Art. 21.
(Attribuzioni del presidente)
1. Il presidente del consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del consiglio, dà disposizioni per il regolare funzionamento del consiglio stesso ed esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge.
2. In caso di assenza od impedimento del presidente, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 2 e 3.
Sezione IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 22.
(Riunioni dei consiglieri)
1. Per la validità delle sedute di un consiglio interregionale o del consiglio nazionale dell’ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto del presidente.
2. Fino all’insediamento del nuovo consiglio dell’ordine, rimane in carica il consiglio uscente.
Art. 23.
(Attribuzioni del Ministro
della giustizia)
1. Il Ministro della giustizia ha l’alta vigilanza sui consigli interregionali. Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del consiglio nazionale, sciogliere un consiglio interregionale che non sia in grado di funzionare regolarmente, ovvero quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo consiglio o quando il consiglio, richiamato all’osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 il Ministro nomina, scegliendolo fra gli investigatori privati, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.
Capo II
DELL’ALBO PROFESSIONALE
Sezione I
DELL’ISCRIZIONE
Art. 24.
(Albo professionale: istituzione)
1. Presso ogni consiglio interregionale è istituito l’albo degli investigatori privati che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del consiglio.
2. Gli investigatori privati che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti all’albo di Roma.
Art. 25.
(Albo professionale: contenuto)
1. È istituito presso il Ministero della giustizia – Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni l’albo nazionale degli investigatori privati.
2. L’albo è diviso in due sezioni:
a) la prima, riguardante le persone fisiche;
b) la seconda, riguardante le società.
3. Per ogni iscritto alla prima sezione dell’albo devono essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita, il comune di residenza o domicilio, il luogo dove svolge l’attività. Per le società iscritte alla seconda sezione devono essere indicati la ragione o la denominazione sociale, il tipo di società, la sede statutaria e le eventuali sedi secondarie, il nome dei legali rappresentanti e dei preposti, anche se non soci, all’attività di investigazione.
4. Copia dell’albo, a cura del Ministero della giustizia,
deve essere inviata alle corti d’appello, ai tribunali, alle preture
circondariali, alle camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura
ed ai consigli dell’ordine degli avvocati.
5. A ciascuna persona fisica e ad ogni rappresentante legale di società
iscritta nell’albo, previ rigorosi accertamenti sull’identità della persona,
sono rilasciate una tessera di riconoscimento e una placca personali. La
tessera deve contenere la fotografia a mezzo busto, senza cappello, del
titolare, il numero progressivo, il timbro secco, la firma, l’indicazione delle
generalità e dei connotati e i contrassegni salienti. La tessera personale di
riconoscimento, rilasciata dall’albo ai propri iscritti, è documento con valore
equipollente alla carta di identità o ad altro documento di riconoscimento
rilasciato da un organo dell’Amministrazione dello Stato.
Art. 26.
(Elenco speciale e registro)
1. All’albo degli investigatori privati sono annessi l’elenco degli investigatori privati di nazionalità straniera di cui all’articolo 33, nonché il registro dei praticanti investigatori.
Art. 27.
(Requisiti per l’iscrizione all’albo)
1. Per ottenere l’iscrizione all’albo come persona fisica è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero, in mancanza del requisito della cittadinanza, essere residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia applicato nei paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;
b) godere dei
diritti civili;
c) avere domicilio nel territorio
della Repubblica;
d) non avere riportato condanna per
delitti per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore ad
un anno o nel massimo a tre anni, oppure condanna comportante interdizione dai
pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione;
e) non essere stato dichiarato
fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
f) aver stipulato una polizza di
assicurazione della responsabilità civile per negligenza ed errori
professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti,
destinata al risarcimento dei danni nei confronti dei clienti e dei terzi, il
cui ammontare di copertura è stabilito annualmente dal Ministro della giustizia,
sentito il consiglio nazionale;
g) aver svolto continuativamente la
pratica investigativa per almeno 24 mesi;
h) aver sostenuto, con esito
favorevole, la prova di idoneità professionale di cui all’articolo 30, oppure
rientrare nei casi ivi previsti di diritto all’esonero dalla prova di idoneità;
i) essere in possesso del titolo di
studio di scuola media superiore.
2. Salvo il disposto della lettera d) del comma 1, nel caso di condanna che non comporti interdizione dai pubblici uffici, o nel caso in cui questa sia cessata, il consiglio interregionale può concedere l’iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e in particolare la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il richiedente sia meritevole dell’iscrizione.
3. L’iscrizione di una società all’albo come persona giuridica è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede legale e gli uffici direzionali in Italia;
b) l’oggetto
sociale deve essere limitato alle attività previste dall’articolo 41, con
esclusione di altre attività che non perseguano direttamente o indirettamente
il raggiungimento o il consolidamento dell’oggetto sociale;
c) il presidente o chiunque abbia la
legale rappresentanza deve essere iscritto all’albo e avere esercitato per almeno
cinque anni l’attività di investigatore privato;
d) essere legalmente rappresentata e
gestita nella sede principale e in eventuali sedi secondarie da persone
iscritte all’albo;
e) avere stipulato la polizza di cui
al comma 1, lettera f).
4. Le società di investigazione privata debbono preporre alle loro attività persone fisiche provviste ciascuna dei requisiti richiesti dal comma 1.
Art. 28.
(Modalità di iscrizione all’albo)
1. La domanda di iscrizione all’albo come persona fisica deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) estratto dell’atto di nascita;
b) certificato di
residenza, di cittadinanza e casellario giudiziale;
c) dichiarazione di cui al comma 1
dell’articolo 32, od altra sostitutiva idonea documentazione che dimostri la
pratica investigativa svolta per un periodo di almeno 24 mesi negli ultimi 10
anni;
d) certificazione comprovante il
superamento, con esito favorevole, delle prova di idoneità professionale di cui
all’articolo 30, oppure nei casi ivi previsti, di idonea documentazione che
consenta l’iscrizione nei casi di esonero da tale prova di idoneità.
2. La domanda di iscrizione all’albo come persona giuridica
deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia dell’atto costitutivo e
dello statuto nonché prova dell’avvenuto loro deposito presso l’ufficio del
registro delle imprese e della relativa iscrizione;
b) certificato
attestante l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio;
c) elenco degli amministratori, dei rappresentanti
legali e dei gestori della società.
Art. 29.
(Accoglimento e rigetto della domanda)
1. L’iscrizione all’albo professionale è deliberata dal competente consiglio interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente, il richiedente può ricorrere, entro trenta giorni, al consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.
2. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all’albo o al registro dei praticanti dev’essere motivato e dev’essere notificato all’interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di quindici giorni dalla deliberazione.
Art. 30.
(Prova di idoneità professionale)
1. L’accertamento dell’idoneità professionale, di cui all’articolo 27, comma 1, lettera h), consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica di investigazione integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia della investigazione privata.
2. Le materie oggetto dell’esame scritto e del colloquio sono:
a) nozioni di diritto e procedura civile;
b) nozioni di
diritto di famiglia;
c) nozioni di diritto commerciale,
assicurativo, industriale;
d) nozioni di diritto e procedura
penale;
e) approfondimenti in materia di
indagini penali difensive;
f) nozioni di diritto tributario ed
amministrativo;
g) approfondimenti sulle leggi in
materia di diritto alla privacy e
sulla normativa in materia di trattamento dei dati personali;
h) nozioni di diritto della
circolazione ed infortunistica;
i) nozioni di medicina legale e
assicurazioni;
j) nozioni sugli atti di
investigazione di polizia giudiziaria;
k) nozioni di teoria e metodologia
dell’investigazione privata;
l) nozioni di epistemologia e teoria
della prova giudiziaria;
m) nozioni di indagine criminalistica
e di polizia scientifica;
n) approfondimenti sull’attività di
documentazione probatoria degli atti di indagine e rilievi tecnici, fotografici
e audiovisivi;
o) nozioni di security aziendale;
p) nozioni di informatica, telematica
e protezione delle comunicazioni.
3. Sono esonerati dalla prova di idoneità:
a) coloro che, già iscritti all’albo,
chiedano nuovamente l’iscrizione entro due anni dalla cancellazione avvenuta
sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti
disciplinari;
b) solo per i
primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che
siano stati autorizzati all’esercizio dell’attività di investigazione privata
dalla normativa previgente, o che abbiano svolto per almeno sei anni, in modo
continuativo, mansioni direttive in un istituto o società investigativa
privata;
c) coloro che per almeno sei anni, in
modo continuativo, abbiano ricoperto funzioni di ufficiali di polizia
giudiziaria.
4. Le modalità di svolgimento dell’esame, con cadenza biennale, sono determinate con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 31.
(Registro dei praticanti)
1. Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione di investigatore privato e che abbiano compiuto diciotto anni di età.
2. La domanda per l’iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b). Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione dell’investigatore privato presso cui si intende svolgere la pratica ai sensi dell’articolo 32, comprovante l’effettivo inizio della pratica stessa.
Art. 32.
(Pratica investigativa)
1. La pratica investigativa deve svolgersi presso un investigatore o una società di investigazione. Dopo ventiquattro mesi, il praticante può chiedere il rilascio di una dichiarazione motivata sull’attività svolta, per i fini di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c).
2. Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni al registro.
Art. 33.
(Società di investigazione
e investigatori stranieri)
1. Possono essere iscritti all’albo, nell’elenco speciale di cui all’articolo 26, i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente autorità di controllo, di avere esercitato per almeno sei anni, in modo continuativo, funzioni direttive in un ufficio o società investigativa privata, con sede legale in uno qualsiasi dei paesi dell’Unione europea.
2. Il termine di sei anni di cui al comma 1 è ridotto a due
anni per coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea in scienze
dell’investigazione, rilasciato e riconosciuto dallo Stato di origine o di
provenienza.
3. L’interessato deve inoltre attestare, mediante documento equipollente o
dichiarazione sostitutiva, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 27,
comma 1, lettere c), d), e)
e f) nonché il superamento della
prova di idoneità professionale di cui all’articolo 30.
4. Le società che hanno sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea e
che intendono esercitare la loro attività nel territorio della Repubblica
italiana sono iscritte all’albo degli investigatori privati con la stessa
procedura prevista per le società che hanno sede legale in Italia.
5. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono ottenere
l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 26 se hanno compiuto i
ventuno anni e sono in possesso dei requisiti richiamati ai commi 1, 2 e 3,
sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di
reciprocità.
6. La domanda di iscrizione di cui al comma 5 deve essere corredata dai
documenti di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b), nonché da una
attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è
cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.
Sezione II
DEI TRASFERIMENTI
E DELLA CANCELLAZIONE
Art. 34.
(Trasferimenti)
1. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente a più di un albo. In caso di cambiamento di residenza, l’investigatore privato deve chiedere il trasferimento nell’albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che il trasferimento sia stato richiesto, il consiglio interregionale procede di ufficio alla cancellazione dall’albo dell’investigatore che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al consiglio interregionale nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che provvede ad iscrivere l’investigatore nel proprio albo.
Art. 35.
(Cancellazione dall’albo)
1. Il consiglio interregionale delibera di ufficio la cancellazione dall’albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana. In questo secondo caso, l’investigatore è iscritto, su domanda, nell’elenco speciale per gli stranieri, qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 33.
Art. 36.
(Condanna penale)
1. Debbono essere cancellati dall’albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
2. Nel caso di condanna che importi l’interdizione
temporanea dai pubblici uffici, l’iscritto è sospeso di diritto durante il
periodo di interdizione. Ove sia emesso mandato di cattura, gli effetti
dell’iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato.
3. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai
commi 1 e 2, il consiglio interregionale inizia procedimento disciplinare ove
ricorrano le condizioni previste dall’articolo 45.
Art. 37.
(Cessazione dell’attività professionale)
1. L’investigatore privato è cancellato dall’albo professionale o dall’elenco di cui all’articolo 26 quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell’attività professionale continuativa. La cancellazione è disposta dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per l’investigatore che abbia almeno dieci anni di iscrizione.
2. Nel calcolo dei termini indicati al comma 1 non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all’assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche, o all’espletamento degli obblighi militari.
Art. 38.
(Reiscrizione)
1. L’investigatore privato cancellato dall’albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.
2. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.
Art. 39.
(Notificazione delle deliberazioni
del consiglio interregionale)
1. Le deliberazioni del consiglio interregionale di cancellazione dall’albo o dall’elenco di cui all’articolo 26, o di diniego di reiscrizione ai sensi dell’articolo 38, devono essere motivate e notificate all’interessato nei modi e nei termini di cui all’articolo 29, comma 2.
Capo III
DELL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI INVESTIGATORE PRIVATO
Art. 40.
(Esercizio della professione)
1. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di investigatore privato se non è iscritto all’albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.
Art. 41.
(Oggetto dell’attività
dell’investigatore privato)
1. Agli effetti della presente legge, gli investigatori privati iscritti all’albo, sono abilitati su tutto il territorio della Repubblica e negli Stati membri dell’Unione europea, in conformità alle normative comunitarie, ad assumere ed espletare, svolgendo ogni attività necessaria e complementare, in nome e per conto terzi (persone fisiche, persone giuridiche private e pubbliche) incarichi e mandati professionali fiduciari aventi il seguente oggetto di attività:
a) investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni finalizzate all’esercizio, tutela e difesa di legittimi diritti ed interessi in sede stragiudiziaria e giudiziaria civile, tributaria ed amministrativa;
b) investigazioni
penali difensive, per ricercare ed individuare fonti ed elementi di prova a
favore delle parti private e della persona offesa dal reato, con le facoltà e
nelle forme e per le finalità stabilite per il difensore, dalle specifiche
disposizioni del codice di procedura penale e dalle relative norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie;
c) atti di indagine e rilievi tecnici
descrittivi, fotografici, audiovisivi e di altra natura documentale probatoria
e criminalistica;
d) indagini, ricerche e raccolta di
informazioni per la tutela ed il recupero di crediti, ed il risarcimento e la
liquidazione di danni;
e) definizione in sede bonaria
stragiudiziale delle trattative per il recupero e l’esazione di crediti, ed il
risarcimento e la liquidazione di danni;
f) acquisizione di notizie e
dichiarazioni, assunzione di informazioni, acquisizione di documenti, copie,
estratti, certificati, atti e documentazione presso fonti private e uffici
della pubblica amministrazione;
g) analisi, valutazione,
individuazione ed attuazione di idonee misure di sicurezza, sia metodologiche,
che tecniche ed operative per la tutela e salvaguardia della incolumità fisica
delle persone, per la riservatezza delle comunicazioni e della vita privata,
per la tutela del patrimonio aziendale, per la tutela dei brevetti e dei marchi
industriali;
h) attività di assistenza e
consulenza tecnica globale in tutte le attività abilitate.
Art. 42.
(Incompatibilità)
1. Non è consentita la contemporanea iscrizione all’albo degli investigatori privati ed a quelli degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli agenti di cambio, dei ragionieri e periti commerciali, nonché degli agenti di assicurazione.
2. Gli investigatori privati che esercitano la loro attività nell’ambito di persone giuridiche possono operare esclusivamente in nome e per conto della società da cui dipendono.
Art. 43.
(Tariffa professionale)
1. Considerato che la natura delle obbligazioni che si assume l’investigatore privato nei confronti del cliente, nei suoi ampi ambiti di competenza professionale, è prevalentemente un obbligazione di mezzi, quindi indipendente dal risultato che potrà essere conseguito, è possibile per l’investigatore privato assumere nei confronti del cliente anche obbligazioni di risultato; in tal caso i compensi richiesti potranno essere pattuiti anche su base percentuale e commisurati all’entità dei risultati che verranno conseguiti a favore del cliente. In ogni caso (obbligazioni di mezzi o risultato) i compensi dovranno essere adeguati all’importanza, complessità, difficoltà e urgenza dell’opera professionale richiesta, ed al decoro della professione, e potranno essere autonomamente e liberamente pattuiti su base oraria o percentuale o forfettaria (con spese incluse o escluse) in conformità alla tabella delle prestazioni con tariffa degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli investigatori privati, secondo i criteri elaborati e stabiliti dal consiglio nazionale dell’ordine.
2. Per quanto non espressamente disciplinato in materia di tariffa professionale si farà riferimento a quanto previsto dagli articoli da 2229 a 2238 del codice civile.
Art. 44.
(Facoltà di astensione dal testimoniare)
1. Gli investigatori privati in sede giudiziaria civile, tributaria, amministrativa e penale, hanno piena facoltà di astenersi dal testimoniare e di opporre il segreto professionale, in relazione a quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione.
Capo IV
DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI
Art. 45.
(Procedimento disciplinare)
1. Gli iscritti all’albo professionale, all’elenco o al registro di cui all’articolo 26, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione e la dignità dell’ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare che deve essere iniziato d’ufficio dal consiglio interregionale competente ai sensi dell’articolo 46.
Art. 46.
(Competenze)
1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio interregionale presso il quale è iscritto l’incolpato.
2. Se l’incolpato è membro del consiglio competente ai sensi del comma 1, il procedimento disciplinare è rimesso ad altro consiglio interregionale designato dal consiglio nazionale.
Art. 47.
(Astensione o ricusazione dei membri
del consiglio interregionale)
1. L’astensione e la ricusazione dei componenti del consiglio interregionale sono disciplinate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
2. Sull’astensione, quando è necessaria l’autorizzazione, e
sulla ricusazione decide il consiglio interregionale competente.
3. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni, viene a mancare il numero legale,
il presidente del consiglio interregionale rimette gli atti ad altro consiglio
interregionale designato dal consiglio nazionale.
4. Il consiglio competente ai sensi del comma 3, se autorizza l’astensione o
riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio interregionale
cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati
ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.
Art. 48.
(Sanzioni disciplinari)
1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio interregionale, previa audizione dell’incolpato assistito da un difensore. Esse sono:
a) l’avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall’esercizio
della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un
anno;
d) la radiazione dall’albo
professionale.
Art. 49.
(Avvertimento)
1. L’avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo dell’investigatore privato all’osservanza dei suoi doveri. Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del consiglio interregionale.
2. L’avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne
redige verbale sottoscritto anche dal segretario.
3. Entro i trenta giorni successivi, l’investigatore privato al quale è stato
rivolto l’avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento
disciplinare.
Art. 50.
(Censura)
1. La censura, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.
Art. 51.
(Sospensione)
1. La sospensione dall’esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l’iscritto con la sua condotta abbia compromesso la propria dignità professionale.
Art. 52.
(Radiazione)
1. La radiazione può essere disposta nel caso in cui l’iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità della professione.
Art. 53.
(Procedimento)
1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato invitato a comparire davanti al consiglio interregionale.
2. Il consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta
all’incolpato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento i fatti
che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un
termine non inferiore a trenta giorni per essere sentito a sua discolpa.
3. L’incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.
Art. 54.
(Provvedimenti disciplinari: notificazione)
1. I provvedimenti disciplinari sono adottati mediante votazione segreta. Essi devono essere motivati e sono notificati all’interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla deliberazione.
Art. 55.
(Prescrizione)
1. L’azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.
2. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento
penale, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui è divenuta
irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento o di non luogo a
procedere o di decreto di condanna.
3. La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti
all’interessato, da eseguirsi nei modi di cui all’articolo 54, nonché dalle
discolpe presentate per iscritto dall’incolpato.
4. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno
dell’interruzione; se gli atti interruttivi sono più di uno la prescrizione
decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito al comma 1
può essere prolungato oltre la metà.
5. L’interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro
che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.
Art. 56.
(Reiscrizione dei radiati)
1. L’investigatore privato radiato dall’albo o dall’elenco di cui all’articolo 26 a seguito di provvedimento disciplinare puó chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.
2. Il consiglio interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all’articolo 54.
Capo V
DEI RECLAMI CONTRO
LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI
PROFESSIONALI
Art. 57.
(Ricorso al consiglio nazionale)
1. Le deliberazioni del consiglio interregionale relative alla iscrizione o cancellazione dall’albo, dall’elenco o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare ed elettorale possono essere impugnate dagli interessati con ricorso al consiglio nazionale dell’ordine nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per gli interessati dal giorno in cui è notificato loro il provvedimento.
2. I ricorsi al consiglio nazionale in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.
Art. 58.
(Procedure per i ricorsi disciplinari)
1. Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il consiglio nazionale avrà facoltà di sentire in merito il parere del pubblico ministero.
2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 54.
Art. 59.
(Deliberazioni del consiglio nazionale)
1. Le deliberazioni del consiglio nazionale dell’ordine, pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione all’albo, all’elenco o al registro, o di cancellazione nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni, agli interessati, al consiglio interregionale che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la corte d’appello nel cui distretto ha sede il consiglio.
Art. 60.
(Azione giudiziaria)
1. Le deliberazioni di cui all’articolo 59 possono essere impugnate, nel termine di trenta giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il consiglio interregionale presso cui l’investigatore privato è iscritto od ove l’elezione contestata si è svolta. Avverso la sentenza del tribunale è dato ricorso alla corte d’appello competente per territorio, nel termine di trenta giorni dalla notifica.
2. Possono proporre reclamo all’autorità giudiziaria l’interessato, nonché il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.
Art. 61.
(Procedimento)
1. Il tribunale e la corte d’appello provvedono, in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.
2. Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti.
Art. 62.
(Ricorso per Cassazione)
1. Avverso le sentenze della corte d’appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 360 del codice di procedura civile, da parte del procuratore generale competente e degli interessati, nel termine di sessanta giorni dalla notifica.
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 63.
(Norma transitoria)
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui all’articolo 41, in quanto autorizzati ai sensi dell’articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ai sensi dell’articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono continuare ad esercitare tali attività autorizzate in base alle norme vigenti alla suddetta data, e nel rispetto delle norme della presente legge in quanto compatibili, fino al termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino
al termine di dodici mesi, gli investigatori privati provvisti di
autorizzazione, ai sensi del citato articolo 222 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sono autorizzati a
pieno titolo a svolgere le attività di investigazione difensiva indicate
nell’articolo 327-bis del codice di
procedura penale, con tutte le facoltà e nelle forme e per le finalità stabile
per il difensore, nel titolo VI-bis del
libro quinto del codice di procedura penale.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge
esercitano le attività di cui all’articolo 41, in quanto autorizzati ai sensi
dell’articolo 134 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e
dell’articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, previa istanza ed allegando alla stessa copia
autentica dell’atto autorizzatorio e della dichiarazione di proseguimento di
attività, hanno a pieno titolo diritto ad essere iscritti automaticamente
all’albo degli investigatori privati, ed in tal modo sono abilitati
all’esercizio della professione.
4. A partire dal termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono abrogati gli articoli dal 133 al 141 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e
gli articoli dal 249 al 260 del relativo regolamento di esecuzione, di cui al
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Il rinvio alla norme abrogate fatto da
altre leggi, da regolamenti o da altre norme, si intende riferito alle
corrispondenti disposizioni della presente legge.
5 A partire dal termine di dodici mesi dalla data della entrata in vigore della
presente legge, l’articolo 222 delle norme di attuazione di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:
«Art. 222 (Investigatori
Privati) – 1. Gli investigatori privati iscritti all’albo professionale, su
incarico del difensore o su incarico diretto delle parti private o della
persona offesa dal reato, sono abilitati a svolgere tutte le attività di
investigazione difensiva previste dal codice di procedura penale e dalle
relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, con tutte le
facoltà e nelle forme e per le finalità stabilite per il difensore».
6. A partire dal termine di dodici mesi dalla data della entrata in vigore
della presente legge, negli articoli del codice di procedura penale e negli
articoli delle relative norme di attuazione, coordinamento e transitorie, le
parole: «investigatori privati autorizzati» e le parole «investigatori privati
autorizzati e incaricati in relazione al procedimento» sono sostituite dalle
seguenti: «investigatori privati».
Art. 64.
(Istituzione dell’albo e costituzione
dei consigli interregionali e del consiglio
nazionale dell’ordine)
1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, il Ministro della giustizia, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina con proprio decreto un commissario straordinario con l’incarico di provvedere, nei sei mesi successivi alla formazione dell’albo professionale degli aventi diritto, all’iscrizione ai sensi della presente legge e di indire le elezioni dei consigli interregionali e del consiglio nazionale dell’ordine.
2. Il commissario straordinario convoca per le elezioni dei
consigli interregionali e del consiglio nazionale dell’ordine gli iscritti
nell’albo mediante avviso spedito con raccomandata almeno quindici giorni
prima, contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora di inizio e
della durata della votazione in prima e seconda convocazione.
3. Il commissario straordinario svolge funzioni di presidente dei seggi
elettorali e nomina, prima dell’inizio della votazione, fra gli elettori
presenti, un vice presidente, due senatori e un segretario. Le elezioni
dovranno svolgersi secondo le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della
presente legge in quanto compatibili.
Art. 65.
(Norma finale)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.