TESTO UNICO DELLE LEGGI DI
PUBBLICA SICUREZZA
(Regio Decreto 18 giugno 1931, N. 773)
TITOLO IV
DELLE GUARDIE PARTICOLARI E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA
E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA
ART. 133
Gli
enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie
particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od
immobiliari.
Possono, anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la
nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle
proprietà stesse.
ART. 134
Senza
licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza
o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o
ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.
Salvo il disposto dell’Art. 11, la licenza non può essere conceduta
alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di
obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un
esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.
ART. 135
I direttori degli uffici di informazioni,
investigazioni o ricerche, di cui all’articolo precedente, sono obbligati a
tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono
annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le
altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o
agenti di pubblica sicurezza.
Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono
tenute a dimostrare la propria identità, mediante l’esibizione della carta di
identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente
dall’Amministrazione dello Stato.
I direttori suindicati devono inoltre tenere nei
locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella
delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella
tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere
operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di
identità o di altro documento fornito di fotografia proveniente
dall’Amministrazione dello Stato.
La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto.
ART. 136
La
licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi
che intende esercitare.
Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della
importanza degli istituti già esistenti.
La revoca della licenza importa l’immediata cessazione delle funzioni
delle guardie che dipendono dall’ufficio.
L’autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza
pubblica o di ordine pubblico.
ART. 137
Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella Cassa
depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto. La
cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio
dell’ufficio e dell’osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.
Il Prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la
cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all’Erario dello Stato.
Lo svincolo e la restituzione della cauzione non
possono essere ordinati dal Prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi
dalla cessazione dell’esercizio, il concessionario abbia provato di non avere
obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l’ufficio era
autorizzato.
ART. 138
Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1) essere cittadino italiano;
2) avere raggiunto la maggiore
età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
3) saper leggere e scrivere;
4) non avere riportato condanna
per delitto;
5) essere persona di ottima
condotta politica e morale;
6) essere munito della carta
d’identità;
7) essere iscritto alla Cassa
Nazionale delle Assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.
La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal Prefetto.
ART. 139
Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a
prestare la loro opera a richiesta dell’autorità di Pubblica Sicurezza e i loro
agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli
ufficiali o dagli agenti di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria.
ART. 140
I
contravventori alle disposizioni di questo Titolo sono puniti con l’arresto
fino a 2 anni e con l’ammenda da lire 80.000 a L. 240.000
ART. 141
I
provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono
definitivi.