Atti Parlamentari                                                                                           Camera dei Deputati

vii legislatura - documenti - disegni di legge e relazioni

 

camera dei deputati n. 75

proposta di legge

d’iniziativa del Deputato MAGGIONI

presentata il 9 luglio 1976

 

 

Istituzione dell’ordine e dell’albo degli investigatori privati

e disciplina della loro attività.

 

onorevoli colleghi! – Le recenti vicende che hanno messo in luce molte carenze nella disciplina dell’attività degli investigatori privati, suggeriscono di affrontare in modo organico il problema della regolamentazione professionale della categoria, attraverso l’istituzione dell’Ordine e dell’Albo, tenendo presente l’esigenza di stabilire, nel pieno diritto dell’esercizio di tale attività, i doveri ed i limiti d’intervento rispetto alla sfera giuridica del cittadino e di creare, inoltre, un valido sistema di autocontrollo con l’affidamento della piena responsabilità ad organi collegiali.

Attualmente la materia è regolata dal titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, degli istituti di vigilanza e di investigazione privata (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), che risulta largamente superato dalla evoluzione nel frattempo interventua. È interessante comunque rilevare che lo spirito informatore di tali norme non si discosta, nelle sue linee essenziali, dal principio generale che ancor oggi è alla base dell’iniziativa parlamentare di cui ci rendiamo promotori. La relazione al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 precisava infatti testualmente che «questa specie di attività, intesa sotto il nome di detectivage, non ha avuto finora un’adeguata forma di disciplina e di freno, qual’è richiesta dalla necessità di garantire da ogni possibile abuso la buona fede dei cittadini, la pace e l’onore delle famiglie, nonché, in pari tempo, l’interesse dello Stato».

Questi concetti rispondono ancora alla dinamica moderna, tanto più che le persone e le organizzazioni che svolgono attività informative ed investigative private, non solo sono notevolmente aumentate, ma hanno assunto, nel tessuto sociale del paese, una collocazione ben precisa ed una importanza tale da renderle indispensabili. Si pensi, ad esempio, alla funzione della categoria degli investigatori nel quadro generale del credito; si consideri l’infinità di casi in cui, a parte le questioni del credito, le aziende di ogni tipo e dimensione hanno bisogno dell’opera dell’investigatore per la tutela dei propri interessi contro possibili interferenze di terzi o, comunque, per la salvaguardia del patrimonio aziendale; non si trascuri anche l’apporto che lo stesso investigatore è in grado di fornire a chiunque per la ricerca della verità, il reperimento di documentazioni, la ricostruzione di fatti ed avvenimenti in tutte le questioni concernenti il diritto di famiglia.

E poi, attualissima, interviene la necessità della nuova regolamentazione della professione, per l’opera che i detectives saranno chiamati a svolgere come coadiutori della difesa, nell’applicazione del nuovo codice di procedura penale, che prevede giustamente maggiori diritti a garanzia degli imputati, finora esposti al rigore della pubblica accusa, con scarse o nulle possibilità di procurarsi — essi o i propri difensori — prove a discolpa.

Che, infine si tratti di un’opera squisitamente professionale è cosa accertata e consolidata. La giurisprudenza ci fornisce a tale proposito un esempio interessante. Il tribunale di Milano, con sentenza n. 4015 del 1962, pronunciata nei confronti di un cittadino, il quale, rivoltosi ad un istituto di polizia privata per una speciale prestazione, aveva contestato, al momento di regolare la parcella, il carattere professionale dell’attività investigativa, ha tra l’altro precisato: «Sotto il profilo giuridico, la specie va inquadrata nell’ambito delle prestazioni di opera intellettuale, fornite da un ente per il quale l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa, talché la relativa disciplina è da ricercarsi nelle norme di cui ai titoli II e III del libro V del codice civile (articoli 2082 e seguenti; 2222 e seguenti). Non può esservi dubbio, infatti che il contenuto dell’attività svolta dall’attrice abbia natura intellettuale in quanto presuppone il possesso di particolare esperienza, la capacità di condurre accertamenti di una determinata indole, i quali richiedono specifiche competenze. La professionalità di codesta attività è altrettanto indubbia, posto che è enunciata nella stessa ragione sociale dell’attrice ed emerge da tutta la documentazione in causa…».

A nostro avviso, onorevoli colleghi, tra le professioni, essa è la più delicata ai fini degli interessi morali, oltre che materiali, dei cittadini che si rivolgono agli investigatori privati. Tuttavia, la mancanza di un ordine professionale e di un albo, ha favorito l’insorgere di confusione e di abusi ed ha impedito che si esercitasse quell’autodisciplina, di cui si avverte ora l’urgente necessità.

I clamorosi episodi di cui si è di recente occupata la magistratura e che hanno riempito le cronache dei mesi scorsi, gettando discredito sull’istituto investigativo nella sua più ampia accezione concettuale, costituiscono un incentivo all’intervento del legislatore, il quale non può sottrarsi all’impegno di recepire e di tradurre in norma operante la realtà evolutiva del contesto sociale, in una visione dinamica dell’adeguamento sempre più coerente delle leggi alle vicende dell’umana convivenza.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, confidiamo nel vostro pieno consenso.

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 1

(Istituzione dell’Ordine e dell’Albo degli investigatori privati)

È istituito l’Ordine degli investigatori privati italiani, che si compone di un Consiglio nazionale, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia e di cinque consigli interregionali con sede, rispettivamente, a Milano, Firenze, Roma, Napoli e Catania. Sono altresì istituiti un albo nazionale e cinque albi interregionali di categoria.

 

ART. 2

(Composizione, compiti ed attribuzioni del Consiglio nazionale dell’Ordine)

Il Consiglio nazionale dell’Ordine degli investigatori privati è composto:

dalla metà dei membri di ciascun consiglio interregionale;

da un magistrato, designato dal Ministero di grazia e giustizia;

da un funzionario del Ministero dell’Interno;

da un rappresentante dell’Ordine degli avvocati;

da un rappresentante dell’Ordine dei giornalisti;

da un rappresentante dell’Ordine dei dottori commercialisti;

da un professore di istituzioni di diritto privato, ordinario od emerito, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

dai delegati degli elenchi speciali, di cui all’art.  7.

Il consiglio dura in carica due anni, elegge il proprio presidente, che deve essere prescelto tra gli investigatori privati professionisti, un vicepresidente ed un tesoriere con funzioni di segretario, anche questi prescelti fra gli iscritti.

Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio.

I compiti e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell’Ordine sono i seguenti:

la tenuta e la custodia dell’Albo nazionale, risultante dalla somma dei cinque albi interregionali;

la vigilanza sulla disciplina della categoria professionale degli investigatori privati e la giurisdizione sulle controversie tra gli stessi investigatori, fra questi ed i terzi;

la tutela dei diritti e degli interessi degli iscritti; il rilascio di un documento di riconoscimento, numerato e munito di fotografia e di timbro a secco del Consiglio nazionale dell’Ordine;

l’imposizione dei contributi a carico degli iscritti su proposta dei consigli interregionali, per la copertura delle proprie spese;

la ratifica e la cancellazione delle iscrizioni;

la rappresentanza dell’Ordine.

 

 

ART. 3

(Composizione, compiti ed attribuzioni dei consigli interregionali)

 

I consigli interregionali di cui all’articolo 1, hanno sede presso le corti d’appello sottoindicate e giurisdizione nelle rispettive regioni: Milano, per la Lombardia, il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Liguria, il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia;

Firenze, per l’Emilia-Romagna, la Toscana e l’Umbria;

Roma, per il Lazio, le Marche e la Sardegna;

Napoli, per la Campania, il Molise e le Puglie e la Basilicata; Catania, per la Calabria e la Sicilia. I consigli dell’Ordine, per i cinque suddetti albi interregionali, sono formati da cinque membri più uno per ogni dieci o frazione.

I membri di ciascun consiglio interregionale sono eletti a scrutinio segreto dall’assemblea degli iscritti; è ammesso il voto per delega rilasciata con atto notarile. I consigli interregionali restano in carica due anni.

Ciascun consiglio interregionale elegge il proprio presidente ed un segretario-tesoriere e delega la metà dei membri al Consiglio nazionale dell’Ordine. Il presidente è di diritto delegato al Consiglio nazionale.

Sono attribuiti ai Consigli interregionali i seguenti compiti.

la tenuta degli albi della propria giurisdizione;

la vigilanza sull’esercizio della professione;

la compilazione delle tariffe professionali per la clientela vincolanti per tutti gli iscritti;

la composizione di controversie di natura tecnica e tariffaria comunque insorte;

l’istruzione di procedimenti a carico degli iscritti con obbligo di relazione motivata al Consiglio nazionale dell’Ordine;

l’esazione delle quote di iscrizione fissate dal Consiglio nazionale.

 

 

ART. 4

(Istituzione degli albi professionali)

 

Sono istituiti cinque albi professionali degli investigatori privati tenuti dai consigli degli ordini di Milano, Firenze, Roma, Napoli e Catania; ed un albo nazionale, risultante dalla somma dei cinque albi interregionali, tenuto dal Consiglio nazionale dell’Ordine.

 

ART. 5

(Iscrizione all’Albo e riconoscimento della qualifica di investigatore privato)

 

Nessuno può rivestire il titolo e la qualifica di investigatore privato se non risulti iscritto all’albo professionale. Tale iscrizione si consegue dopo il superamento di un esame di idoneità dinanzi ad un’apposita commissione da istituire presso la sede nazionale dell’Ordine e composta:

da un professore di istituzioni di diritto privato, ordinario od emerito, designato dal Ministero della pubblica Istruzione;

da un magistrato, designato dal Ministero di grazia e giustizia;

da un funzionario del Ministero dell’Interno;

da tre membri iscritti all’albo, designati dal Consiglio nazionale;

dal vicepresidente del Consiglio nazionale.

I candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

maggiore età;

cittadinanza italiana;

esercizio dei diritti civili;

laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche;

non avere riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi;

non essere mai stato dichiarato fallito e non avere a proprio carico procedure fallimentari in atto;

essere titolari di autorizzazioni prefettizie o di altro titolo abilitante previsto dalle leggi vigenti.

 

ART. 6

(Condizioni particolari che danno diritto all’iscrizione all’Albo)

 

In deroga a quanto disposto dall’articolo 5, l’iscrizione all’albo può essere accordata a tutti coloro che, sebbene non in possesso di laurea, documentino di avere svolto, per un periodo non inferiore ai 10 anni, compiti effettivi ed ininterrotti di ufficiali di polizia giudiziaria, fermi restando gli altri requisiti richiesti per l’iscrizione medesima.

In via transitoria, tutti i titolari di autorizzazione ad esercitare l’attività investigativa od informativa, ed effettivamente in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, possono ottenere l’iscrizione all’Albo su domanda da presentarsi entro tre mesi dall’entrata in funzione degli organi sociali, accompagnata dalla prova dell’avvenuto giuramento di cui all’articolo 8.

I titolari di licenza prefettizia per sole informazioni commerciali ed in attività da almeno tre anni possono sottoporsi alla commissione esaminatrice (articolo 5) ed optare per l’attività investigativa. Superato l’esame, dovranno richiedere alla prefettura l’ampliamento della licenza, per ottenere la nuova qualifica all’albo.

 

ART. 7

(Istituzione di ruoli e di elenchi speciali)

 

Presso ciascun consiglio interregionale dell’Ordine sono istituiti i seguenti tre ruoli speciali: un elenco speciale di investigatori collaboratori, al quale possono iscriversi, su proposta degli investigatori titolari di licenza e sotto la loro piena responsabilità, coloro che, pur non essendo in possesso di propria autorizzazione, abbiano sufficiente esperienza professionale pratica per collaborare nell’attività investigativa, fermi restando i requisiti previsti per l’iscrizione all’albo, ad eccezione di quello del possesso di laurea; un elenco speciale degli investigatori praticanti, al quale possono iscriversi tutti coloro che, avendo i requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo, intendano compiere un periodo di pratica di almeno due anni, affiancando un investigatore professionista in attività; un elenco speciale di informatori commerciali, al quale possono iscriversi, su proposta dei titolari di licenza per informazioni commerciali e sotto la loro piena responsabilità, coloro che, pur non essendo in possesso di propria autorizzazione, abbiano sufficiente esperienza professionale pratica per collaborare nell’attività informativa, fermi restando i requisiti previsti per l’iscrizione all’albo, ad eccezione del possesso di laurea.

I tre elenchi speciali interregionali delle categorie suindicate confluiscono nel Consiglio nazionale dell’Ordine, formando gli elenchi speciali nazionali, con un rappresentante per elenco nello stesso Consiglio.

 

ART. 8

(Diritti, doveri e limiti dell’esercizio professionale)

 

L’esercizio abusivo della professione in violazione a quanto disposto dall’articolo 5, è punito ai sensi degli articoli 348 e 498 del codice penale, salvo non costituisca più grave reato.

L’attività degli investigatori privati è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, con l’esercizio del commercio, con attività industriali o artigianali e con qualsiasi altra libera professione; è fatta eccezione per gli insegnanti in possesso della licenza prefettizia ed in attività all’entrata in vigore della legge.

La sede legale degli investigatori privati iscritti all’albo è quella risultante dall’atto di iscrizione; tuttavia, essi possono esercitare nell’intero territorio nazionale. Il trasferimento di sede deve essere accordato dal Consiglio nazionale dell’Ordine.

Gli investigatori privati hanno facoltà di nominare coadiutori praticanti e collaboratori iscritti negli appositi elenchi di cui all’articolo 7, i quali agiscono sotto la diretta e piena responsabilità dei mandanti. Debbono adempiere alle loro funzioni con dignità e decoro, nel rispetto dell’etica professionale e delle leggi dello Stato, tenendo conto in particolar modo della delicatezza e della riservatezza che caratterizzano le questioni loro affidate dai cittadini.

All’atto dell’iscrizione all’albo debbono prestare in pubblica udienza dinanzi alla corte d’appello ed al tribunale, il seguente giuramento: «Giuro di adempiere i miei doveri professionali con lealtà, diligenza ed onore, nell’interesse dei cittadini e per i fini della giustizia».

Gli investigatori privati ed i loro collaboratori non possono essere obbligati a rivelare, nemmeno in giudizio, le fonti di informazioni, i fatti e le circostanze loro confidati in ragione del proprio ufficio, nello spirito che uniforma l’articolo 351 del codice di procedura penale, che salvaguarda il segreto professionale e salve le eccezioni previste dalla legge.

È fatto loro divieto di accettare incarichi professionali su fatti e circostanze connessi con reati perseguibili d’ufficio, ad eccezione dei casi riguardanti gli interessi della parti in causa, sia che si tratti di imputati o di parti civili, purché non ne vengano richiesti o autorizzati dalla procura della Repubblica o dal magistrato inquirente o da un collegio giudicante.

Di competenza degli investigatori privati sono tutti i fatti, le ricerche, gli accertamenti connessi con gli interessi personali, familiari, coniugali, affettivi, economici, finanziari e tecnici dei cittadini, delle aziende, degli enti, da cui ricevono specifico incarico. Possono, inoltre, occuparsi di accertamenti e giudizi peritali anche in settori non di loro stretta competenza, purché si avvalgano di periti accreditati presso i tribunali o che notoriamente offrano garanzie di capacità e di correttezza.

 

ART. 9

(Decadenza dal titolo e perdita del diritto all’esercizio professionale)

 

Chiunque sia stato cancellato dall’albo degli investigatori privati, perde il diritto di esercitare.

La cancellazione avviene:

per decesso dell’iscritto;

per rinunzia scritta;

per condanne, passate in giudicato, comminate per reati non colposi previo esame e ratifica del Consiglio nazionale; per sopravvenuto stato d’insolvenza, previo esame e ratifica del Consiglio nazionale;

per ritiro della autorizzazione ad esercitare;

per preesistenti, sopravvenute od accertate incompatibilità con una delle attività di cui al secondo comma dell’articolo 8, o per insussistenza di uno o più requisiti (articolo 5).

 

ART. 10

(Attività degli iscritti agli elenchi speciali)

 

Gli iscritti ai tre elenchi speciali di cui all’articolo 7, hanno gli stessi diritti e doveri degli investigatori privati titolari, con le seguenti limitazioni:

non possono assumere incarichi professionali in proprio, anche se in possesso di autorizzazione o licenza;

non possono eccedere il contenuto della delega loro attribuita né svolgere informazioni e ricerche in contrasto con i compiti loro demandati, sotto pena di decadenza dalla qualifica ricoperta.

 

ART. 11

(Norme transitorie e finali)

 

Il Ministro di grazia e giustiza, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, nomina un comitato provvisorio per la costituzione dell’Ordine degli investigatori privati con il compito di redigere uno schema di statuto da sottoporre all’approvazione della assemblea degli iscritti in seduta plenaria ed a maggioranza assoluta.

Con lo stesso decreto il Ministro di Grazia e Giustizia, sentiti i presidenti delle corti di appello di Milano, Firenze, Roma, Napoli e Catania, nomina i componenti dei rispettivi comitati provvisori interregionali con il compito di provvedere alla convocazione delle assemblee per la costituzione degli organi previsti dall’art. 3.

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge s’intende abrogata.