Atti Parlamentari
Camera dei Deputati
vii
legislatura - documenti - disegni di legge e relazioni
camera
dei deputati n. 75
proposta
di legge
d’iniziativa del Deputato
MAGGIONI
presentata il 9 luglio 1976
Istituzione dell’ordine e
dell’albo degli investigatori privati
e disciplina della loro
attività.
onorevoli colleghi! – Le recenti vicende che hanno messo in luce molte carenze nella
disciplina dell’attività degli investigatori privati, suggeriscono di
affrontare in modo organico il problema della regolamentazione professionale
della categoria, attraverso l’istituzione dell’Ordine e dell’Albo, tenendo
presente l’esigenza di stabilire, nel pieno diritto dell’esercizio di tale
attività, i doveri ed i limiti d’intervento rispetto alla sfera giuridica del cittadino
e di creare, inoltre, un valido sistema di autocontrollo con l’affidamento
della piena responsabilità ad organi collegiali.
Attualmente la materia è regolata dal titolo IV del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, degli istituti di vigilanza e di
investigazione privata (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), che risulta
largamente superato dalla evoluzione nel frattempo interventua. È interessante
comunque rilevare che lo spirito informatore di tali norme non si discosta,
nelle sue linee essenziali, dal principio generale che ancor oggi è alla base
dell’iniziativa parlamentare di cui ci rendiamo promotori. La relazione al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 precisava infatti testualmente che «questa
specie di attività, intesa sotto il nome di detectivage, non ha avuto finora
un’adeguata forma di disciplina e di freno, qual’è richiesta dalla necessità di
garantire da ogni possibile abuso la buona fede dei cittadini, la pace e
l’onore delle famiglie, nonché, in pari tempo, l’interesse dello Stato».
Questi concetti rispondono
ancora alla dinamica moderna, tanto più che le persone e le organizzazioni che
svolgono attività informative ed investigative private, non solo sono
notevolmente aumentate, ma hanno assunto, nel tessuto sociale del paese, una
collocazione ben precisa ed una importanza tale da renderle indispensabili. Si
pensi, ad esempio, alla funzione della categoria degli investigatori nel quadro
generale del credito; si consideri l’infinità di casi in cui, a parte le
questioni del credito, le aziende di ogni tipo e dimensione hanno bisogno
dell’opera dell’investigatore per la tutela dei propri interessi contro
possibili interferenze di terzi o, comunque, per la salvaguardia del patrimonio
aziendale; non si trascuri anche l’apporto che lo stesso investigatore è in
grado di fornire a chiunque per la ricerca della verità, il reperimento di
documentazioni, la ricostruzione di fatti ed avvenimenti in tutte le questioni
concernenti il diritto di famiglia.
E poi, attualissima,
interviene la necessità della nuova regolamentazione della professione, per
l’opera che i detectives saranno chiamati a svolgere come coadiutori della
difesa, nell’applicazione del nuovo codice di procedura penale, che prevede
giustamente maggiori diritti a garanzia degli imputati, finora esposti al
rigore della pubblica accusa, con scarse o nulle possibilità di procurarsi —
essi o i propri difensori — prove a discolpa.
Che, infine si tratti di
un’opera squisitamente professionale è cosa accertata e consolidata. La
giurisprudenza ci fornisce a tale proposito un esempio interessante. Il
tribunale di Milano, con sentenza n. 4015 del 1962, pronunciata nei confronti
di un cittadino, il quale, rivoltosi ad un istituto di polizia privata per una
speciale prestazione, aveva contestato, al momento di regolare la parcella, il
carattere professionale dell’attività investigativa, ha tra l’altro precisato:
«Sotto il profilo giuridico, la specie va inquadrata nell’ambito delle
prestazioni di opera intellettuale, fornite da un ente per il quale l’esercizio
della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma
d’impresa, talché la relativa disciplina è da ricercarsi nelle norme di cui ai
titoli II e III del libro V del codice civile (articoli 2082 e seguenti; 2222 e
seguenti). Non può esservi dubbio, infatti che il contenuto dell’attività
svolta dall’attrice abbia natura intellettuale in quanto presuppone il possesso
di particolare esperienza, la capacità di condurre accertamenti di una
determinata indole, i quali richiedono specifiche competenze. La
professionalità di codesta attività è altrettanto indubbia, posto che è
enunciata nella stessa ragione sociale dell’attrice ed emerge da tutta la
documentazione in causa…».
A nostro avviso, onorevoli
colleghi, tra le professioni, essa è la più delicata ai fini degli interessi
morali, oltre che materiali, dei cittadini che si rivolgono agli investigatori
privati. Tuttavia, la mancanza di un ordine professionale e di un albo, ha
favorito l’insorgere di confusione e di abusi ed ha impedito che si esercitasse
quell’autodisciplina, di cui si avverte ora l’urgente necessità.
I clamorosi episodi di cui si è di recente occupata
la magistratura e che hanno riempito le cronache dei mesi scorsi, gettando
discredito sull’istituto investigativo nella sua più ampia accezione
concettuale, costituiscono un incentivo all’intervento del legislatore, il
quale non può sottrarsi all’impegno di recepire e di tradurre in norma operante
la realtà evolutiva del contesto sociale, in una visione dinamica dell’adeguamento
sempre più coerente delle leggi alle vicende dell’umana convivenza.
Per questi motivi, onorevoli colleghi, confidiamo
nel vostro pieno consenso.
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1
(Istituzione dell’Ordine e
dell’Albo degli investigatori privati)
È istituito l’Ordine degli investigatori privati italiani, che si
compone di un Consiglio nazionale, con sede presso il Ministero di grazia e
giustizia e di cinque consigli interregionali con sede, rispettivamente, a
Milano, Firenze, Roma, Napoli e Catania. Sono altresì istituiti un albo
nazionale e cinque albi interregionali di categoria.
ART. 2
(Composizione, compiti ed
attribuzioni del Consiglio nazionale dell’Ordine)
Il Consiglio
nazionale dell’Ordine degli investigatori privati è composto:
dalla metà dei membri di ciascun consiglio interregionale;
da un magistrato, designato dal Ministero di grazia e giustizia;
da un funzionario del Ministero dell’Interno;
da un rappresentante dell’Ordine degli avvocati;
da un rappresentante dell’Ordine dei giornalisti;
da un rappresentante dell’Ordine dei dottori commercialisti;
da un professore di istituzioni di diritto privato, ordinario od
emerito, designato dal Ministero della pubblica istruzione;
dai delegati degli elenchi speciali, di cui all’art. 7.
Il consiglio dura
in carica due anni, elegge il proprio presidente, che deve essere prescelto tra
gli investigatori privati professionisti, un vicepresidente ed un tesoriere con
funzioni di segretario, anche questi prescelti fra gli iscritti.
Il presidente
è eletto a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio.
I compiti e le
attribuzioni del Consiglio nazionale dell’Ordine sono i seguenti:
la tenuta e la custodia dell’Albo nazionale, risultante dalla somma dei
cinque albi interregionali;
la vigilanza sulla disciplina della categoria professionale degli
investigatori privati e la giurisdizione sulle controversie tra gli stessi
investigatori, fra questi ed i terzi;
la tutela dei diritti e degli interessi degli iscritti; il rilascio di
un documento di riconoscimento, numerato e munito di fotografia e di timbro a
secco del Consiglio nazionale dell’Ordine;
l’imposizione dei contributi a carico degli iscritti su proposta dei
consigli interregionali, per la copertura delle proprie spese;
la ratifica e la cancellazione delle iscrizioni;
la
rappresentanza dell’Ordine.
ART. 3
(Composizione, compiti ed
attribuzioni dei consigli interregionali)
I
consigli interregionali di cui all’articolo 1, hanno sede presso le corti
d’appello sottoindicate e giurisdizione nelle rispettive regioni: Milano, per
la Lombardia, il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Liguria, il Veneto, il
Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia;
Firenze, per l’Emilia-Romagna, la Toscana e l’Umbria;
Roma, per il Lazio, le Marche e la Sardegna;
Napoli, per la
Campania, il Molise e le Puglie e la Basilicata; Catania, per la Calabria e la
Sicilia. I consigli dell’Ordine, per i cinque suddetti albi interregionali,
sono formati da cinque membri più uno per ogni dieci o frazione.
I membri di
ciascun consiglio interregionale sono eletti a scrutinio segreto dall’assemblea
degli iscritti; è ammesso il voto per delega rilasciata con atto notarile. I
consigli interregionali restano in carica due anni.
Ciascun
consiglio interregionale elegge il proprio presidente ed un segretario-tesoriere
e delega la metà dei membri al Consiglio nazionale dell’Ordine. Il presidente è
di diritto delegato al Consiglio nazionale.
Sono attribuiti ai Consigli interregionali i seguenti compiti.
la tenuta degli albi della propria giurisdizione;
la vigilanza sull’esercizio della professione;
la compilazione delle tariffe professionali per
la clientela vincolanti per tutti gli iscritti;
la composizione di controversie di natura tecnica e tariffaria comunque
insorte;
l’istruzione di procedimenti a carico degli
iscritti con obbligo di relazione motivata al Consiglio nazionale dell’Ordine;
l’esazione
delle quote di iscrizione fissate dal Consiglio nazionale.
ART. 4
(Istituzione degli albi
professionali)
Sono istituiti
cinque albi professionali degli investigatori privati tenuti dai consigli degli
ordini di Milano, Firenze, Roma, Napoli e Catania; ed un albo nazionale,
risultante dalla somma dei cinque albi interregionali, tenuto dal Consiglio
nazionale dell’Ordine.
ART. 5
(Iscrizione all’Albo e riconoscimento
della qualifica di investigatore privato)
Nessuno può rivestire il titolo e la qualifica di investigatore privato
se non risulti iscritto all’albo professionale. Tale iscrizione si consegue
dopo il superamento di un esame di idoneità dinanzi ad un’apposita commissione
da istituire presso la sede nazionale dell’Ordine e composta:
da un professore di istituzioni di diritto privato, ordinario od
emerito, designato dal Ministero della pubblica Istruzione;
da un magistrato, designato dal Ministero di grazia e giustizia;
da un funzionario del Ministero dell’Interno;
da tre membri iscritti all’albo, designati dal Consiglio nazionale;
dal vicepresidente del Consiglio nazionale.
I candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
maggiore età;
cittadinanza italiana;
esercizio dei diritti civili;
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze
politiche;
non avere riportato condanne passate in giudicato per reati non
colposi;
non essere mai stato dichiarato fallito e non avere a proprio carico
procedure fallimentari in atto;
essere
titolari di autorizzazioni prefettizie o di altro titolo abilitante previsto
dalle leggi vigenti.
ART. 6
(Condizioni particolari che
danno diritto all’iscrizione all’Albo)
In deroga a
quanto disposto dall’articolo 5, l’iscrizione all’albo può essere accordata a
tutti coloro che, sebbene non in possesso di laurea, documentino di avere
svolto, per un periodo non inferiore ai 10 anni, compiti effettivi ed
ininterrotti di ufficiali di polizia giudiziaria, fermi restando gli altri
requisiti richiesti per l’iscrizione medesima.
In via
transitoria, tutti i titolari di autorizzazione ad esercitare l’attività
investigativa od informativa, ed effettivamente in attività alla data di
entrata in vigore della presente legge, possono ottenere l’iscrizione all’Albo
su domanda da presentarsi entro tre mesi dall’entrata in funzione degli organi
sociali, accompagnata dalla prova dell’avvenuto giuramento di cui all’articolo
8.
I titolari di
licenza prefettizia per sole informazioni commerciali ed in attività da almeno
tre anni possono sottoporsi alla commissione esaminatrice (articolo 5) ed
optare per l’attività investigativa. Superato l’esame, dovranno richiedere alla
prefettura l’ampliamento della licenza, per ottenere la nuova qualifica
all’albo.
ART. 7
(Istituzione di ruoli e di
elenchi speciali)
Presso ciascun
consiglio interregionale dell’Ordine sono istituiti i seguenti tre ruoli
speciali: un elenco speciale di investigatori collaboratori, al quale possono
iscriversi, su proposta degli investigatori titolari di licenza e sotto la loro
piena responsabilità, coloro che, pur non essendo in possesso di propria
autorizzazione, abbiano sufficiente esperienza professionale pratica per
collaborare nell’attività investigativa, fermi restando i requisiti previsti
per l’iscrizione all’albo, ad eccezione di quello del possesso di laurea; un
elenco speciale degli investigatori praticanti, al quale possono iscriversi tutti coloro che, avendo i requisiti richiesti
per l’iscrizione all’albo, intendano compiere un periodo di pratica di almeno
due anni, affiancando un investigatore professionista in attività; un elenco
speciale di informatori commerciali, al quale possono iscriversi, su proposta
dei titolari di licenza per informazioni commerciali e sotto la loro piena
responsabilità, coloro che, pur non essendo in possesso di propria
autorizzazione, abbiano sufficiente esperienza professionale pratica per
collaborare nell’attività informativa, fermi restando i requisiti previsti per
l’iscrizione all’albo, ad eccezione del possesso di laurea.
I tre elenchi speciali interregionali delle categorie suindicate
confluiscono nel Consiglio nazionale dell’Ordine, formando gli elenchi speciali
nazionali, con un rappresentante per elenco nello stesso Consiglio.
ART. 8
(Diritti, doveri e limiti
dell’esercizio professionale)
L’esercizio
abusivo della professione in violazione a quanto disposto dall’articolo 5, è
punito ai sensi degli articoli 348 e 498 del codice penale, salvo non
costituisca più grave reato.
L’attività
degli investigatori privati è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro
subordinato, con l’esercizio del commercio, con attività industriali o
artigianali e con qualsiasi altra libera professione; è fatta eccezione per gli
insegnanti in possesso della licenza prefettizia ed in attività all’entrata in
vigore della legge.
La sede legale degli investigatori privati iscritti all’albo è quella
risultante dall’atto di iscrizione; tuttavia, essi possono esercitare
nell’intero territorio nazionale. Il trasferimento di sede deve essere
accordato dal Consiglio nazionale dell’Ordine.
Gli
investigatori privati hanno facoltà di nominare coadiutori praticanti e
collaboratori iscritti negli appositi elenchi di cui all’articolo 7, i quali
agiscono sotto la diretta e piena responsabilità dei mandanti. Debbono
adempiere alle loro funzioni con dignità e decoro, nel rispetto dell’etica
professionale e delle leggi dello Stato, tenendo conto in particolar modo della
delicatezza e della riservatezza che caratterizzano le questioni loro affidate
dai cittadini.
All’atto dell’iscrizione all’albo debbono prestare in pubblica udienza
dinanzi alla corte d’appello ed al tribunale, il seguente giuramento: «Giuro di
adempiere i miei doveri professionali con lealtà, diligenza ed onore,
nell’interesse dei cittadini e per i fini della giustizia».
Gli
investigatori privati ed i loro collaboratori non possono essere obbligati a
rivelare, nemmeno in giudizio, le fonti di informazioni, i fatti e le
circostanze loro confidati in ragione del proprio ufficio, nello spirito che
uniforma l’articolo 351 del codice di procedura penale, che salvaguarda il
segreto professionale e salve le eccezioni previste dalla legge.
È fatto loro
divieto di accettare incarichi professionali su fatti e circostanze connessi
con reati perseguibili d’ufficio, ad eccezione dei casi riguardanti gli
interessi della parti in causa, sia che si tratti di imputati o di parti
civili, purché non ne vengano richiesti o autorizzati dalla procura della
Repubblica o dal magistrato inquirente o da un collegio giudicante.
Di competenza
degli investigatori privati sono tutti i fatti, le ricerche, gli accertamenti
connessi con gli interessi personali, familiari, coniugali, affettivi,
economici, finanziari e tecnici dei cittadini, delle aziende, degli enti, da
cui ricevono specifico incarico. Possono, inoltre, occuparsi di accertamenti e
giudizi peritali anche in settori non di loro stretta competenza, purché si
avvalgano di periti accreditati presso i tribunali o che notoriamente offrano
garanzie di capacità e di correttezza.
ART. 9
(Decadenza dal titolo e
perdita del diritto all’esercizio professionale)
Chiunque sia
stato cancellato dall’albo degli investigatori privati, perde il diritto di
esercitare.
La cancellazione avviene:
per decesso dell’iscritto;
per rinunzia scritta;
per condanne, passate in giudicato, comminate per reati non colposi
previo esame e ratifica del Consiglio nazionale; per sopravvenuto stato
d’insolvenza, previo esame e ratifica del Consiglio nazionale;
per ritiro della autorizzazione ad esercitare;
per preesistenti, sopravvenute od accertate incompatibilità con una
delle attività di cui al secondo comma dell’articolo 8, o per insussistenza di
uno o più requisiti (articolo 5).
ART. 10
(Attività degli iscritti agli
elenchi speciali)
Gli iscritti ai tre elenchi speciali di cui all’articolo 7, hanno gli
stessi diritti e doveri degli investigatori privati titolari, con le seguenti
limitazioni:
non possono assumere incarichi professionali in proprio, anche se in
possesso di autorizzazione o licenza;
non possono eccedere il contenuto della delega loro attribuita né
svolgere informazioni e ricerche in contrasto con i compiti loro demandati,
sotto pena di decadenza dalla qualifica ricoperta.
ART. 11
(Norme transitorie e finali)
Il Ministro di grazia e giustiza, con proprio decreto da emanarsi entro
tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, nomina un comitato
provvisorio per la costituzione dell’Ordine degli investigatori privati con il
compito di redigere uno schema di statuto da sottoporre all’approvazione della
assemblea degli iscritti in seduta plenaria ed a maggioranza assoluta.
Con lo stesso decreto il Ministro di Grazia e Giustizia, sentiti i
presidenti delle corti di appello di Milano, Firenze, Roma, Napoli e Catania,
nomina i componenti dei rispettivi comitati provvisori interregionali con il
compito di provvedere alla convocazione delle assemblee per la costituzione
degli organi previsti dall’art. 3.
Ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge s’intende
abrogata.