DISPOSIZIONI
DI ATTUAZIONE C.P.P.
(D. Lgs 271/1989)
(in neretto le
parti modificate dalla Legge 7.12.2000 n. 397
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
3.1.2001 n. 2)
ART. 38
(Facoltà dei difensori per l'esercizio del
diritto alla prova) (**)
(**) Il testo dell’articolo, abrogato
dall’articolo 23 della legge 7 dicembre 2000, recitava : «1. Al fine di
esercitare il diritto alla prova previsto dall'articolo 190 del codice, i
difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di
svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore
del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare
informazioni.
2. L'attività prevista dal
comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati
autorizzati.
2bis. Il difensore della
persona sottoposta alle indagini o della persona offesa può presentare
direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della
decisione da adottare.
2ter. La documentazione
presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine
in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la
restituzione.»
ART. 206
Regolamento ministeriale (12)
1.
Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni
regolamentari che concernono:
a)
la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti
di registrazione in materia penale;
b)
le modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari
penali;
c)
le altre attività necessarie per l'attuazione del codice non disciplinate dal
presente decreto.
2.
Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall'articolo 199 sono
emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato deve
pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere.
(12)
L’articolo 25 della legge 7 dicembre 2000 ha dettato la seguente disposizione
in merito all’articolo 206 del D.Lgs271/1989: «Le disposizioni regolamentari di
cui all’articolo 206 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, sono modificate conformemente a quanto previsto dalla presente
legge.»
ART. 222
(Investigatori privati)
1. Fino
all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati,
l'autorizzazione a svolgere le attività indicate nell’articolo 327bis del
codice è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato
una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio
dell'attività.
2.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 135 del regio decreto 18 giugno 1931
n. 773, l'incarico è iscritto in uno speciale registro, in cui sono annotate:
a)
le generalità e l'indirizzo del difensore committente;
b)
la specie degli atti investigativi richiesti;
c)
la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento
dell'incarico.
3.
Nell'ambito delle indagini previste dal presente articolo non si applica la
disposizione dell'articolo 139 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.
4. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 103, commi 2 e 5, del
codice, il difensore comunica il conferimento dell’incarico previsto dal comma
2 del presente articolo all’autorità giudiziaria procedente.