DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE C.P.P.

(D. Lgs 271/1989)

(in neretto le parti modificate dalla Legge 7.12.2000 n. 397

 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3.1.2001 n. 2)

 

ART. 38
(Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova) (**)
(**) Il testo dell’articolo,  abrogato dall’articolo 23 della legge 7 dicembre 2000, recitava : «1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall'articolo 190 del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni.

2. L'attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati.

2bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare.

2ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione.»

 

ART. 206
Regolamento ministeriale (12)

1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che concernono:

a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti di registrazione in materia penale;

b) le modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari penali;

c) le altre attività necessarie per l'attuazione del codice non disciplinate dal presente decreto.

2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall'articolo 199 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato deve pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere.

(12) L’articolo 25 della legge 7 dicembre 2000 ha dettato la seguente disposizione in merito all’articolo 206 del D.Lgs271/1989: «Le disposizioni regolamentari di cui all’articolo 206 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono modificate conformemente a quanto previsto dalla presente legge.»

 

ART. 222
(
Investigatori privati)
1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione a svolgere le attività indicate nell’articolo 327bis del codice è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, l'incarico è iscritto in uno speciale registro, in cui sono annotate:

a) le generalità e l'indirizzo del difensore committente;

b) la specie degli atti investigativi richiesti;

c) la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento dell'incarico.

3. Nell'ambito delle indagini previste dal presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 139 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

4. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell’incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all’autorità giudiziaria procedente.