ESTRATTO DAL CODICE
DI PROCEDURA PENALE
(in neretto le
parti modificate dalla Legge 7.12.2000 n. 397
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
3.1.2001 n. 2)
ART. 103
(Garanzie di libertà del difensore)
1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono
consentite solo:
a)
quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso
ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro
attribuito;
b)
per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o
persone specificamente predeterminate.
2. Presso i difensori e gli investigatori
privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonchè presso i
consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti
relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3.
Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro
nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa
il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un
consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se
interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.
4.
Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori
procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari,
il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del
giudice.
5.
Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei
difensori, degli investigatori privati
autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle
tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6.
Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra
l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte
indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere
che si tratti di corpo del reato.
7.
Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle
ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti non possono
essere utilizzati.
ART. 116
(Copie, estratti e certificati)
1. Durante il procedimento e dopo
la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a
proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.
2.
Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al
momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del
procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il
provvedimento di archiviazione o la sentenza.
3.
Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo
114.
3bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta
all’autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di
attestazione dell’avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.
ART. 197
(Incompatibilità con l'ufficio di testimone)
1. Non possono essere assunti come testimoni:
a) i
coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso
a norma dell'articolo 12, anche se nei loro confronti sia stata pronunciata
sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di condanna, salvo che
la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile;
b)
le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso
previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b);
c)
il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria;
d)
coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di
giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione
difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e
delle informazioni assunte ai sensi dell’articolo 391ter.
ART. 200
(Segreto professionale)
1. Non
possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del
proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo
di riferirne all'autorità giudiziaria:
a) i
ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli
investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c) i
medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una
professione sanitaria;
d)
gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà
di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
2.
Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone
per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari.
Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3.
Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti
professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle
persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario
nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono
indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro
veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte
della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue
informazioni.
ART. 233
(Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia)
1. Quando
non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non
superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice
il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.
1bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il
consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel
luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad
esaminare l’oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto.
Prima dell’esercizio dell’azione penale l’autorizzazione è disposta dal
pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la
richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle
forme di cui all’articolo 127.
1ter. L’autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie
per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il
rispetto delle persone
2.
Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta
perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le
facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225
comma 1.
3.
Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.
ART. 292
(Ordinanza del giudice)
1. Sulla
richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
2.
L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene a pena di nullità
rilevabile anche d'ufficio:
a)
le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;
b)
la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si
assumono violate;
c)
l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano
in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da
cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto
anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;
cbis) l'esposizione dei motivi per i
quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa,
nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in
carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le
esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre
misure;
d)
la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini
da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza
cautelare di cui alla lettera a del comma 1 dell'articolo 274;
e)
la data e la sottoscrizione del giudice.
2bis. L'ordinanza contiene altresì la
sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio
e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova
l'imputato.
2ter. L'ordinanza è nulla se non contiene
la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui
all'articolo 358, nonché all’articolo
327bis.
3.
L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la
persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti
incaricati dal darvi esecuzione.
ART. 327bis
(Attività investigativa del difensore)
1. Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto,
il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare
elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità
stabilite nel titolo VI-bis del
presente libro.
2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l’esercizio
del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione
penale e per promuovere il giudizio di revisione.
3. Le attività previste dal
comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da
investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche
competenze, da consulenti tecnici».
ART. 334bis
(Esclusione dell’obbligo di denuncia
nell’ambito dell’attività di investigazione difensiva)
1. Il difensore e gli altri soggetti di cui
all’articolo 391-bis non hanno
obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto
notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte».
ART. 362
(Assunzione di informazioni)
1. Il
pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire
circostanze utili ai fini delle indagini. Alle
persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere
chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si
applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.
ART. 366
(Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i
difensori)
1. Salvo
quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal
pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto
di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il
terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà per il difensore
di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è
stato dato avviso del compimento dell'atto, al difensore è immediatamente
notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della
notificazione. Il difensore ha facoltà
di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si
tratta di documenti, di estrarne copia
2. Il pubblico ministero, con
decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti
indicati nel comma 1 e l’esercizio della facoltà indicata nell’ultimo periodo
dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività
del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico
ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre
opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell’articolo 127.
Titolo VI bis
Investigazioni
difensive
(Introdotto
dall’articolo 11 della legge 7 dicembre 2000)
ART. 391 bis
(Colloquio, ricezione di
dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore)
1. Salve le incompatibilità previste dall’articolo 197, comma 1,
lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli
investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con
le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività
investigativa. In questo caso, l’acquisizione delle notizie avviene attraverso
un colloquio non documentato.
2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone
di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da
documentare secondo le modalità previste dall’articolo 391 ter.
3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori
privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel
comma 1:
a) della propria qualità e
dello scopo del colloquio;
b) se intendono semplicemente
conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in
tal caso, le modalità e la forma di documentazione;
c) dell’obbligo di dichiarare
se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un
procedimento connesso o per un reato collegato;
d) della facoltà di non
rispondere o di non rendere la dichiarazione;
e) del divieto di rivelare le
domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico
ministero e le risposte date;
f) delle responsabilità
penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico
ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle
risposte date.
5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da
una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un
procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno
ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la
persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che
procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai
sensi dell’articolo 97.
6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione
di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti, non possono essere
utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito
disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all’organo titolare del
potere disciplinare.
7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da
persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del
giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il
pubblico ministero. Prima dell’esercizio dell’azione penale l’autorizzazione è
data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l’esecuzione della pena
provvede il magistrato di sorveglianza.
8. All’assunzione di informazioni non possono assistere la persona
sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.
9. Il difensore o il sostituto interrompono l’assunzione di
informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non
sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano
indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere
utilizzate contro la persona che le ha rese.
10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini
dell’attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero,
su richiesta del difensore, ne dispone l’audizione che fissa entro sette giorni
dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle
persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti
delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento
nelle ipotesi previste dall’articolo 210. L’audizione si svolge alla presenza
del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle
informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell’articolo
362.
11. Il difensore, in alternativa all’audizione di cui al comma 10, può
chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della
testimonianza o all’esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui
alla lettera d) del comma 3, anche al
di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 392, comma 1.
ART. 391 ter
(Documentazione delle
dichiarazioni e delle informazioni)
1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 391 bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo
sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:
a) la data in cui ha ricevuto
la dichiarazione;
b) le proprie generalità e
quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
c) l’attestazione di aver rivolto gli avvertimenti previsti dal comma
3 dell’articolo 391 bis;
d) i fatti sui quali verte la
dichiarazione.
2. La dichiarazione è
allegata alla relazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 dell’articolo 391bis sono documentate dal difensore o da
un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale
di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo
III del libro secondo, in quanto applicabili.
ART. 391 quater
(Richiesta di documentazione
alla pubblica amministrazione)
1. Ai fini delle indagini
difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica
amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
2. L’istanza deve essere
rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o lo detiene
stabilmente.
3. In caso di rifiuto da
parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli
articoli 367 e 368.
ART. 391 quinquies
(Potere di segretazione del
pubblico ministero)
1. Se sussistono specifiche
esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero può, con
decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le
circostanze oggetto dell’indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non può
avere una durata superiore a due mesi.
2. Il pubblico ministero, nel
comunicare l’obbligo del segreto alle persone che hanno rilasciato le
dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti all’indebita
rivelazione delle notizie.
ART. 391 sexies
(Accesso ai luoghi e
documentazione)
1. Quando effettuano un
accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per
procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici,
planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli
ausiliari indicati nell’articolo 391bis
possono redigere un verbale nel quale sono riportati:
a) la data ed il luogo
dell’accesso;
b) le proprie generalità e
quelle delle persone intervenute;
c) la descrizione dello stato
dei luoghi e delle cose;
d) l’indicazione degli
eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi
eseguiti, che fanno parte integrante dell’atto e sono allegati al medesimo. Il
verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.
ART. 391 septies
(Accesso ai luoghi privati o
non aperti al pubblico)
1. Se è necessario accedere a
luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la
disponibilità, l’accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal
giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.
2. Nel caso di cui al comma
1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona
di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma
dell’articolo 120.
3. Non è consentito l’accesso
ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare
le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
ART. 391 octies
(Fascicolo del difensore)
1. Nel corso delle indagini
preliminari e nell’udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una
decisione con l’intervento della parte privata, il difensore può presentargli
direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.
2. Nel corso delle indagini
preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può
presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice,
perché ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la
quale non è previsto l’intervento della parte assistita.
3. La documentazione di cui
ai commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in
copia, è inserita nel fascicolo del difensore, che è formato e conservato
presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione
il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga
adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento.
Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è
inserito nel fascicolo di cui all’articolo 433.
4. Il difensore può, in ogni
caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del
proprio assistito.
ART. 391 nonies
(Attività investigativa
preventiva)
1. L’attività investigativa
prevista dall’articolo 327bis, con
esclusione degli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento
dell’autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha
ricevuto apposito mandato per l’eventualità che si instauri un procedimento
penale.
2. Il mandato è rilasciato
con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e
l’indicazione dei fatti ai quali si riferisce.
ART. 391 decies
(Utilizzazione della
documentazione delle investigazioni difensive)
1. Delle dichiarazioni
inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli
articoli 500, 512 e 513.
2. Fuori del caso in cui è
applicabile l’articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti
in occasione dell’accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari
o nell’udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall’articolo
431.
3. Quando si tratta di
accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza
ritardo, al pubblico ministero per l’esercizio delle facoltà previste, in
quanto compatibili, dall’articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili
di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla
polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.
3bis Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e,
quando il pubblico ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la
documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2, sono inseriti nel
fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui
all’articolo 431, lettera c).
ART. 409
(Provvedimenti del giudice sulla richiesta di
archiviazione)
1. Fuori dei
casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il
giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato
e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone
l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso
del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia
cautelare.
2.
Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera
di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta
alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle
forme previste dall'articolo 127. Fino
al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà
del difensore di estrarne copia.
3.
Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al
procuratore generale presso la corte di appello.
4. A
seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le
indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile
per il compimento di esse.
5.
Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta
di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico
ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione
dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.
6.
L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di
nullità previsti dall'articolo 127 comma 5.
ART. 419
(Atti introduttivi)
1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa , della
quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno,
dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio
formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che non
comparendo sarà giudicato in contumacia.
2.
L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore
dell'imputato con l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e
delle cose trasmessi a norma dell'articolo 416 comma 2 e di presentare memorie
e produrre documenti.
3. L'avviso contiene inoltre
l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente
espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
4.
Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data
dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del
responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria.
5.
L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio
immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza.
L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal
reato a cura dell'imputato.
6.
Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato.
7.
Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.
ART. 430
(Attività integrativa di indagine del pubblico
ministero e del difensore)
1. Successivamente all’emissione del decreto che
dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini
delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attività
integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la
partecipazione dell’imputato o del difensore di questo.
2. La documentazione relativa
all’attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria
del pubblico ministero con facoltà delle parti di prenderne visione e di
estrarne copia».
ART. 431
(Fascicolo per il dibattimento)
1.
Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice
provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il
dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova
udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del
fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
a)
gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio
dell'azione civile;
b) i
verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c) i
verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;
d) i
documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali
degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
e) i
verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
f) i
verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti
all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono
stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite
dalla legge italiana;
g)
il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti
indicati nell'articolo 236;
h)
il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere
custoditi altrove.
2.
Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di
atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della
documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.
ART. 433
(Fascicolo del pubblico ministero)
1. Gli atti
diversi da quelli previsti dall'articolo 431 sono trasmessi al pubblico
ministero con gli atti acquisiti all'udienza preliminare unitamente al verbale
dell'udienza.
2. I
difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria
del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del
comma 1.
3.
Nel fascicolo del pubblico ministero ed
in quello del difensore è altresì inserita la documentazione dell'attività
prevista dall'articolo 430 quando di essa le parti si sono servite per la
formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha
accolte.
ART. 495
(Provvedimenti del giudice in ordine alla prova)
1. Il
giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a
norma degli articoli 190, comma 1, e 190bis.
Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri
procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione
della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla
prova dell'altro procedimento.
2.
L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti
costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico
ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti
oggetto delle prove a discarico.
3.
Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di
esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.
4.
Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle
eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il
giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che
risultano superflue o ammettere prove già escluse.
4bis. Nel corso dell’istruzione dibattimentale ciascuna delle parti
può rinunziare, con il consenso dell’altra parte, all’assunzione delle prove
ammesse a sua richiesta.
ART. 512
(Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di
ripetizione)
Il giudice,
a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla
polizia giudiziaria, dal pubblico ministero,
dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza
preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta
impossibile la ripetizione.
ART. 686
(Iscrizioni nel casellario
giudiziale)
Nel
casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari
disposizioni di legge, si iscrivono per estratto:
a)
nella
materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:
1. le sentenze di condanna e i
decreti penali appena divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti
contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o
l'oblazione ai sensi ai sensi dell'articolo 162 del codice penale, sempre che
per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
2. i provvedimenti emessi dagli
organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che
riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna,
l'applicazione dell'amnistia e la dichiarazione di abitualità o professionalità
nel reato o di tendenza a delinquere;
3. i provvedimenti che
riguardano l'applicazione di pene accessorie;
4. le sentenze non più soggette
ad impugnazione che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a
procedere per difetto di imputabilità o disposto una misura di sicurezza o
dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su
richiesta dell'imputato;
b)
nella
materia civile:
1.
le
sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l'interdizione o
l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano:
2.
le
sentenze con le quali l'imprenditore è stato dichiarato fallito;
3.
le
sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno
dichiarato la riabilitazione del fallito;
4.
i
decreti di chiusura del fallimento;
c)
i provvedimenti amministrativi relativi alla
perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero;
d) i provvedimenti definitivi che riguardano
l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice
o con divieto od obbligo di soggiorno.
Quando
sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi
previsti dal comma 1, lettera a), le sentenze pronunciate da autorità
giudiziarie straniere.
Nel
casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del
luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di
misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in
parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per
altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o
revocano la riabilitazione.
ART. 688
(Certificati del casellario giudiziale)
Ogni organo avente giurisdizione penale ha il
diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte
le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona. Uguale diritto
appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di
pubblici servizi, quando il certificato è necessario per provvedere a un atto
delle loro funzioni, in relazione alla persona cui il certificato stesso si
riferisce.
Il
pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia penale, il predetto
certificato concernente la persona sottoposta alle indagini, l'imputato o il
condannato. Il pubblico ministero e il difensore possono altresì chiedere,
previa autorizzazione del giudice procedente, il certificato medesimo
concernente la persona offesa dal reato o un testimone, per i fini indicati
nell'art. 236.
Nei
certificati spediti per ragioni di elettorato non si fa menzione delle condanne
e di altri provevdimenti che non hanno influenza sul diritto elettorale.