Legge 31 dicembre 1996, n. 675
Tutela
delle persone e di altri soggetti
rispetto
al trattamento dei dati personali
(Aggiornata con le modificazioni introdotte dai
decreti legislativi: n. 123 del 9.5.1997, n. 255 del 28.7.1997 , n. 135
dell’8.5.1998, n. 171 del 13.5.1998, n. 389 del 6.11.1998, n. 135
dell’11.5.1999, n. 281 e n. 282 del 30.7.1999 e dalla Legge 6.10.1998, n.344)
Capo I
PRINCIPI
GENERALI
ART. 1
(Finalità e definizioni)
1. La presente legge
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone
fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità
personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni
altro ente o associazione.
2. Ai
fini della presente legge si intende:
a) per «banca di dati»,
qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate
in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati
tali da facilitarne il trattamento;
b) per «trattamento»,
qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati;
c) per «dato personale»,
qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale;
d) per «titolare», la persona
fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle
finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il
profilo della sicurezza;
e) per «responsabile», la persona
fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali;
f) per «interessato», la
persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si
riferiscono i dati personali;
g) per «comunicazione», il
dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
h) per «diffusione» il dare
conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per «dato anonimo», il
dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
l) per «blocco», la
conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra
operazione del trattamento;
m) per «Garante», l’autorità
istituita ai sensi dell’articolo 30.
ART. 2
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge si
applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio
dello Stato.
ART. 3
(Trattamento di dati per fini
esclusivamente personali)
1. Il trattamento di dati personali
effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto
all’applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad
una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al
comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati
di cui all’articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
ART. 4
(Particolari trattamenti in ambito pubblico)
1. La presente legge non si
applica al trattamento di dati personali effettuato:
a)
dal Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, come modificato dall’articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero
sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù
dell’accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di
Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b)
dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della
medesima legge;
c)
nell’ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del
libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell’ambito del
servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d)
in attuazione dell’articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o,
per ragioni di giustizia, nell’ambito di uffici giudiziari, del Consiglio
superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e)
da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o
di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse
disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai
trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui
agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione
per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui
agli articoli 7 e 34.
ART. 5
(Trattamento di dati svolto
senza l’ausilio di mezzi elettronici)
1. Il trattamento di dati
personali svolto senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati
è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con
l’ausilio di tali mezzi.
ART. 6
(Trattamento di dati detenuti
all’estero)
1. Il trattamento nel
territorio dello Stato di dati personali detenuti all’estero è soggetto alle
disposizioni della presente legge.
2. Se
il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali
fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni
dell’articolo 28.
Capo II
OBBLIGHI PER IL
TITOLARE
DEL TRATTAMENTO
ART. 7
(Notificazione)
1. Il titolare che intenda
procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione
della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La
notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di
lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione,
a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del
trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una
nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel
comma 4 e deve precedere l’effettuazione della variazione.
3. La
notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del
trattamento.
4. La notificazione contiene:
a)
il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare;
b)
le finalità e modalità del trattamento;
c)
la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati
cui i dati si riferiscono;
d)
l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati
previsti verso Paesi non appartenenti all’Unione europea o, qualora, riguardino
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f)
una descrizione generale che permetta di valutare l’adeguatezza delle misure
tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g)
l’indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il
trattamento, nonché l’eventuale connessione con altri trattamenti o banche di
dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o
la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in
mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;
i)
la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad
iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui
all’articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le
informazioni di cui all’articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29
dicembre 1993, n. 580, alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste
ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all’articolo
33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione
anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti
agli albi professionali anche per il
tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la
disposizione di cui al comma 3.
5-bis. La notificazione in
forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4,
lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di
cui all’art. 33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:
a) da
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa
disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, ovvero del
provvedimento di cui al medesimo articolo 24;
b) nell’esercizio
della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative
finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell’art. 25, nel
rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo;
c) temporaneamente
senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e
con le modalità strettamente collegate all’organizzazione interna dell’attività
esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di
dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24.
5-ter. Fuori dei casi di cui
all’art. 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando:
a) è
necessario per l’assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da
quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b)
riguarda dati contenuti e provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti di cui all’art. 20,
comma 1, lettera b);
c) è
effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai
dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini
diversi da quelli di cui all’art. 13, comma 1, lettera e);
d)
riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione,
utilizzate unicamente per ragioni d’ufficio e di lavoro e comunque per fini
diversi da quelli di cui all’art.13, comma 1, lettera e);
e) è
finalizzato unicamente all’adempimento di specifici obblighi contabili,
retribuitivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con
riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento,
conservando i dati non oltre il periodo necessario all’adempimento medesimo;
f) è
effettuato, salvo quanto previsto al comma 5-bis, lettera b), da liberi
professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità
strettamente collegate all’adempimento di specifiche prestazioni e fermo
restando il segreto professionale;
g) è
effettuato dai piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del codice civile per
le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell’attività
professionale esercitata e limitatamente alle categorie di dati, di
interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di
conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime;
h) è
finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle
leggi e ai regolamenti;
i) è
effettuato per esclusive finalità dell’ordinaria gestione di biblioteche, musei
e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la
organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di
cataloghi e bibliografie;
l) è
effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi,
istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite,
relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a
tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, la fondazione, il
comitato o l’organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli
interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
m) è
effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di
legge di cui agli articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente
ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione di articoli,
saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di
deontologia di cui all’art.25;
o) è
effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la
redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica,
relativamente a dati desunti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di
altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente
per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte di legge d’iniziativa
popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli;
q) è
finalizzato unicamente all’amministrazione dei condomini di cui all’art.1117 e
seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di
interessati e di destinatari della comunicazione necessaria per
l’amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo
necessario per la tutela dei corrispondenti diritti.
5-quater. Il titolare si può
avvalere della notificazione semplificata o dell’esonero di cui ai commi 5-bis
e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le
categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e
diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai
medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonché:
a)
nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle
disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi
indicate;
b) nel
caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal
Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste dall’art. 41,
comma 7, ovvero per dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con
provvedimenti analoghi.
5-quinquies.Il titolare che
si avvale dell’esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui
al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.
ART. 8
(Responsabile)
1. Il
responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al
trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per
esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti,
anche mediante suddivisione di compiti.
4. I
compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per
iscritto.
5. Gli incaricati del
trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso
attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
Capo III
TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati
ART. 9
(Modalità di raccolta e
requisiti dei dati personali)
1. I dati personali oggetto
di trattamento devono essere:
a)
trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b)
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi;
c)
esatti e, se necessario, aggiornati;
d)
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e)
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi
sono stati raccolti o successivamente trattati.
ART. 10
(Informazioni rese al momento
della raccolta)
1. L’interessato o la
persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere
previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità
del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o
facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un
eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei
dati medesimi;
e) i
diritti di cui all’articolo 13;
f)
il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o
la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L’informativa di cui al
comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i
dati o la cui conoscenza può ostacolare l’espletamento di funzioni pubbliche
ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui
agli articoli 4, comma 1, lettera e),
e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali
non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1 è data
al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, qualora sia
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al
comma 3 non si applica quando l’informativa all’interessato comporta un impiego
di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al
diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero
nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima
disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione II
Diritti dell’interessato
nel trattamento dei dati
ART. 11
(Consenso)
1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con
il consenso espresso dell’interessato.
2. Il consenso può riguardare
l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il
consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all’interessato le
informazioni di cui all’articolo 10.
ART. 12
(Casi di esclusione del
consenso)
1. Il consenso non è
richiesto quando il trattamento:
a)
riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è
necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è
parte l’interessato o per l’acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest’ultimo, ovvero per l’adempimento di un obbligo
legale;
c)
riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a
scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;
e) è
effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo
perseguimento delle relative finalità, nel rispetto del codice di deontologia
di cui all’articolo 25;
f)
riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche
ai fini indicati nell’articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
g) è
necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica
dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
h) è
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo 38
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
ART. 13
(Diritti dell’interessato)
1.
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:
a)
di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’articolo 31,
comma 1, lettera a), l’esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b)
di essere informato su quanto indicato all’articolo 7, comma 4, lettere a), b),
e), h);
c)
di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della
loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l’aggiornamento,
la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
4)
l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d)
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e)
di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di
cui al comma 1, lettera c), numero
1), può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza
di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal
regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma
1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell’esercizio dei diritti
di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul
segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
ART. 14
(Limiti all’esercizio dei
diritti)
1. I diritti di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera c)
e d), non possono essere esercitati
nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b)
in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c)
da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82
della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico,
diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di
legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il
sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi
e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell’articolo 12,
comma 1, lettera h), limitatamente al
periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento
delle investigazioni o per l’esercizio del diritto di cui alla medesima lettera
h).
2. Nei casi di cui al comma 1
il Garante, anche su segnalazione dell’interessato ai sensi dell’articolo 31,
comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui
all’articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed
integrazioni, verificandone l’attuazione.
Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti
alla utilizzabilità dei dati e risarcimento
del danno.
ART. 15
(Sicurezza dei dati)
1. I
dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla
natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di
sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
2. Le
misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, lettera a),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, sentiti l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione
e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di
cui al comma 2 sono adeguate, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con
cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di
cui al medesimo comma 2, in relazione all’evoluzione tecnica del settore e
all’esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza
relative ai dati trattati dagli organismi di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera b), sono stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l’osservanza delle norme
che regolano la materia.
ART. 16
(Cessazione del trattamento
dei dati)
1. In caso di cessazione, per
qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare
preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a)
distrutti;
b)
ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c)
conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in
violazione di quanto previsto dalla lettera b)
del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati
personali è nulla ed è punita ai sensi dell’articolo 39, comma 1.
ART. 17
(Limiti all’utilizzabilità di
dati personali)
1.
Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell’interessato.
2. L’interessato può opporsi
ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al
comma 1 del presente articolo; ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata
adottata in occasione della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, in
accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla base di adeguate garanzie
individuate dalla legge.
ART. 18
(Danni cagionati per effetto
del trattamento di dati personali)
1. Chiunque cagiona danno ad
altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai
sensi dell’articolo 2050 del codice civile.
Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei dati
ART. 19
(Incaricati del trattamento)
1. Non si considera
comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone
incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare
o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.
ART. 20
(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati)
1. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici
sono ammesse:
a)
con il consenso espresso dell’interessato;
b) se i dati provengono da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per
la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell’esercizio della
professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative
finalità. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della
riservatezza ed in particolare dell’essenzialità dell’informazione riguardo a
fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di cui
all’articolo 25;
e)
se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per
la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un
terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o
di volere;
g) limitatamente alla
comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel
rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento;
h)
limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell’ambito dei
gruppi bancari di cui all’articolo 60 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 e successive modificazioni, nonché tra società controllate e società
collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con
finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, per
il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati
raccolti.
2. Alla comunicazione e alla
diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, si applicano le disposizioni dell’articolo 27.
ART. 21
(Divieto di comunicazione e
diffusione)
1. Sono
vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse
da quelle indicate nella notificazione di cui all’articolo 7.
2. Sono altresì vietate la
comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la
cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato
nell’articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la
diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di
soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi
della collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi
dell’articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la
diffusione dei dati sono comunque permesse:
a)
quando siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e
si tratti di dati anonimi;
b)
quando siano richieste dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), d)
ed e), per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati,
con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
Capo IV
TRATTAMENTO DI
DATI PARTICOLARI
ART. 22
(Dati sensibili)
1. I dati personali idonei a rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell’interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle
confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da intese ai
sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione nonché relativi ai soggetti che,
con riferimento alle finalità delle medesime confessioni, hanno contatti
regolari con le stesse, che siano trattati dai relativi organi o enti
civilmente riconosciuti, semprechè i dati non siano comunicati o diffusi fuori
delle medesime confessioni. Queste ultime determinano autonomamente idonee
garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.
2. Il Garante comunica la decisione
adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali
la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati
indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge
nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.
In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori ai casi previsti dai
decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge,
emanati in attuazione della legge 31.12.1996, n. 676, i soggetti pubblici
possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa,
l’individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti
dalla legge, che perseguono rilevanti finalità d’interesse pubblico e per le
quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei
dati indicati al comma 1.
3-bis. Nei casi in cui è
specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico,
ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti
pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti
legislativi di attuazione della legge 31.12.1996, n. 676, in materia di dati
sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i
tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione
alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione
periodicamente.
4. I dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di
trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell’interessato, sempre che i
dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e
gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito
codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui
all’articolo 31, comma 1, lettera h).
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 43, comma 2.
ART. 23
(Dati inerenti alla salute)
1. Gli
esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono,
anche senza l’autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell’incolumità
fisica e della salute dell’interessato. Se le medesime finalità riguardano un
terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell’interessato, il
trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.
1-bis.
Con decreto del Ministro della sanità, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano e
il Garante, sono individuate modalità semplificate per le informative di cui
all’art. 10 e per la prestazione del consenso nei confronti di organismi
sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni
sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché
per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base dei
seguenti criteri:
a) previsione
di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da parte del
medico di medicina generale scelto dall’interessato, per conto di più titolari
di trattamento;
b) validità,
nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso prestato ai sensi
dell’art. 11, comma 3, per conto di più titolari di trattamento, anche con
riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche, alla prescrizione di
farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di medicina generale,
detenuti da altri titolari e alla pluralità di prestazioni mediche effettuate
da un medesimo titolare di trattamento;
c) identificazione
di casi di urgenza nei quali, anche per effetto delle situazioni indicate nel
comma 1-ter, l’informativa e il consenso possono intervenire successivamente
alla richiesta della prestazione;
d) previsione
di modalità di applicazione del comma 2 del presente articolo ai professionisti
sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i
pazienti;
e) previsione
di misure volte ad assicurare che nell’organizzazione dei servizi e delle
prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti di cui all’art. 1.
1-ter.
Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto dall’art. 22,
comma 3-bis, della legge.
1-quater. In caso di incapacità di agire
ovvero di impossibilità fisica ovvero di incapacità di intendere o di volere,
il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è
validamente manifestato nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e
di organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita legalmente la potestà
ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimori.
2. I
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti
all’interessato o ai soggetti di cui al comma 1-ter solo per il tramite di un
medico designato dall’interessato o dal titolare.
3. L’autorizzazione di cui al
comma 1 è rilasciata, salvi casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
superiore di sanità. È vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i
limiti fissati con l’autorizzazione.
4. La
diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel
caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
ART. 24
(Dati relativi ai provvedimenti
di cui all’articolo 686 del codice di procedura penale)
1. Il trattamento di dati
personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 686, commi 1,
lettere a)
e d),
2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da
espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e le precise operazioni autorizzate.
ART. 25
(Trattamento di dati
particolari nell’esercizio della professione di giornalista)
..omissis
ART. 26
(Dati concernenti persone
giuridiche)
1. Il trattamento nonché la
cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o
associazioni non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti
persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni
dell’articolo 28.
Capo V
TRATTAMENTI
SOGGETTI
A REGIME
SPECIALE
ART. 27
(Trattamento da parte di
soggetti pubblici)
..omissis
ART. 28
(Trasferimento di dati
personali all’estero)
1. Il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati
personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante,
qualora sia diretto verso un paese non appartenente all’Unione europea o
riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può
avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il
termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di
cui agli articoli 22 e 24.
3. Il
trasferimento è vietato qualora l’ordinamento dello Stato di destinazione o di
transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato
ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a
quello assicurato dall’ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalità
del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura
dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è
comunque consentito qualora:
a)
l’interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il
trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma
scritta;
b)
sia necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l’interessato o per l’acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest’ultimo, ovvero per la conclusione o per
l’esecuzione di un contratto stipulato a favore dell’interessato;
c)
sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli
articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi
previsti;
d)
sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
e)
sia necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica
dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
f)
sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l’osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal
Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell’interessato, prestate
anche con un contratto.
5.
Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta
opposizione ai sensi dell’articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato
nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento
delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al
comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi dell’articolo 7 ed è
annotata in apposita sezione del registro previsto dall’articolo 31, comma 1,
lettera a). La notificazione può
essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall’articolo
7.
Capo VI
TUTELA
AMMINISTRATIVA
E
GIURISDIZIONALE
ART. 29
(Tutela)
1. I diritti di cui
all’articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all’autorità
giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere
proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già
adita l’autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il
decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile,
il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque
giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La
presentazione del ricorso rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi
all’autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi
al Garante il titolare, il responsabile e l’interessato hanno diritto di essere
sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di
presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d’ufficio,
l’espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie
informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al
responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell’interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento
è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell’ufficio del
Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi trenta giorni dalla data di
presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del
caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto
o in parte di taluno dei dati ovvero l’immediata sospensione di una o più
operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se,
entro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4
ed è impugnabile unitamente a tale decisione.
6.
Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il
titolare o l’interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo
ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L’opposizione
non sospende l’esecuzione del provvedimento.
6-bis.
Il decorso dei termini previsti dai commi 4,5 e 6 è sospeso di diritto dall’1
al 30 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale periodo, l’inizio stesso
è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi
in cui sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude l’adozione dei
provvedimenti di cui al comma 5.
7. Il
tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all’articolo 4 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta,
l’esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso
unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi
comprese quelle inerenti al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo
22, comma 1, o che riguardano, comunque, l’applicazione della presente legge,
sono di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il
danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell’articolo
9.
Capo VII
GARANTE PER LA protezione
dei dati personali
ART. 30
(Istituzione del Garante)
..omissis
ART. 31
(Compiti del Garante)
1. Il Garante ha il compito
di:
a)
istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle
notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti
sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in
conformità alla notificazione;
c)
segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al
fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere
le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li
rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere
sui ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 29;
e)
adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f)
vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa di un trattamento;
g)
denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali
viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni;
h)
promuovere nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del
principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di
buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e
ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati
e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i)
curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e
delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all’articolo
15;
l) vietare, in tutto o in parte,
il trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione della
natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che
esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un
pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
m)
segnalare al Governo l’opportunità di provvedimenti normativi richiesti
dall’evoluzione del settore;
n)
predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato di
attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l’attività di
assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione
delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, e resa esecutiva con legge
21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione
tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui
trattamenti di cui all’articolo 4 e verificare, anche su richiesta
dell’interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai
regolamenti.
2. Il Presidente del
Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all’atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi
suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il
registro di cui al comma 1, lettera a),
del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all’articolo 33, comma 5. Entro
il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove
opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante
almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell’ambito
dell’ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui
al comma 1, lettera l), del presente
articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo 29, commi 6 e
7.
5. Il
Garante e l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione cooperano
tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il
presidente o un suo delegato membro dell’altro organo a partecipare alle
riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse
iscritti all’ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione
di personale specializzato addetto all’altro organo.
6. Le disposizioni del comma
5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza
competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la
radiodiffusione e l’editoria.
ART. 32
(Accertamenti e controlli)
1. Per l’espletamento dei
propri compiti il Garante può richiedere al responsabile, al titolare,
all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne
ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in
materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle banche di
dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o
nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo,
avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al
comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente
per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede senza
ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalità
di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all’articolo 33,
comma 3.
4. I soggetti interessati
agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui
agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite
di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle
disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al
responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica
l’attuazione. Se l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a
quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo
che ricorrano i motivi di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 1° aprile
1981, n. 121, come sostituito dall’articolo 42, comma 1, della presente legge,
o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al
comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della
specificità della verifica, il membro designato può farsi assistere da
personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell’articolo 33,
comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali
da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del
Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un
numero delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla
base di criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3. Per
gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all’articolo 4, comma
1, lettera b), il membro designato
prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle
riunioni del Garante.
ART. 33
(Ufficio del Garante)
..omissis
Capo VIII
SANZIONI
ART. 34
(Omessa o infedele
notificazione)
1. Chiunque, essendovi
tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28,
ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito
con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione
prevista dall’articolo 16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad un anno.
ART. 35
(Trattamento illecito di dati
personali)
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri
profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito
con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o
diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri
profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del
divieto di cui all’articolo 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi
a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai
commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.
ART. 36
(Omessa adozione di misure
necessarie alla sicurezza dei dati)
1. Chiunque, essendovi
tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei
dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai
commi 2 e 3 dell’articolo 15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se
dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al
comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.
ART. 37
(Inosservanza dei
provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi
tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi
dell’articolo 22, comma 2, o dell’articolo 29, commi 4 e 5, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
ART. 38
(Pena accessoria)
1. La condanna per uno dei
delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.
ART. 39
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque omette di fornire
le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli
articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre
milioni.
3. L’organo competente a
ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il
Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del
cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui
all’articolo 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per l’esercizio dei
compiti di cui all’art. 31, comma 1, lettera i) e 32.
Capo IX
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
E FINALI ED
ABROGAZIONI
ART. 40
(Comunicazioni al Garante)
1. Copia dei provvedimenti
emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente
legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della
cancelleria, al Garante.
ART. 41 (Disposizioni
transitorie)
1. Fermo restando l’esercizio
dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge
che prescrivono il consenso dell’interessato non si applicano in riferimento ai
dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della
legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva
l’applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione
dei dati previste dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati
personali iniziati prima del 1° gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli
articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1°gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per
i trattamenti di cui all’articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui
all’art. 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1° aprile 1998 al 30 giugno
1998.
3. Le misure minime di
sicurezza di cui all’articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi
previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere
custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui
all’articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui
all’articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei ventiquattro mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti
dei dati di cui all’articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, e all’articolo 24, possono essere
proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa
comunicazione al Garante.
6. In sede di prima
applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi
dell’articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente
dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione
per l’esame dei ricorsi di cui all’articolo 29.
7. Le disposizioni della
presente legge che prevedono un’autorizzazione del Garante si applicano,
limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione
di cui all’art. 28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997.Le
medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante anche mediante il
rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di
trattamenti.
7-bis. In sede di prima
applicazione della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui
agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30
novembre 1997.
ART. 42
(Modifiche a disposizioni
vigenti)
1. L’articolo 10 della legge 1° Aprile
1981, n. 121, é sostituito dal
seguente:
“Art.
10 - (Controlli)- 1. Il controllo sul
centro elaborazioni dati é esercitato
dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge
e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni
conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti
giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti
originarie indicate nel primo comma dell’articolo 7, fermo restando quanto
stabilito dall’articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di
un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l’erroneità o
l’incompletezza dei dati e delle informazioni, o l’illegittimità del loro
trattamento, l’autorità procedente ne dà notizia al Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si
riferiscono i dati può chiedere all’ufficio di cui alla lettera a) del primo
comma dell’articolo 5 la conferma dell’esistenza di dati personali che lo
riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano
trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la
loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti
i necessari accertamenti, l’ufficio comunica al richiedente, non oltre venti
giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L’ufficio può omettere di
provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalità, dandone informazione al Garante per la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
5. Chiunque
viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati
anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di
regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del
trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati
medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile».
6. Il comma 1 dell’articolo 4
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
«1. È istituita l’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione, denominata “Autorità” ai fini del
presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione».
7. Il comma 1 dell’articolo 5
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
«1. Le norme concernenti l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Autorità, l’istituzione del ruolo del personale, il
relativo trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento delle carriere,
nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono
adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro e su parere conforme dell’Autorità medesima. Il parere del Consiglio
di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato. Si
applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per
l’editoria e la radiodiffusione ovvero dell’organismo che dovesse subentrare
nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di
centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di
cui al comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di
incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998».
8.
Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n.
388, le parole: «Garante per la protezione dei dati» sono sostituite dalle
seguenti: «Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.».
ART. 43
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le
disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e,
in particolare, il quarto comma dell’articolo 8 ed il quarto comma
dell’articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data
di emanazione del decreto di cui all’articolo 33, comma 1, della presente
legge, il Ministro dell’interno trasferisce all’ufficio del Garante il
materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8
della legge n.121 del 1981.
2. Restano ferme le
disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n.
135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, nonché le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi
ed agli archivi di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamenti di
taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera e),
della presente legge, resta fermo l’obbligo di conferimento di dati ed informazioni
di cui all’articolo 6, primo comma, lettera a),
della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Capo X
COPERTURA
FINANZIARIA
ED ENTRATA IN
VIGORE
ART. 44
(Copertura finanziaria)
..omissis
ART. 45
(Entrata in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Per i
trattamenti svolti senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24,
le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio
1998. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge 30
settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione
dell’accordo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.