DECRETO
LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Vigenza 27 febbraio 2004 - Consolidato con la legge 26
febbraio 2004, n. 45 di conversione con modifiche dell'art. 3 del d.l. 24
dicembre 2003, n. 354.
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
VISTO l'articolo 1 della legge
24 marzo 2001, n. 127, recante delega a Governo per l'emanazione di un testo
unico in materia di trattamento dei dati personali;
VISTO l'articolo 26 della legge
3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria
2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996,
n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè
alla libera circolazione dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio
2003;
SENTITO il Garante per la
protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente
del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del
Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della
giustizia,dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle
comunicazioni;
EMANA il seguente decreto
legislativo:
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali
che lo riguardano.
Art. 2. Finalità
1. Il presente testo unico, di seguito denominato
"codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè della dignità
dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati
personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e
delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da
parte degli interessati, nonchè per l'adempimento degli obblighi da parte dei
titolari del trattamento.
Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei
dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità
perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di
identificare l'interessato solo in caso di necessità.
Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) "trattamento",
qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) "dato personale",
qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale;
c) "dati
identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta
dell'interessato;
d) "dati sensibili", i
dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari",
i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma
1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o
di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) "titolare", la
persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro
titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento
di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
g) "responsabile", la
persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di
dati personali;
h) "incaricati", le
persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o
dal responsabile;
i) "interessato", la
persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si
riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il
dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato,
dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il
dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il
dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la
conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra
operazione del trattamento;
p) "banca di dati",
qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità
dislocate in uno o più siti;
q) "Garante",
l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n.
675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione
elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito
di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete
di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione,
salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente
ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un
servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione
bidirezionale in tempo reale;
c) "reti di comunicazione
elettronica", i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere
segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,
incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di
circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate
per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il
trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo
di informazione trasportato;
d) "rete pubblica di
comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata
interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico;
e) "servizio di
comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di
trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva,
nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) "abbonato",
qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un
contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico per la fornitura ditali servizi, o comunque destinatario di tali
servizi tramite schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi
persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi
necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al
traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o
della relativa fatturazione;
i) "dati relativi
all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione
elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale
dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico;
l) "servizio a valore
aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al
traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione
o della relativa fatturazione;
m) "posta
elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi
attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in
rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne
ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice
si intende, altresì, per:
a) "misure minime", il
complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione
richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici",
gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo
elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) "autenticazione
informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per
la verifica anche indiretta dell'identità;
d) "credenziali di
autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da
questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per
l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave",
componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a
questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma
elettronica;
f) "profilo di
autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad
una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonchè
i trattamenti ad essa consentiti;
g) "sistema di
autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano
l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del
profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) "scopi storici", le
finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e
circostanze del passato;
b) "scopi statistici",
le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici,
anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) "scopi
scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata
allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5. Oggetto ed ambito
di applicazione
1. Il presente codice disciplina
il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da
chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto
alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica
anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel
territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il
trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da
quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito
nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente
codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito
nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul
trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati
personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è
soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad
una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli
articoli 15 e 31.
Art. 6. Disciplina del
trattamento
1. Le disposizioni contenute
nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto
previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o
modificative della Parte II.
Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti
1. L'interessato ha diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di
ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati
personali;
b) delle finalità e modalità del
trattamento;
c) della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)
e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8. Esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza
formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato,
alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo
7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o
con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono
effettuati:
a) in base alle disposizioni del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
luglio 1991, n. 197,e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del
decreto-legge 31 dicembre 1991,n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992,n. 172, e successive modificazioni, in materia di
sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari
d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico,
diverso dagli enti pubblici economici,in base ad espressa disposizione di
legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al
sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi
e finanziari, nonchè alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24,
comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe
derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni
telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia,
presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della
magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53,
fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei
casi dicui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui
agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del
medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando
non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la
rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi
a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonchè l'indicazione
di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del
titolare del trattamento.
Art. 9. Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al
titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera
raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro
idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può
essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura
dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di
cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura
a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì,
farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo
7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o
per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è
verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o
documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di
riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o
allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un
incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se
l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta
è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od
ordinamenti.
5. La richiesta di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può
essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non
minore di novanta giorni.
Art. 10. Riscontro all'interessato
1. Per garantire l'effettivo
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è
tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai
dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di
appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei
dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e
a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici
o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura
del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente
anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici,
sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche
la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede
alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla
loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia
riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie
di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati
personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la
richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo
sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati
risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta
dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in
copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la
comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali
relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione
di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi
all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è
effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia
comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche
mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo
significato.
7. Quando, a seguito della
richiesta di cui all'articolo 7, commi1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta
confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto
un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la
ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma
7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento
di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al
caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è
fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che
il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno
speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure
quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in
relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi
7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero
mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della
ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
Titolo
III - REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I -
REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11. Modalità del
trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di
trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e
secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per
scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento intermini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario,
aggiornati;
d) pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che
consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati.
Art. 12. Codici di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove
nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni
del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne
verificala conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione
e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto
del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente
codice.
3. Il rispetto delle
disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione
essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali
effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati
per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e
all’articolo 139.
1. L'interessato o la persona
presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del
trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o
facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un
eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di
diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo
7;
f) gli estremi identificativi
del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più
responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole
l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile
per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma
1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente
codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i
dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di
un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità
di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
3. Il Garante può individuare
con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in
particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
5. La
disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base
ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato
comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14. Definizione di
profili e della personalità dell'interessato
1. Nessun atto o provvedimento
giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento
umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad
ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al
comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la
determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o
dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente
codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.
Art. 15. Danni cagionati
per effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad
altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai
sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è
risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.
Art. 16. Cessazione del
trattamento
1. In caso di cessazione, per
qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare,
purchè destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i
quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini
esclusivamente personali e non destinati aduna comunicazione sistematica o alla
diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro
titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla
legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e
di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione
di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti
in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.
Art. 17. Trattamento che
presenta rischi specifici
1. Il trattamento dei dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i
diritti e le libertà fondamentali, nonchè per la dignità dell'interessato, in
relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti
che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a
garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti
di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi
sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio
del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di
titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.
CAPO II -
REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18. Principi
applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
1. Le disposizioni del presente
capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati
personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il
soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente
codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonchè dalla legge e
dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella
Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso
dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni
di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
Art. 19. Principi
applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un
soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è
consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in
mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di
un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da
una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione
è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo
39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di
un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da
parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da
una norma di legge o di regolamento.
Art. 20. Principi applicabili
al trattamento di dati sensibili
1. Il trattamento dei dati
sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che
possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante
interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una
disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma
non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito
solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi
pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in
conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è
previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai
medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse
pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo
26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.Il trattamento è consentito solo
se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i
tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di
dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata
periodicamente
Art. 21. Principi
applicabili al trattamento di dati giudiziari
1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22. Principi
applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari
1. I soggetti pubblici
conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità
volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di
cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono
trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso,
mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari
sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo
11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano
periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari,
nonchè la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai
dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare
che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e
ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non
possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è
prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le
prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari
contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di
strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante
l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato
il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare
gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi
dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti
in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e
giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento
indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento
è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e
giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di
raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonchè i trattamenti di dati
sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa
annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni
e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono
ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al
presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III
- REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con
il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare
l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente
prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un
trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono
state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in
forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto,
oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad
un obbligo previsto dalla legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario per eseguire
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa
comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo
svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima
finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o,
in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con
esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della
diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei
principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del
titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività
di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano
i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse
dell'interessato;
h) con esclusione della
comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni,
enti od organismi senzascopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a
soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di
utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità
ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto
dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
Art. 25. Divieti di
comunicazione e diffusione
1. La comunicazione e la
diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o
dall'autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati
personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso
il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da
quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. è fatta salva la comunicazione o diffusione di dati
richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità
giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti
pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
1. I dati sensibili possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e
previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti
stabiliti dal presente codice, nonchè dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la
decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque
giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di
eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a
garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad
adottare.
3. Il comma 1 non si applica al
trattamento:
a) dei dati relativi agli
aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a
finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le
medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente
riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle
medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente
ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con
autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti
l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di
categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere
sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono
essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del
Garante:
a) quando il trattamento è
effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi
compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal
contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderentio dei
soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati
all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee
garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le
modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è
necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo.
Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma
2;
c) quando
il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397, o, comunque, per far valere
o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per
adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di
lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e
di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme
restando le disposizioni del codice di deontologia e di buonacondotta di cui
all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato
di salute non possono essere diffusi.
Art. 27. Garanzie per i
dati giudiziari
1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito
soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
TITOLO IV - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28. Titolare del trattamento
1. Quando il trattamento è
effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un
qualsiasi altro ente,associazione od organismo, titolare del trattamento è
l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un
potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29. Responsabile del
trattamento
1. Il responsabile è designato
dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile
è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze
organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche
mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al
responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il
trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30. Incaricati del
trattamento
1. Le operazioni di trattamento
possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta
autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni
impartite.
2. La designazione è effettuata
per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si
considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una
unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento
consentito agli addetti all'unità medesima.
Titolo V
- SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I -
MISURE DI SICUREZZA
Art. 31. Obblighi di sicurezza
1. I dati personali oggetto di
trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione
o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Art. 32. Particolari
titolari
1. Il fornitore di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi
dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio
esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei
dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle
comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione
non consentita.
2. Quando la sicurezza del
servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che
riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore
della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta
di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normati vavigente.
3. Il fornitore di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e,
ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione
della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori
dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad
adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedie i relativi costi
presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
CAPO II - MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33. Misure minime
1. Nel quadro dei più generali
obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali
disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le
misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma
3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34. Trattamenti con
strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati
personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono
adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di
gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema
di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti
elettronici;
e) protezione degli strumenti
elettronici e dei dati rispetto atrattamenti illeciti di dati, ad accessi non
consentiti e adeterminati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la
custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e
dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato
documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di
cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei
a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi
sanitari.
Art. 35. Trattamenti senza
l'ausilio di strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati
personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo
se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto
nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per
un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo
svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per
la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e
disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli
incaricati.
Art. 36. Adeguamento
1. Il disciplinare tecnico di
cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è
aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto
con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione
tecnica e all'esperienza maturata nel settore.
Titolo VI
- ADEMPIMENTI
Art. 37. Notificazione del trattamento
1. Il titolare notifica al
Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il
trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o
dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una
rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita,
prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o
alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie
mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti
e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la
vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio
di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a
monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione
dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli
utenti;
e) dati sensibili registrati in
banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonchè dati
sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre
ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite
banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla
solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di
obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare
altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà
dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati
personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17.
Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui
al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio
e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata
con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero
dei dati.
4. Il Garante inserisce le
notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e
determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica,
anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio.
Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere
trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di
protezione dei dati personali.
Art. 38. Modalità di
notificazione
1. La notificazione del
trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una
sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del
trattamento da effettuare,e può anche riguardare uno o più trattamenti con
finalità correlate.
2. La notificazione è
validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il
modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi
impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma
digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la
disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche
attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla
normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini
professionali.
4. Una nuova notificazione è
richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di
taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare
altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche previstedalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento
che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37
fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa
richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39. Obblighi di
comunicazione
1. Il titolare del trattamento è
tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati
personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non
prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma
anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a
rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o
sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di
comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque
giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche
successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al
comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal
Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità
di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui
all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Art. 40. Autorizzazioni
generali
1. Le disposizioni del presente
codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anche
mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di
titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 41. Richieste di
autorizzazione
1. Il titolare del trattamento
che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai
sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di
autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle
relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di
autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il
Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del
trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di
autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e
reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica,
osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo
38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse
anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato
dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di
quarantacinquegiorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di
scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari
circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo
determinato.
TITOLO
VII - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
Art. 42. Trasferimenti
all'interno dell'Unione europea
1. Le disposizioni del presente
codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la
libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione
europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali
provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le
medesime disposizioni.
Art. 43.
Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
1. Il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di
dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea è consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato
il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma
scritta;
b) è necessario per l'esecuzione
di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato,
ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c) è necessario per la
salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con
regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari,
specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima
finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o,
in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) è effettuato in accoglimento
di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una
richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o
documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia;
g) è necessario, in conformità
ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto
previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati
riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.
Art. 44. Altri
trasferimenti consentiti
1. Il trasferimento di dati
personali oggetto di trattamento,diretto verso un Paese non appartenente
all'Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla
base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche
in relazione a garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni
previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le
quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'Unione
europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole
contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45. Trasferimenti
vietati
1. Fuori dei casi di cui agli
articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello
Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento,
diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato quando
l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un
livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento
e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le
misure di sicurezza.
PARTE II
- DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I
- TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I -
PROFILI GENERALI
Art. 46. Titolari dei trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni
ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di
autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di
dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o
regolamento.
2. Con decreto del Ministro
della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di
interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il
Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui
al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati
nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47. Trattamenti per
ragioni di giustizia
1. In caso di trattamento di
dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado,
presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di
autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento
è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16,
da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono
effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali
direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di
controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del
personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione
giurisdizionale, nonchè le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime
ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è
pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta
trattazione.
Art. 48 Banche di dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e
grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati,
informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere
effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono
avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con
soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi
uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri,
elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni
e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate,
anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30
settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.
CAPO II -
MINORI
Art. 50. Notizie o immagini relative a minori
1. Il divieto di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o
immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in
caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari
in materie diverse da quella penale.
CAPO III - INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51. Principi generali
1. Fermo restando quanto
previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di
estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni
pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi
accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione
elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella
rete Internet.
2. Le sentenze e le altre
decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in
cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema
informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete
Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52. Dati
identificativi degli interessati
1. Fermo restando quanto
previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze
e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado,l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta
depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che
sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della
medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del
provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della
sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica
su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del
medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al
comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità
che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può
disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela
dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e
2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o
segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione,
recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di ...".
4. In caso di diffusione anche
da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di
cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione
delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 734 bis del codice penale relativamente alle
persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri
provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al
comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a
terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure
delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato
delle persone.
6. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi
dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli
arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli
arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del
comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i
lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel
presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche
integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II
- TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I -
PROFILI GENERALI
Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
1. Al trattamento di dati
personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica
sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla
legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici perfinalità
di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che
preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti
disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16,
da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al
comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54. Modalità di
trattamento e flussi di dati
1. Nei casi in cui le autorità
di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità
alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e
documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via
telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di
convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o
uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri,
elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni
e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate
dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le
modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso
selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 53.
2. I dati trattati per le
finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli
registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53
assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati
personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario
giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o
di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie perle finalità di cui
all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi
di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in
riferimento aidati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e
provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal
Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati
senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni
dei documenti che li contengono.
Art. 55. Particolari
tecnologie
1. Il trattamento di dati
personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con
particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate
su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari
tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari
tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a
garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di
preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.
Art. 56. Tutela
dell'interessato
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a
confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati trattati
con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.
Art. 57. Disposizioni di
attuazione
1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono
individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice
relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui
all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di
polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87)
15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le
modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta
dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla
prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare
per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
b) all'aggiornamento periodico
dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle
diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti
elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte
di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare
trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche
ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11,
dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione
separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di
specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o
agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonchè alla tipologia dei
procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono
adottati;
e) alla comunicazione ad altri
soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse
legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
f) all'uso di particolari
tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il
ricorso a sistemi di indice.
TITOLO
III - DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I -
PROFILI GENERALI
Art. 58. Disposizioni
applicabili
1. Ai trattamenti effettuati
dagli organismi di cui agli articoli3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12
della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano
limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33,
58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da
soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad
espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le
disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate
nel comma 1, nonchè alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza
relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e
periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione delle
disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di
dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati,
anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione.
TITOLO IV
- TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I -
ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59. Accesso a
documenti amministrativi
1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del
diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la
relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in
materia, nonchè dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che
concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento
eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate
all'applicazione ditale disciplina si considerano di rilevante interesse
pubblico.
Art. 60. Dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
1. Quando il trattamento
concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il
trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si
intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di
rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
CAPO II -
REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi,
registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche
individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei
dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti
da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R
(91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti
dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli
sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in
conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti
pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche
mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza
di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio
della professione.
3. L'ordine o collegio
professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha
interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e
non eccedenti in relazione all'attività professionale.
4. A richiesta dell'interessato
l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o
informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali
non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o
aricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a
convegni o seminari.
CAPO III
- STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art. 62. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla
tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della
popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero,
e delle liste elettorali, nonchè al rilascio di documenti di riconoscimento o
al cambiamento delle generalità.
Art. 63. Consultazione di
atti
1. Gli atti dello stato civile
conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti
dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
CAPO IV -
FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di
asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalità di
cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di
visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto
di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione
temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero
all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi
dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione
delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione
alla vita pubblica e all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si
applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione
degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b),
o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa
disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.
Art. 65. Diritti politici
e pubblicità dell'attività di organi
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e
di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto,
nonchè di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli
elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attività
istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati
sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per
eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in
particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di
consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum,
le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
c) l'accertamento delle cause di
ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da
cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni,
petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di
commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina
di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente
articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le
finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle
sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi
in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli
organi eletti.
4. Ai fini del presente
articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e
giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e
resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri
organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento
di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e
per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli
organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse
all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari
trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la
divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili
per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività
istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute.
Art. 66. Materia
tributaria e doganale
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti
pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti
e ai responsabili di imposta, nonchè in materia di deduzioni e detrazioni e per
l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività
dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni
degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti
o dalla normativa comunitaria, nonchè al controllo e alla esecuzione forzata
dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla
destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione
di immobilistatali, all'inventano e alla qualificazione degli immobili e alla
conservazione dei registri immobiliari.
Art. 67. Attività di
controllo e ispettive
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità,
del buon andamento,dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonchè della
rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità,
efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a
soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei
confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti
delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari
relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato
ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68. Benefici
economici ed abilitazioni
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica
e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e
abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i
trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in
relazione:
a) alle comunicazioni,
certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di
contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di
richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle
pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati
politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici
connessi all'invalidità civile;
e) alla concessione di
contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di
contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge,
dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni,
fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri,
agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di
concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria.
3. Il trattamento può
comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la
trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle
leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività
medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute.
Art. 69. Onorificenze,
ricompense e riconoscimenti
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di
applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e
ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni,
fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di
onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del
soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone
giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonchè di
rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di
patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore
e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70. Volontariato e
obiezione di coscienza
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le
organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda
l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri
generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresì, di
rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio
1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di
coscienza.
Art. 71. Attività
sanzionatorie e di tutela
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:
a) di applicazione delle norme
in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto
di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo,
anche ai sensi dell'articolo 391 quater del codice di procedura
penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in
caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta
restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento
concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il
trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla
lettera b) del comma1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero
consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
Art. 72. Rapporti con enti
di culto
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo
svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose
e comunità religiose.
Art. 73. Altre finalità in
ambito amministrativo e sociale
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività
che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali,
con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno
psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che
versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo
sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi
compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso,
accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di
minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali
relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per
affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di
sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di
barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività
che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di
mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione
della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di
soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni
immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa
anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare
riferimento ai servizi di igiene,di polizia mortuaria e ai controlli in materia
di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni
con il pubblico;
h) in materia di protezione
civile;
i) di supporto al collocamento e
all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale
per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici
regionali e locali.
CAPO V -
PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art. 74. Contrassegni su
veicoli e accessi a centri storici
1. I contrassegni rilasciati a
qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di
persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico
limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati
indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione
di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura
dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l'indirizzo
della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità
che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di
richiesta di esibizione o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui al
comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo
di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro
documento.
4. Per il trattamento dei dati
raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai
centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad
applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno 1999, n. 250.
TITOLO V
- TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
CAPO I -
PRINCIPI GENERALI
Art. 75. Ambito
applicativo
1. Il presente titolo disciplina
il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.
Art. 76. Esercenti
professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici
1. Gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività
di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso
dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento
riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela
della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui
alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il
consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1
l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza,
sentito il Consiglio superiore di sanità.
>
CAPO II -
MODALITÁ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO
Art. 77. Casi di semplificazione
1. Il presente capo individua
modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato
relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o
presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso
al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi
dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei dati
personali.
2. Le modalità semplificate di
cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari
pubblici;
b) dagli altri organismi privati
e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici
indicati nell'articolo 80.
Art. 78. Informativa del
medico di medicina generale o del pediatra
1. Il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente
al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere
agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
2. L'informativa può essere
fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per
attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o
dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato,
su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel
suo interesse.
3. L'informativa può riguardare,
altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita
preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali
allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai
sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in
relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non è
diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il
trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da
altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta,
che:
a) sostituisce temporaneamente
il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione
specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i
dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al
medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi
del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati
personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonchè per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di
trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche
di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali,
in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che
il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
b) nell'ambito della
teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o
servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.
Art. 79. Informativa da
parte di organismi sanitari
1. Gli organismi sanitari
pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative all'informativa
e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di
prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o
di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1
l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso con
modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di
altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al
medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di
cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e
coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali
effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure
organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono
essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al
presente articolo ed ai soggetti di cui all'articolo 80.
Art. 80. Informativa da
parte di altri soggetti pubblici
1. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica
informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini
amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso
l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti
pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del
lavoro.
2. L'informativa di cui al comma
1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al
pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e
mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda
attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il
consenso degli interessati.
Art. 81. Prestazione del
consenso
1. Il consenso al trattamento
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai
sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere
manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il
consenso è documentato, anzichè con atto scritto dell'interessato, con
annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario
pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e
all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il
pediatra fornisce l'informativa per conto di più professionisti ai sensi
dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è
reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche
attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una
carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo
articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte
all'informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82. Emergenze e
tutela della salute e dell'incolumità fisica
1. L'informativa e il consenso
al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene
pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza
contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso
al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica,
incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato,
quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o,
in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed
irreparabile per la salute o dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso
al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può
essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di
tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della
maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della
acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è
necessario.
Art. 83. Altre misure per
il rispetto dei diritti degli interessati
1. I soggetti di cui agli
articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione
delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità degli interessati, nonchè del segreto
professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in
materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di
sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1
comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare,
in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti
da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di
chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate
distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di
barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante
colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a
rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che
le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi,
avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali
prescelti;
e) il rispetto della dignità
dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di
trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni
accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data
correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati,
di una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in
conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali,
di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite
sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone
previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie
manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di
procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti
di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture,
indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli
incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di
condotta analoghe al segreto professionale.
Art. 84. Comunicazione di
dati all'interessato
1. I dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai
soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le
professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico
designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in
riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile
possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai
medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti
coni pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti
di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico individua appropriate
modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento
di dati.
CAPO III - FINALITÁ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 85. Compiti del Servizio sanitario nazionale
1. Fuori dei casi di cui al
comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario
nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti
attività:
a) attività amministrative
correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti
assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli
stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonchè di assistenza
sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione,
controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle
sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e
all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della
normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza
e salute della popolazione;
f) le attività amministrative
correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonchè alle trasfusioni di sangue
umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione,
pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti
accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai
trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da
esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per
finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di
un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni
relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi
dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi
di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili
è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una
guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati
identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti che
perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle
diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per
caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il
principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.
Art. 86. Altre finalità di
rilevante interesse pubblico
1. Fuori dei casi di cui agli
articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati
sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate
all'applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della
maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare
riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e
istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri,
nonchè per gli interventi di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze
psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare,
anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi
pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli
interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle
misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione
sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al
fine di:
1) accertare l'handicap ed
assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto
personale e familiare, nonchè interventi economici integrativi ed altre
agevolazioni;
2) curare l'integrazione
sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia del
portatore di handicap, nonchè il collocamento obbligatorio nei casi previsti
dalla legge;
3) realizzare comunita-alloggio
e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi
degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel
settore.
2. Ai trattamenti di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.
CAPO IV -
PRESCRIZIONI MEDICHE
Art. 87. Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale
1. Le ricette relative a
prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario
nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo
da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di
necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a
fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel
rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le
ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6
del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2,
paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando
predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle
zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma
2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione delle
generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione
solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che
risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere
momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo
stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione
apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della
correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura
del farmaco.
5. Il tagliando può essere
momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti
organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della
prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini
epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile
per il perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro
della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore
soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di
una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli
non cartacei.
Art. 88. Medicinali non a
carico del Servizio sanitario nazionale
1. Nelle prescrizioni cartacee
di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale,
del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non sono
indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il
medico può indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile
permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità derivante
dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale
modalità di preparazione o di utilizzazione.
Art. 89. Casi particolari
1. Le disposizioni del presente
capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il
rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti particolari
annotazioni, contenute anche nel decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere
accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento
che non ne richiede l'utilizzo.
CAPO V -
DATI GENETICI
Art. 90. Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo
1. Il trattamento dei dati
genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita
autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce,
a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al
comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa ai
sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità
perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie
inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e
al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo,
ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di
mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di
terzi.
CAPO VI -
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 91. Dati trattati
mediante carte
1. Il trattamento in ogni forma
di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente
registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei
servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito se necessario ai
sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal
Garante nei modi di cui all'articolo 17.
Art. 92. Cartelle cliniche
1. Nei casi in cui organismi
sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in
conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti
per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al
paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese
informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa
visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di
dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono
essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla
documentata necessità:
a) di far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di
rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità
alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione
giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
Art. 93. Certificato di
assistenza al parto
1. Ai fini della dichiarazione
di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una
semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.
Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza
al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono
identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi
della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia
integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento
anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al
comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere
accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non
voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che
quest'ultima sia identificabile.
Art. 94. Banche di dati,
registri e schedari in ambito sanitario
1. Il trattamento di dati idonei
a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o
registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3
anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla
data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di
terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare
presso:
a) il registro nazionale dei
casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia
di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi
ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data 21
dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle
malattie rare di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità in
data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di
midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di
sangue di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro della sanità in data 26
gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
TITOLO VI
- ISTRUZIONE
CAPO I -
PROFILI GENERALI
Art. 95. Dati sensibili e
giudiziari
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione
e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario,
con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
Art. 96. Trattamento di
dati relativi a studenti
1. Al fine di agevolare
l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero,
le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta
degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via
telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli
studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti
in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli
interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente
trattati esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza.
Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione
dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di
rilascio di diplomi e certificati.
TITOLO
VII - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO I -
PROFILI GENERALI
Art. 97. Ambito
applicativo
1. Il presente titolo disciplina
il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o
scientifici.
Art. 98. Finalità di
rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai
trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici,
concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti
detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici,
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione
del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal
presente codice;
b) che fanno parte del sistema
statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99. Compatibilità tra
scopi e durata del trattamento
1. Il trattamento di dati
personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato
compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza
raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati
personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato
anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i
quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici
o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i
dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
Art. 100. Dati relativi ad
attività di studio e ricerca
1. Al fine di promuovere e
sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i
soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono
con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via
telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati,
dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e
studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto
dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7,
comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente
articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente
articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai
quali sono comunicati o diffusi.
CAPO II -
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Art. 101. Modalità di trattamento
1. I dati personali raccolti per
scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti
amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche
per altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati
personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto
della loro natura,solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di
tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il
perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono
essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti
direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Art. 102. Codice di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi
dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei
dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di
buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di
non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella
comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del
presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche
o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche
nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele per la
raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei
a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo
familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è
informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione
agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei
dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da
seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e
nella diffusione.
Art. 103. Consultazione di
documenti conservati in archivi
1. La
consultazione dei documenti conservati negli archivi diStato, in quelli storici
degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.
CAPO III
- TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Art. 104. Ambito
applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici
1. Le disposizioni del presente
capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto
compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti
dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si
tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in
base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.
Art. 105. Modalità di
trattamento
1. I dati personali trattati per
scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere
decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, nè per trattamenti di
dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o
scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato,
nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6 bis
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze
individuate dai codici di cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un
soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o
convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite
del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato
per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi,
l'informativa all'interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme
di pubblicità individuate dai codici di cui all'articolo 106.
Art. 106. Codici di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi
dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di
buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei
dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma
1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del
Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti,
sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i
procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi
previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per
idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal
presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse
garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle
informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche
presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da
osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di
sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei
diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti
raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che
possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da
altri per identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1,
lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal
consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la
prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei
dati sensibili;
f) le regole di correttezza da
osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale
incaricato;
g) le misure da adottare per
favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e
delle misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche in riferimento alle
cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono
incaricati e l'identificazione non autorizzata degli interessati,
all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema
statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o
scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla
base delle garanzie previste dall'articolo 44,comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di
regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge al
segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di
sicurezza e di riservatezza.
Art. 107. Trattamento di
dati sensibili
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche
o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al
trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con
modalità semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo106 e
l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo
40.
Art. 108. Sistema
statistico nazionale
1. Il trattamento di dati
personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico
nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona
condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre
disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati
sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l'informativa
all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal
segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109. Dati statistici
relativi all'evento della nascita
1. Per la rilevazione dei dati
statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati
affetti da malformazioni e ai nati morti, nonchè per i flussi di dati anche da
parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al
decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche
determinate dall'istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della
salute, dell'interno e il Garante.
Art. 110. Ricerca medica,
biomedica ed epidemiologica
1. Il consenso dell'interessato
per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a
scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è
necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge
che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di
ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12 bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e
per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante
ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa
di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma
di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato
etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi
dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei
diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti
di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati
sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali
operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.
TITOLO
VIII - LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I -
PROFILI GENERALI
Art. 111. Codice di
deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati
personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto
di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa
all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla
pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui all'articolo
113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche
sensibili.
Art. 112. Finalità di
rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di
instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di
qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a
tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati
per le finalità di cui al comma1, si intendono ricompresi, in particolare,
quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in
materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a
categorie protette;
b) garantire le pari
opportunità;
c) accertare il possesso di
particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in
materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei
presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il
trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali
abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi
connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il
riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonchè ad
obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in
servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici
assistenziali;
e) adempiere a specifici
obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e
sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonchè in
materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di
enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed
assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo
alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica,
agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di
categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso
dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati
individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette
all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed
esaminare iricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le
rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo
di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di
conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di
lavoro;
i) salvaguardare la vita o
l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei
pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di
incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in
materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attività di
indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei
servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui
alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e,
comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.
CAPO II - ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
Art. 113. Raccolta di dati
e pertinenza
1. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
CAPO III - DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO
Art. 114. Controllo a
distanza
1. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 115. Telelavoro e
lavoro a domicilio
1. Nell'ambito del rapporto di
lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al
lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è
tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce
alla vita familiare.
CAPO IV -
ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 116. Conoscibilità di
dati su mandato dell'interessato
1. Per lo svolgimento delle
proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito
del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati
degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati
specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di
apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza
sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
TITOLO IX
- SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO I -
SISTEMI INFORMATIVI
Art. 117. Affidabilità e
puntualità nei pagamenti
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di
sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di
concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la
puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche
specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e
aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato.
Art. 118. Informazioni
commerciali
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di
informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto
dall' articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa
all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei
dati raccolti e comunicati.
Art. 119. Dati relativi al
comportamento debitorio
1. Con il codice di deontologia
e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono altresì individuati termini
armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in
banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati,
riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli
disciplinati nel codice di cui all'articolo 117, tenendo conto della
specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.
Art. 120. Sinistri
1. L'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con
proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca
di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i
veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso
alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le
pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonchè
le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese
di assicurazione.
2. Il trattamento e la
comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti
per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal
presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 5 quater,
del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni.
TITOLO X
- COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I -
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art. 121. Servizi
interessati
1. Le disposizioni del presente
titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti
pubbliche di comunicazioni.
Art. 122. Informazioni
raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente
1. Salvo quanto previsto dal
comma 2, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere
a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un
utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia di
cui all'articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l'uso
della rete nei modi di cuial comma 1, per determinati scopi legittimi relativi
alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla
trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto
dall'abbonato a dall'utente, è consentito al fornitore del servizio di
comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e dell'utente che abbiano
espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi
dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le
finalità e la durata del trattamento.
Art. 123. Dati relativi al
traffico
1. I dati relativi al traffico
riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di
comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini
della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni
dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati
relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per
l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al
fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o
per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva
l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione
anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui
al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di
commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura
di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si
riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni
momento.
4. Nel fornire l'informativa di
cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa l'abbonato o l'utente
sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e
sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati
personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del
trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o,
a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si
occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per canto
di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi
di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto.
Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento
di tali attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede
ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al
traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in
particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.
Art. 124. Fatturazione
dettagliata
1. L'abbonato ha diritto di
ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la
dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in
particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero
selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di
scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare
l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi
terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di
modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di
credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata
all'abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i
servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, nè le comunicazioni necessarie
per attivare le modalità alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione
all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad
esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti
determinati o riferiti a periodi limitati, l'abbonato può richiedere la
comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata
l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il
fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
Art. 125. Identificazione
della linea
1. Se è disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una
funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante,
chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea
per linea.
2. Se è disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una
funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate
entranti.
3. Se è disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione
avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato
chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di
respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una
funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata
all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti
all'unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche
alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle
possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126. Dati relativi
all'ubicazione
1. I dati relativi all'ubicazione
diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di
reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente
o l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni
momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio
a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio,
prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura
dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che
saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo,
nonchè sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione
del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che
manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi
all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di
richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione
temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o
per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati
relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei
commi 1 , 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che
operano ai sensi dell'articolo 30, sono la diretta autorità del fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei
casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che
fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è
strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve
assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante
un'operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127.
Chiamate di disturbo e di emergenza
1. L'abbonato che riceve
chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di
comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla
provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può
essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di
disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per
iscritto dall'abbonato specifica le modalità di ricezione delle chiamate di
disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è
inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi
del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato che dichiari di utilizzarli
per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi
di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti
degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi
effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete
pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea
per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea
chiamante, nonchè, ove necessario, il trattamento dei dati relativi
all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei
dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge
a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del
Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
Art. 128. Trasferimento
automatico della chiamata
1. Il fornitore di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure
necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una
funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate
verso il proprio terminale effettuato da terzi.
Art. 129. Elenchi di
abbonati
1. Il Garante individua con
proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla
normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei
dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a
disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima
della data di entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al
comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso
all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le
finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della
massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di
mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso
specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonchè in tema
di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130. Comunicazioni
indesiderate
1. L'uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso
dell'interessato.
2. La disposizione di cui al
comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le
finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo
Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai
commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi
effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi
degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto
nel comma 1 , se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita
diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica
fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un
servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti
di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato,
adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di
successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione
dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente
comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento,
in maniera agevole e gratuitamente.
5. É vietato in ogni caso
l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo
promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o senza
fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i
diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione
delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai
sensi dell'articolo143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di
servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o
altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da
cui sono stati inviate le comunicazioni.
Art. 131. Informazioni ad
abbonati e utenti
1. Il fornitore di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa l'abbonato e, ove
possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di
apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o
conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L'abbonato informa l'utente
quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da
altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del
collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro
utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che
consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.
Art. 132. Conservazione di
dati di traffico per altre finalità (1)
1. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico
sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di
accertamento e repressione di reati.
2. Decorso il termine di cui al
comma 1, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per
ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e
repressione dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice
di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o
telematici.
3. Entro il termine di cui al
comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del
giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell’imputato, della
persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti
private ferme restando le condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettera
f), per il traffico entrante. Il difensore dell’imputato o della persona
sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati
relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate
dall’articolo 391-quater del codice di procedura penale.
4. Dopo la scadenza del termine
indicato al comma 1, il giudice autorizza l’acquisizione dei dati, con decreto
motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui
all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché
dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
5. Il trattamento dei dati per
le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e
degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi
dell’articolo 17, volti anche a:
a. prevedere in ogni caso
specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli
incaricati del trattamento di cui all’Allegato B);
b. disciplinare le modalità di
conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c. individuare le modalità di
trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo
tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l’utilizzazione dei dati sia
consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all’articolo 7;
d. indicare le modalità tecniche
per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.
(1) Articolo così sostituito dall'articolo 3 del decreto legge 24
dicembre 2003, n. 354, nel testo modificato dalla legge 26 febbraio 2004, n.45,
di conversione del predetto decreto legge.
CAPO II -
INTERNET E RETI TELEMATICHE
Art. 133. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di
servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione
elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare
una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di
comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai
tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in
particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e
interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti
dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11,
anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità
delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.
CAPO III
- VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 134. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti
elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di
trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire
la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto
dall'articolo 11.
TITOLO XI
- LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO I -
PROFILI GENERALI
Art. 135. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi
professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione
privata autorizzata in conformità alla legge.
TITOLO
XII - GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA
CAPO I -
PROFILI GENERALI
Art. 136. Finalità
giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
1. Le disposizioni del presente
titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità;
b) effettuato dai soggetti
iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli
articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato
esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e
altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.
Art. 137. Disposizioni
applicabili
1. Ai trattamenti indicati
nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice
relative:
a) all'autorizzazione del
Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste
dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati
all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di
cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto
dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di
comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i
limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in
particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro
comportamenti in pubblico.
Art. 138. Segreto
professionale
1. In caso di richiesta
dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme le norme sul segreto
professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla
fonte della notizia.
CAPO II -
CODICE DI DEONTOLOGIA
Art. 139. Codice di
deontologia relativo ad attività giornalistiche
1. Il Garante promuove ai sensi
dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui
all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli
interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda
quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può
anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione del
codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio,
prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il
Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni
od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio
entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal
Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina
secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni
di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle
prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il
trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1 , lettera c).
TITOLO
XIII - MARKETING DIRETTO
CAPO I -
PROFILI GENERALI
Art. 140. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i
casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme
semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale
dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.
PARTE III
- TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I
- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO I -
TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I
- PRINCIPI GENERALI
Art. 141. Forme di tutela
1. L'interessato può rivolgersi
al Garante:
a) mediante reclamo
circostanziato nei modi previsti dall'articolo142, per rappresentare una
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati
personali;
b) mediante segnalazione, se non
è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al
fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina
medesima;
c) mediante ricorso, se intende
far valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalità e
per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.
SEZIONE
II - TUTELA AMMINISTRATIVA
Art. 142. Proposizione dei reclami
1. Il reclamo contiene
un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze
su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure
richieste, nonchè gli estremi identificativi del titolare, del responsabile,
ove conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo è sottoscritto
dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari
formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile al fini della
sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di
comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre un
modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la
disponibilità con strumenti elettronici.
Art. 143. Procedimento per
i reclami
1. Esaurita l'istruttoria
preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i
presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della
definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le
misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della
lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con
l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le
misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in
tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per
effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b),
oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle
modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare,vi è il
concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati;
d) può vietare in tutto o in
parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di
soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma
1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i
relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la
complessità degli accertamenti.
Art. 144. Segnalazioni
1. I provvedimenti di cui
all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di
cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria
preliminare e anche prima della definizione del procedimento.
SEZIONE
III - TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
Art. 145. Ricorsi
1. I diritti di cui all'articolo
7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al
Garante.
2. Il ricorso al Garante non può
essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già
adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso
al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
Art. 146. Interpello
preventivo
1. Salvi i casi in cui il
decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile,
il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata
richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente
articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta
da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal
suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al
comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta
sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il
titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal
caso,il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta medesima.
Art. 147. Presentazione
del ricorso
1. Il ricorso è proposto nei
confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi
del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove
conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;
b) la data della richiesta
presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere
dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a
fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al
Garante; e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal
ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta
rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei
diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì,
la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un
recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale
mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al
Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è
richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un
procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita
ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma
digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente
proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica
osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla
conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero
presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.
Art. 148. Inammissibilità
del ricorso
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto
non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli
elementi indicati nell'articolo 147,commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato
dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del
Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua
presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si
considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene
all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi
in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.
Art. 149. Procedimento
relativo al ricorso
1. Fuori dei casi in cui è
dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al
titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad
esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al
ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L'invito è
comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato
per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea
è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è
determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti
inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti
motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al
Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno
diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e
hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al
comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro
il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono
presentare memorie e documenti, nonchè della data in cui tali soggetti possono
essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il
ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso
o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre,
anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le
dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione,
ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni
personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento
dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare
e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore
o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano
particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il termine di sessanta
giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo
non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini
previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 è sospeso di diritto
dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non
opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1,
e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 150, comma 1 .
Art. 150. Provvedimenti a
seguito del ricorso
1. Se la particolarità del caso
lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in
parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più
operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima
della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di
avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma
2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie
informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con
decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le
misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine
per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni
dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa
richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento
determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti
al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche
parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso,
anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci
giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può
essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o
contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2,
il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione
avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione
di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata
opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese e
dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per
questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di
procedura civile.
Art. 151. Opposizione
1. Avverso il provvedimento
espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o
l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo
152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei
modi di cui all'articolo 152.
CAPO II - TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 152. Autorità
giudiziaria ordinaria
1. Tutte le controversie che
riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice,
comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione
dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità
giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di
cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del
tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni
caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un
provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è
proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento o dalla data del rigetto tacito.
Se il ricorso è proposto oltre
tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per
cassazione.
5. La proposizione del ricorso
non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi
motivi il giudice,sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in
parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il
grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo
imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti
necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento,
l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a
quindicigiorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o
revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di
comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il
termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il
giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di
trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il
ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del
processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il
giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al
contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la
citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il
giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa
udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la
sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono
depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può
anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della
sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice
può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il
deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente
successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della
sentenza.
12. Con la sentenza il giudice,
anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto
del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in
tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del
danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del
procedimento.
13. La sentenza non è
appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma
5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO II - L'AUTORITÀ
CAPO I -
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 153. Il Garante
1. Il Garante opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo
collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono
scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di
riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel
loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono
altresì un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua
assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti
durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una
volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non
possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di
consulenza, nè essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati,
nè ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione
della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se
dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio;
se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza
assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato
fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità
di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo
presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità non
eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le
predette indennità di funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter
essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è
posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.
Art. 154. Compiti
1. Oltre a quanto previsto da
specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in
conformità al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti
sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla
notificazione, anche in caso di loro cessazione;
b) esaminare i reclami e le
segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle
associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio
ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere
il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
d) vietare anche d'ufficio, in
tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il
blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti
previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione
di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al
Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di
tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del
settore;
g) esprimere pareri nei casi
previsti;
h) curare la conoscenza tra il
pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali e delle relative finalità, nonchè delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti
configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei
trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente una
relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice,
che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai
sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di
trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o
convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre
1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei
protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa
convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n.
93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione
istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n.
515/97 del Consiglio, del 13 marzo1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e
successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso
dell'informatica nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n.
2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce
l"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali e per l'efficace
applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della
convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28
gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità
designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della
convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre
autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti.
A tale fine,il Garante può anche invitare rappresentanti di un'altra autorità a
partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra
autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse;
può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto
ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio
dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione
delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere
sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più
brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel
termine di quarantacinquegiorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il
termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione
del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una
sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal
ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
6. Copia dei provvedimenti
emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente
codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della
cancelleria, al Garante.
CAPO II - L'UFFICIO DEL GARANTE
Art. 155. Principi
applicabili
1. All'Ufficio del Garante, al
fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti
l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonchè quelli
relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo,
attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai
dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.
Art. 156. Ruolo organico e
personale
1. All'Ufficio del Garante è
preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o
amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale
dipendente è stabilito nel limite di cento unità.
3. Con propri regolamenti
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante
definisce:
a) l'organizzazione e il
funzionamento dell'ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui
all'articolo 154;
b) l'ordinamento delle carriere
e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure previste
dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico
tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed
economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997,
n. 249, e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli
articoli 19, comma 6, e 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative.
Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle
autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per
cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e
la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello
Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le
somme già versate nella contabilità speciale, nonchè l'individuazione dei casi
di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per
servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui
all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. L'Ufficio può avvalersi, per
motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a
venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali,
lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale
di cui al presente comma è corrisposta un'indennità pari all'eventuale
differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di
provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita
tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al
cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione
dell'indennità integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di
ruolo, l'ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti
assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura
tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi
dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe
professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata
non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due
volte.
8. Il personale addetto
all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui
sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a
notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del
Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in numero
non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo
le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia
giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento
del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio
dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
CAPO III
- ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art. 157. Richiesta di
informazioni e di esibizione di documenti
1. Per l'espletamento dei propri
compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato
o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
Art. 158. Accertamenti
1. Il Garante può disporre
accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove
si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque
utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei
dati personali.
2. I controlli di cui al comma a
sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove
necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al
comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o
nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del
titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del
tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il
quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre
giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata
l'indifferibilità dell'accertamento.
Art. 159. Modalità
1. Il personale operante, munito
di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da
consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere
a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto,
dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via
telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono
annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali
sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del
presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a
farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di
rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti
sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il
procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli
articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se
effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone
informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli
incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o
dal responsabile.
4. Se non è disposto
diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale,
l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore
venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne
l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste
e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono
essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di
reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160. Particolari
accertamenti
1. Per i trattamenti di dati
personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono
effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta
conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al
titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica
l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a
quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se
ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o
di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono
delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della
verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato
tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti
acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e
sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario
per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di
addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal
regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi
agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di
Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti
rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli
accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il
Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e
della particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli
accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti,
se vi è richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6. La validità, l'efficacia e
l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento
giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni
di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni
processuali nella materia civile e penale.
TITOLO
III - SANZIONI
CAPO I -
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 161. Omessa o
inidonea informativa all'interessato
1. La violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati
sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai
sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per
uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può
essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle
condizioni economiche del contravventore.
Art. 162. Altre
fattispecie
1. La cessione dei dati in
violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre
disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila
euro a trentamila euro.
2. La violazione della
disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
Art. 163. Omessa o incompleta
notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto,
non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e
38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro
e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali
indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 164. Omessa
informazione o esibizione al Garante
1. Chiunque omette di fornire le
informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli
articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattro mila euro.
Art. 165. Pubblicazione
del provvedimento del Garante
1. Nei casi di cui agli articoli
161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o
più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 166. Procedimento di
applicazione
1. L'organo competente a
ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e
all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale
annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono
utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154,
comma 1, lettera h), e 158.
CAPO II -
ILLECITI PENALI
Art. 167. Trattamento
illecito di dati
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri
profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126
e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste
nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri
profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi
8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la
reclusione da uno a tre anni.
Art. 168. Falsità nelle
dichiarazioni e notificazioni al Garante
1. Chiunque, nella notificazione
di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi
o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti,
dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169. Misure di
sicurezza
1. Chiunque, essendovi tenuto,
omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con
l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila
euro.
2. All'autore del reato,
all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del
Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la
regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario,
prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà
dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni
successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla
prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari
al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la
prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli
21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive
modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170. Inosservanza di
provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto,
non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26,
comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171. Altre
fattispecie
1. La violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni
di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 172. Pene accessorie
1. La condanna per uno dei
delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.
TITOLO IV
- DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I -
DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Art. 173. Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen
1. La legge 30 settembre 1993,
n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e
degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione
di applicazione, è così modificata:
a) il comma 2 dell'articolo 9 è
sostituito dal seguente:
"2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonchè di
verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2,
della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma 1.";
b) il comma 2 dell'articolo 10 è
soppresso;
c) l'articolo 11 è sostituito
dal seguente:
"11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della
Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio
dei compiti adesso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui
trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche
previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione oreclamo
dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo
interessato una risposta sulla basedegli elementi forniti dall'autorità di cui
all'articolo 9, comma 1.2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma
5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
d) l'articolo 12 è abrogato.
Art. 174. Notifiche di
atti e vendite giudiziarie
1. All'articolo 137 del codice
di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non
può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso
previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna
o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e
su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione
in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono
apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni
effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e
136.".
2. Al primo comma dell'articolo
138 del codice di procedura civile, le parole da: "può sempre
eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle seguenti: "esegue
la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del
destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è
possibile,".
3. Nel quarto comma
dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola:
"l'originale" è sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del codice
di procedura civile, dopo le parole: "affigge avviso del deposito"
sono inserite le seguenti: "in busta chiusa e sigillata".
5. All'articolo 142 del codice
di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma
sono sostituiti dal seguente: "Salvo quanto disposto nel secondo
comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e
non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo
77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della
posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero
che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna
alla persona alla quale è diretta.";
b) nell'ultimo comma le parole:
"ai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "al
primo comma".
6. Nell'articolo 143, primo
comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: ",e
mediante" fino alla fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo
comma, del codice di procedura civile dopo le parole: "maggiore
celerità" sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o di
tutela della dignità".
8. All'articolo 250 del codice
di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "L'intimazione
di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o
mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo
comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore".
10. All'articolo 570, primo
comma, del codice di procedura civile le parole: "del debitore," sono
soppresse e le parole da: "informazioni" fino alla fine sono
sostituite dalle seguenti: "informazioni, anche relative alle
generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale
a chiunque vi abbia interesse".
11. All'articolo 14, quarto
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la notificazione non
può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità
previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.".
12. Dopo l'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il
seguente:
"Articolo 15-bis.(Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed
avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle
pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da
essi delegate, nonchè a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice
di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono
indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.".
13. All'articolo 148 del codice
di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma
3 è sostituito dal seguente:
b) "3.
L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di
regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è
possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non
può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o
la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta
eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo
averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero
cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto.";
c) dopo il
comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Lecomunicazioni,
gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnatinon in busta chiusa a
persona diversa dal destinatario recano leindicazioni strettamente necessarie.
".
14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura
penale le parole: "è scritta all'esterno del plico stesso" sono
sostituite dalle seguenti: "è effettuata nei modi previsti
dall'articolo 148,comma 3".
15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al
portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo
148, comma 3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.";
b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le
parole: "L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti:
", in busta chiusa, del deposito".
Art. 175. Forze di polizia
1. Il trattamento effettuato per
il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività
amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001,
n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto
di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati
dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri
soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti
elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice,
in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente
trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi
dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge 1
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Controlli)
1.Il controllo sul Centro
elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali,
nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni
conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti
giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti
originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di
un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro
trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione
dei dati personali.
3. La persona alla quale si
riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo
comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano
trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la
loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari
accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla
richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere
sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della
criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati
personali.
5. Chiunque viene a conoscenza
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non
automatizzata inviolazione di disposizioni di legge o di regolamento, può
chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di
compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione,
la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.".
Art. 176. Soggetti
pubblici
1. Nell'articolo 24, comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "mediante strumenti
informatici" sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di
accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il
seguente: "1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente
articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento
dei dati personali.".
3. L'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio1993, n. 39, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: "1. È istituito il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale,
amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.".
4. Al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi
l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonchè le vigenti
modalità di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente del
Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua
organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale,
l'ordinamento delle carriere, nonchè la gestione delle spese nei limiti
previsti dal presente decreto.".
6. La denominazione:
"Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta
nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: "Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione".
Art. 177. Disciplina
anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali
1. Il comune può utilizzare gli
elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche
in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione
istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: "7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei
confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere
nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti
degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai
soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante
l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una
situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla
formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono
soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è
sostituto dal seguente: "Le liste elettorali possono essere rilasciate
in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato
attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o
carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo
o diffuso.".
Art. 178. Disposizioni in
materia sanitaria
1. Nell'articolo 27, terzo e
quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto
sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario
nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e il
Garante per la protezione dei dati personali".
2. All'articolo 5 della legge 5
giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente: "1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a
conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non
accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e
ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e
delle libertà fondamentali dell'interessato, nonchè della relativa dignità.";
b) nel comma 2, le parole:
"decreto del Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "decreto
del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali".
3. Nell'articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in
materia di medicinali per uso umano, è inserito, infine, il seguente periodo: "Decorso
tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere
l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.".
4. All'articolo 2, comma 1, del
decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di
medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo,
dell'articolo 5 bis del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da:
"riguarda anche" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: "è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento
dei dati personali".
Art. 179. Altre modifiche
1. Nell'articolo 6 della legge 2
aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: "; mantenere la
necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare"
e: "garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della
sua libertà morale;".
2. Nell'articolo 38, primo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4,"
e "8".
3. Al comma 3 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza,
sono aggiunte infine le seguenti parole: ",ovvero, limitatamente alla
violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati
personali".
4. Dopo l'articolo 107 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali, è inserito il seguente:
"Articolo
107-bis. Trattamento di dati personali per scopi storici
1. I documenti per i quali è
autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 107, comma 2, conservano il
loro carattere riservato e non possono essere diffusi.
2. I documenti detenuti presso
l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e
consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti
necessario per scopi storici. Ai documenti è allegata la documentazione
relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse
ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque disposto il blocco dei
dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di
lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale degli interessati
e i dati non siano di rilevante interesse pubblico.".
CAPO II -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 180. Misure di
sicurezza
1. Le misure minime di sicurezza
di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate
entro il 30 giugno 2004.
2. Il titolare che alla data di
entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per
obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata
applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti
modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un
documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2,
il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli
strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee
misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui
all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro un anno
dall'entrata in vigore del codice.
Art. 181. Altre
disposizioni transitorie
1. Per i trattamenti di dati
personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del
presente codice:
a) l'identificazione con atto di
natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli
20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 30
settembre 2004;
b) la determinazione da rendere
nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4,
lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste
dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste
dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) le modalità semplificate per
l'informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere
utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e
dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con
l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004;
f) l'utilizzazione dei modelli
di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 21 bis del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del
presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti
e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è
effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno
2004.
4. Il materiale informativo
eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua
ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa
vigente.
5. L'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52,
comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima
dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta
dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di
comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o
elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma
1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che,
prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato
nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26,
comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto
delle medesime.
6-bis.(2) Fino alla
data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi
dell’articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si
osserva il termine di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13
maggio 1998, n. 171.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 4 del decreto legge 24
dicembre 2003, n. 354, nel testo modificato dalla legge 26 febbraio 2004, n.45,
di conversione del predetto decreto legge
- In conformità all’articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni
della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi
riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di
corrispondenza.
Art. 182. Ufficio del
Garante
1. Al fine di assicurare la
continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del
presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a) può individuare i presupposti
per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e
nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad
amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l'Ufficio del
Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del
presente codice;
b) può prevedere riserve di
posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle
disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso
l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il
Garante di almeno un anno.
CAPO III
- ABROGAZIONI
Art. 183. Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in
vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n.
675;
b) la legge 3 novembre 2000, n.
325;
c) il decreto legislativo 9
maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28
luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13
maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6
novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28
dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in
vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in
vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del
decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di
malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge 30
marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3, della
legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
materia di certificati di assistenza al parto;
e) l'art. 2, comma 5, del
decreto del Ministro della sanità 27ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi
informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5 quater
1, secondo e terzo periodo, deldecreto legge 28 marzo 2000, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive
modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del
decreto legislativo 5 giugno 1998,n. 204, in materia di diffusione di dati a
fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
h) l'articolo 330 bis
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di
dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e
l'articolo 9, quarto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono
efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui
all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai
sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di
regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.
CAPO IV -
NORME FINALI
Art. 184. Attuazione di direttive europee
1. Le disposizioni del presente
codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e
altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31
dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il
riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente
codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni
di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in
materia di trattamento di taluni dati personali.
Art. 185. Allegazione dei
codici di deontologia e di buona condotta
1. L'allegato A) riporta, oltre
ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli
articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del
presente codice.
Art. 186. Entrata in
vigore
1. Le disposizioni di cui al
presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle
disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che
entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di
ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 2003