DELIBERA
16.1.2001 DELLA GIUNTA
DELL'UNIONE
DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
ART. 1
1.
Il difensore nello svolgimento delle indagini difensive si attiene alle Regole deontologiche delle Camere Penali approvate
a Catania il 30 marzo 1996 e non sospese dal provvedimento 17 novembre 2000
della Giunta dell’ Unione delle Camere Penali Italiane, nonché alle seguenti
ulteriori regole di comportamento.
ART. 2
1.
Il conferimento dell'incarico professionale, rilasciato con atto scritto,
legittima il difensore a svolgere indagini difensive senza necessità di
specifico mandato.
2.
Salvo che sia immediatamente comunicato o depositato all’autorità giudiziaria,
è preferibile che l'incarico risulti di data certa.
ART. 3
1. L'incarico agli
investigatori privati autorizzati e ai consulenti tecnici, previsto dal comma 3
dell'articolo 327-bis del codice di
procedura penale, è conferito dal difensore con atto scritto, nel quale indica
i loro doveri:
a) di attenersi alle disposizioni di legge sulle indagini difensive,
incluse quelle in materia di tutela dei dati personali;
b) di comunicare senza ritardo le notizie e i risultati delle indagini e
di trasmetterne l'eventuale documentazione soltanto al difensore che ha
conferito l'incarico o al suo sostituto;
c) di rifiutare, salva specifica autorizzazione scritta del difensore,
ogni altro incarico relativo o connesso alla vicenda alla quale attiene quello
conferito.
ART. 4
1.
Nel mandato con firma autenticata, necessario per svolgere le indagini
preventive, previste dall'articolo 391-nonies
del codice di procedura penale, i fatti ai quali esse si riferiscono sono
indicati in modo sintetico al solo fine della individuazione dell'oggetto
dell'indagine con esclusione di ogni riferimento ad ipotesi criminose.
ART. 5
1.
Il difensore, direttamente o incaricando i soggetti indicati nel comma 3
dell'articolo 327-bis del codice di
procedura penale, procede senza formalità alla individuazione delle persone in
grado di riferire circostanze utili alle indagini difensive. In ogni caso,
nello svolgimento dell'attività di individuazione di tali persone, il difensore
o i suoi incaricati informano sempre le persone interpellate della propria
qualità.
2.
Nello stesso modo si procede nell'attività di individuazione delle altre fonti
di prova e, in genere, delle altre notizie utili alla indagine.
ART. 6
1.
Per chiedere una dichiarazione scritta ovvero informazioni da documentare,
secondo la disposizione del comma 2 dell'articolo 391-bis del codice di procedura penale, il difensore o il suo sostituto
procedono di preferenza mediante un invito scritto.
2.
Se destinataria della richiesta è la persona offesa dal reato, la quale risulti
assistita da un difensore, l'invito è rivolto anche a questi. Se la persona
offesa non risulta assistita da un difensore o ne sia priva, nell'invito è
indicata l'opportunità che comunque un difensore sia consultato e intervenga
all’atto.
3.
Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di colloquio non
documentato.
ART. 7
1.
Le informazioni assunte dal difensore, secondo le previsioni degli articoli
391-bis comma 2 e 391-ter comma 3 del codice di procedura
penale, sono documentate in forma integrale ovvero, se in forma riassuntiva,
sono accompagnate da riproduzione almeno fonografica.
2.
Nel verbale, redatto con le modalità previste al comma 1, sono specificamente
indicati i mezzi impiegati. Esso è sottoscritto da tutte le persone presenti ed
è conservato dal difensore.
ART. 8
1.
Il difensore o il suo sostituto, dopo gli avvertimenti prescritti dal comma 3
dell'articolo 391-bis del codice di
procedura penale, rendono noto alle persone interpellate che, se si avvarranno
della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione
davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al
giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore.
2.
Se si tratta di persone sottoposte ad indagine o imputate nello stesso
procedimento o in altro procedimento connesso o collegato ai sensi
dell’articolo 210 del codice di procedura penale, il difensore o il suo
sostituto rendono loro noto che, se si avvarranno della facoltà di non
rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al Giudice in
incidente probatorio.
3.
Se si tratta di prossimo congiunto dell'imputato o della persona sottoposta a
indagini, il difensore o il suo sostituto lo avvisano della facoltà comunque,
in ragione di tale qualità, di non rispondere o di non rendere la
dichiarazione.
4.
Il difensore o il sostituto hanno altresì la facoltà di ricordare ai soggetti
interpellati che ogni persona può utilmente concorrere alla ricostruzione dei
fatti in un procedimento penale anche rendendo dichiarazioni al difensore.