IL DETECTIVAGE IN ITALIA

COME SIAMO DIVENTATI DETECTIVES

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Raccolta di esperienze, consigli, chiarimenti, considerazioni tecnico-teoriche e pratiche sulla professione di investigatore privato, preceduta da un esame dell'attuale configurazione giuridica del detective nella legislazione italiana.

A cura di

P.D. Tavazzi

D.ssa E. Tavazzi

DELLA FIDES DETECTIVES

Milano

 

Introduzione

Le Origini Degli Istituti Di Polizia Privata

Un parere autorevole del 1928 - Il pioniere Raffaele de Iatta - Il parere del Ministero degli interni - Il parere finale del 1932

Il Testo Unico Delle Leggi Di Pubblica Sicurezza

Informatori commerciali - Istituti di vigilanza e istituti di investigazione - I requisiti - Gli obblighi - La licenza ex art. 222 Att. C.P.P.

Il Riconoscimento Della Professionalita'

La sentenza  n. 4015/1962 - Le proposte di legge per l'istituzione di un Albo e di un Ordine professionale - La proposta di legge "Maggioni" - Quale futura disciplina?

Gli Investigatori Privati Nel Processo Penale

Il segreto professionale - La legge 397/2000 - La riforma del gratuito patrocinio - Il rapporto col difensore - I "pool" investigativi - La responsabilità dell'avvocato - Il colloquio con la persona informata sui fatti - I problemi aperti

Privacy E Investigazione Privata

La legge 675/1996 - Il diritto alla privacy - I limiti dell'attività investigativa privata - La registrazione di conversazioni - I tabulati delle telefonate - Le e-mail - Pedinamenti e appostamenti - Cosa è cambiato con la Legge 675/96

Le Investigazioni Con Finalita' Di Tutela Giudiziale

Autorizzazioni del Garante per le investigazioni sullo stato di salute e la vita sessuale - Autorizzazioni del Garante per le investigazioni concernenti dati giudiziari

La Tutela Del Patrimonio Aziendale

Le investigazioni sui dipendenti - Indagini su contraffazioni e violazioni di marchi e brevetti - Indagini su sottrazioni di dati e fughe di notizie - Bonifiche telefoniche, informatiche, ambientali - Consulenza e assistenza

Indagini Economiche

Indagini commerciali - Le fonti - Redazione del "rapporto informativo" - la responsabilità dell'istituto investigativo nel servizio di indagini commerciali - Indagini per recupero di crediti - Rintraccio di debitori - Indagini patrimoniali e reddituali

Appostamenti E Sorveglianze

Il mandato - Gli accorgimenti - Fatti, non "presunzioni" - La redazione del rapporto - Fotografie e riprese filmate - Saper dire di no

L’inchiesta

L'inchiesta semplice - Un caso concreto - L'inchiesta complessa - L'utilizzo di esperti e periti - Parlare ai "turchi" - Accesso a dati e notizie - La ricerca della "verità" - I rischi del mestiere

 

INTRODUZIONE

 

Sarà bene anzitutto precisare che il termine «detective» è straniero soltanto nella forma, in quanto esso sostanzialmente è un termine latino, derivante dal verbo «detegere»; ci è poi tornato «anglicizzato», come tanti altri termini ora d’uso comune anche nella nostra lingua. Detective, comunque, ha il suo corrispondente nel termine nostrano «investigatore». Le due parole possono essere quindi usate indifferentemente, avendo esse il medesimo significato.

Altra premessa che si ritiene essenziale riguarda la differenziazione, quanto mai opportuna, fra la figura «reale» del detective e quella tutta fantasiosa che emerge dalla letteratura «gialla». Non che la professione del detective manchi di fascino, di ampio interesse e di una certa dose di «imprevisto», ma egli mantiene una dimensione e una caratteristica umana, che quasi nulla hanno a che fare con quelle dei personaggi più o meno «mirabolanti», ai quali il lettore dei «gialli» è stato abituato. La professione del detective, almeno in Italia e nei paesi nei quali esiste una più o meno completa legislazione in proposito, è estremamente seria, impegnativa, delicata; oltre a qualificazioni tecniche speciali richiede anche qualità personali di equilibrio, intuito, fondamentale onestà ed incorruttibilità, tenuto conto del fatto che il cittadino, il quale ha necessità di rivolgersi al detective, per poter realmente metterlo in condizioni di risolvere il proprio problema (che può essere di natura diversissima), è costretto — volente o nolente — a confidargli ogni e qualsiasi «segreto», anche spiacevole o doloroso, che egli non confiderebbe mai ad altri, fosse anche il proprio avvocato, il proprio medico o il proprio confessore. Il detective, quindi, deve offrire al proprio cliente la garanzia assoluta di una discrezione a tutti i costi.

Dunque, lasciamo all’eroe dei romanzi gialli quelle caratteristiche che tutti conosciamo: gioventù ed eccezionale prestanza fisica; abilità nelle più svariate tecniche di «lotta»; impenitenza nella conquista di «bionde» o, tutt’al più, di rosse (chi sa perché, mai castane o corvine); trasformismi mirabolanti ed armi più o meno avveniristiche; a volte un comportamento addirittura canagliesco. Al detective «vero» riconosciamo invece le qualità e le capacità che egli effettivamente ha e che sono le più opportune e le più utili, oltre che le più verosimili.

 

Il detective può pervenire al pieno esercizio della sua professione dopo MOLTI ANNI di umile e attento apprendistato. La sua capacità è frutto quasi esclusivamente di esperienza pratica. Non può aver frequentato solo scuole e corsi teorici, né studiato su testi delle sue «materie», perché non esistono. Se è stato fortunato, si è «formato» collaborando con un detective anziano e qualificato; in altri casi, è un perfetto autodidatta, che ha vinto la sua battaglia solo perché spinto e sostenuto dalla passione, dall’intelligenza, dall’ostinazione, da una continua resistenza a tutte le «tentazioni» di cedere all’improvvisazione. Ha imparato a trattare i casi ordinari e banali, con la stessa serietà e con lo stesso impegno dei casi difficili, complicati e redditizi. Ha imparato a posporre al suo lavoro ogni altro interesse affettivo, familiare, elettivo; a volte anche la propria salute. In cambio, quando è «arrivato», ha le sue grandi soddisfazioni, che non si traducono necessariamente solo in una prosperità economica.

 

Dimensionata, così brevemente e nelle sue linee essenziali, la realtà di questa professione nella vita pratica, è quanto mai utile conoscere quali siano le origini della professione in Italia, e in particolare quella degli istituti di polizia privata, con le disposizioni legislative ed altre considerazioni.

 

LE ORIGINI DEGLI ISTITUTI DI POLIZIA PRIVATA

 

L’origine di tali istituti risale intorno al 1880. Privati cittadini costituiscono un corpo di guardie notturne, allo scopo di provvedere ad una speciale sorveglianza delle case, negozi e magazzini degli associati a tale istituzione. Oltre a tale incarico le guardie si assumono anche l’incarico di assistere coloro che fossero colpiti da mali improvvisi sulle pubbliche vie, accorrere ad ogni richiesta per chiamare medici e levatrici, avvertire i pompieri nei casi d’incendio, accompagnare i soci nelle loro abitazioni e concorrere, se richieste, a dare manforte agli agenti della forza pubblica.

•  Richiesta alla Questura di Padova la relativa autorizzazione per l’impianto di questo servizio, fu risposto che non occorreva alcuna ingerenza dell’autorità di P.S., essendo liberi i privati di provvedere come meglio volevano alla speciale custodia delle loro proprietà.

•  Non dello stesso parere la Questura di Venezia e, qualche anno dopo, quella di Milano, nelle cui città si era costituito un simile servizio.

•  Il fatto fu ritenuto costituire una usurpazione delle funzioni affidate all’autorità di P.S. per l’accolta delle guardie, come il vero e proprio arruolamento previsto dalla legge, e gli assuntori dell’impresa furono denunziati all’autorità giudiziaria. I giudicati di questa furono diversi e discordi sulla figura del reato ed anche il Consiglio di Stato ebbe a dichiararsi in proposito, ritenendo l’istituzione pericolosa e usurpatrice di pubbliche funzioni.

•  Le prime disposizioni legislative che regolano la materia degli istituti di vigilanza privata furono quelli contenuti sul regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914, n. 563, mentre prima siffatta autorità era considerata giuridicamente alla stregua delle comuni agenzie di affari e perciò soggetta soltanto alla semplice dichiarazione preventiva all’autorità di P.S.

•  La materia è ora contenuta nel T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, N. 773 e trattata nello stesso capitolo riguardante le guardie giurate. Così ragionava il Ministro relatore, illustrando il progetto di legge:

«Connessa a tale materia è l’altra, che parimenti viene trattata nel medesimo capo; degli istituti o agenzie di Polizia privata, la cui attività, come ebbi a rilevare sulle mie relazioni all’uno e all’altro ramo del Parlamento, e come le stesse commissioni parlamentari hanno riconosciuto, esorbita dai limiti della semplice vigilanza e custodia di beni, per entrare in un campo assai più vasto e delicato, qual’è quello dell’esercizio di investigazione, informazioni e ricerche per conto di privati, che ne danno commissioni. Questa specie di attività, intesa sotto il nome di «detectivage» non ha avuto finora un’adeguata forma di disciplina e di freno, qual’è richiesta dalla necessità di garantire da possibili abusi, la buona fede dei cittadini, la pace e l’onore delle famiglie, nonché in pari tempo l’interesse dello Stato, cui esclusivamente competono il diritto e il dovere d’indagine, di assistenza e di tutela. Se infatti il R.D. 4 giugno 1914 ha in parte sopperito alla grave lacuna della legislazione, col regolare gli istituti che si propongono esclusivamente l’esercizio della custodia e della vigilanza mediante guardie private, resta ancor da provvedere per quegli altri istituti, dei quali il numero e l’importanza vanno ogni giorno crescendo, che offrono al pubblico e disimpegnano, a scopo di lucro, funzioni investigative ed altre di natura e dal contenuto specialmente di vera Polizia».

 

E lo stesso relatore, illustrando il nuovo Testo Unico, aggiungeva:

«In virtù del R.D. 4 giugno 1914 il Prefetto può dare licenze per l’esercizio di speciali istituti che provvedono, mediante guardie particolari, alla vigilanza e alla custodia dei beni.

«Nel riprodurre ora tale disposizione nell’art. 134, vi è prevista anche la possibilità che la licenza del Prefetto abbia a riguardare istituti i quali, insieme alla vigilanza dei beni, o anche separatamente ed esclusiva esclusivamente, attendono a servizi di investigazione, di ricerche e di informazioni per conto di privati.

«Così alla troppo semplice e poco efficace formalità della dichiarazione, a cui sono stati finora sottoposti cotesti istituti di Polizia privata, viene sostituito il sistema rigoroso della licenza, che presuppone il concorso di determinate condizioni subiettive ed obiettive, come tutte le altre concessioni ed autorizzazioni di Polizia (Art. 11); rese, con la disposizione in esame, ancora più gravi, perché si esige, inoltre, che il concessionario possa validamente obbligarsi secondo le leggi civili, che non abbia riportata condanna per delitto, e che abbia cittadinanza italiana, a conferma, del resto, di quanto è stabilito nell’Art. 1 del Regol. 4 giugno 1914 per conseguire l’autorizzazione per l’esercizio di istituti di vigilanza privata.

«Come, a suo luogo, è stato esposto anche per le agenzie di affari si è istituito l’obbligo della licenza invece della semplice dichiarazione; onde potrebbe sembrare superflua una separata trattazione della materia degli istituti di Polizia privata, considerati finora alla stregua comune di tutte le altre agenzie e uffici pubblici di affari. Ma a parte le sopraccennate maggiore garanzie, di cui, come vedesi, si è circondata l’autorizzazione di questa particolare specie di istituti privati, attribuita alla competenza superiore del Prefetto e non già a quella dell’autorità circondariale di P.S., si è creduto necessario, a maggiore chiarezza di rilievo, non connettere i due argomenti che, pure avendo l’identico fine della speculazione sulla prestazione di opera di intermediario, richiedono mezzi e modalità differenti e insorgono conseguenze ben distinte nella specie e nella gravità, sia sotto i riguardi del diritto privato che sotto quelli del diritto pubblico».

«A ciò aggiungasi che all’impegno del Governo, espressamente assunto nel chiedere al Parlamento la delega per le modificazioni alle leggi di P.S., ai voti concordi manifestati dalle due Camere per l’intervento dell’autorità governativa nelle iniziative private di cui si tratta, non si sarebbe adeguatamente corrisposto ove si fosse continuato a considerare gli Istituti di Polizia privata quali semplici agenzie di affari in genere».

«Anche all’estero del resto, l’esercizio di Imprese di Polizia per conto di privati è assoggettata a speciale disciplina».

«Inoltre, sulla licenza vengono esattamente precisati i limiti entro i quali deve svolgersi l’attività professionale del titolare della licenza stessa. Il “detective” deve inoltre esplicare il proprio lavoro in armonia della legge penale e in modo da non destare preoccupazioni per la sicurezza pubblica e per la morale e che non sorga in altri l’opinione che egli sia rivestito di pubbliche funzioni».

 

UN PARERE AUTOREVOLE DEL 1928

 

•  Molto s’è scritto in questi anni intorno agli istituti di Polizia privata, che conta fra i suoi sostenitori persone di indiscussa capacità generica e specifica, molti stimatissimi ex-funzionari e gli apostoli del «detectivage italiano».

•  Uno di questi, l’illustre ex-questore Giuseppe Alongi scrive (Magistrato dell’ordine, 1928):

«…Ed avrei finito se non dovessi rispondere ad una domanda del misoneismo ufficiale: gli Istituti Privati di Investigazione sono capaci di assolvere il compito che è così difficile e complesso?

«La risposta è tutta in una domanda di ritorsione: la Polizia ufficiale è in grado di corrispondervi normalmente ed efficacemente?

«Teniamo a dichiarare che non parliamo della sola Polizia italiana, ma anche delle straniere, non meno oberate di ben altri servizi pubblici, come la nostra, e che vedono prosperare gli istituti privati fino a ricorrere spesso alla loro cooperazione così olimpicamente svalutata da noi!

«E allora lasciamo che le attività private vivano ed operino, coi maggiori mezzi che il tempo e la borsa degli interessati concede ad esse.

«La Polizia ufficiale vigili e controlli, come ne ha il diritto e il dovere, ma senza presunzioni olimpiche di ostilità e di superiorità inesistenti, ma solo per eliminare gli incapaci e gli improbi. E non son pochi, si creda a me!

«Ai capaci e agli onesti istituti di vigilanza, di assistenza e di investigazione ripeterò che è nel loro interesse affermarsi professionalmente con zelo, diligenza e perfetta correttezza, aiutando la Polizia ufficiale (di cui essi sono complemento ed ausilio) a fare la necessaria selezione, senza la quale si continuerà a far di ogni erba un fascio, e i migliori saranno confusi con gli indegni».

 

IL PIONIERE RAFFAELE DE IATTA

 

•  Il noto detective Raffaele De Iatta manifesta l’opinione che la legge italiana, avendo limitato il campo degli istituti di investigazione privata alla sola esecuzione di investigazioni o ricerche, ovvero alla raccolta di informazioni per conto di privati, ha ridotto l’attività del dectective ad una banalissima azione informativa per conto di terzi ed è lungi dall’aver disciplinata quella che é la vera funzione del detective secondo il tipo, unicamente e realmente utile e necessario, del detective anglo-americano cioè di un vero e proprio ufficiale di Polizia giudiziaria, abilitato all’esercizio della sua professione a seguito di serie prove, con l’unica caratteristica di non gravare sul bilancio della collettività, ma di essere pagato da chi richiede la sua opera.

 

IL PARERE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI

 

•  Con Circ. 7 marzo 1927 il Ministero dell’Interno faceva presente come sia pacifico che la difesa dei beni e delle persone costituisce compito essenziale dello Stato, onde non è a credersi che lo Stato affidi ad altri Enti, sia pure solo parzialmente, l’espletamento di una funzione che è di sua esclusiva competenza, trasformando in oggetto di concessione amministrativa la prestazione di tutela sui beni e sulle persone dei cittadini. Invece nel caso della vigilanza notturna, trattasi di autorizzazione all’espletamento di una funzione di natura privata, cioè ad una prestazione di opera civile: solo per la tutela della fede pubblica e dell’ordine pubblico la legge organica richiede — per l’espletamento di tale compito — un’autorizzazione di Polizia, come la richiede per la esecuzione di investigazione e ricerche, ovvero per la raccolta di informazioni per conto di privati, senza che, perciò, si possa dire che l’esercizio del «detectivage» costituisca un servizio parastatale.

 

IL PARERE FINALE del 1932

 

•  Ma i sostenitori della Polizia privata reclamano concessioni all’istituto del «detectivage» dato che questo — dice Aurelio Sbrocca (Magistrato dell’ordine, 1932) — esiste in tutti i paesi più progrediti ed è entrato, oltre che nel costume, anche nella nostra legge, non si può quindi non regolarlo con quella estensione di mezzi, senza cui il «detectivage» perderebbe quasi la sua ragione di essere.

 

 

IL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

 

L'attività di investigazione privata è regolata ancora oggi  dal Titolo IV del  Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che risale al R.D. 18 giugno 1931, N. 773, e dal relativo regolamento: una regolamentazione che già da parecchi anni viene considerata superata ed insufficiente, già in sé stessa, e bisognevole quindi di una sostanziale revisione.

 

INFORMATORI COMMERCIALI

 

§    Una prima distinzione è da farsi tra gli istituti di  sole "informazioni commerciali", muniti della licenza prescritta dall'art. 115 terzo comma del T.U.L.P.S., e  gli istituti di investigazione privata, che eseguono investigazioni o ricerche o raccolgono informazioni per conto di privati, i quali  devono essere muniti della licenza del Prefetto ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S..

 

ISTITUTI DI VIGILANZA E  ISTITUTI DI INVESTIGAZIONI

 

§    Nei medesimi articoli 134 ss. del Titolo IV  sono regolati, congiuntamente, anche gli istituti di Vigilanza e le "guardie particolari", la cui attività di vigilanza e custodia di proprietà mobiliari e immobiliari è difficilmente omologabile a quella di investigazione privata cosicchè l'estensione alla seconda di regole dettate per la prima ha generato  dubbi interpretativi.

§    Ad esempio -  argomentando che, di regola, la validità delle autorizzazioni di polizia è limitata al territorio nel quale ha giurisdizione l’autorità che procede al rilascio e dall’obbligo di indicare nella domanda per ottenere la licenza i comuni nei quali gli istituti intendono esercitare l’attività -  è stata posta in discussione la liceità per una agenzia investigativa di estendere il suo lavoro in province diverse da quella in cui ha la sede.  Sull’argomento è dovuto intervenire il consiglio di Stato (n. 1093 del 17 giugno 1958), precisando che «La licenza prefettizia, prevista dall’art. 134 T.U. 18 giugno 1931 n. 773, per l’esercizio di agenzie di informazioni e di investigazione, non ha valore limitatamente al territorio della provincia in cui ha sede il prefetto che ha rilasciato la licenza; pertanto, gli istituti di ricerca e di investigazione possono assumere notizie in provincie diverse da quella in cui hanno sede e possono avere alle loro dipendenze personale stipendiato ed informatori residenti in altre parti del territorio nazionale, salvo l’obbligo di includere tale personale negli elenchi di cui all’art. 259 R.D. 6 maggio 1940, n. 635.» (in Cons. Stato 1958, Io, p. 446).

 

I REQUISITI

 

§    Quali i requisiti richiesti dalla legge per ottenere la licenza prefettizia a svolgere investigazioni private? Cittadinanza italiana, capacità di obbligarsi, assenza di condanne per delitti non colposi (art. 134, comma 2) e dimostrazione di "capacità tecnica". Alla domanda occorre allegare i documenti comprovanti la propria idoneità (Art. 257 Regolamento).

 

GLI OBBLIGHI

 

§    Tra gli obblighi posti a carico degli istituti di investigazione privata vi è quello di tenere un registro degli affari e di identificare i propri clienti chiedendo l'esibizione di un documento d'identità (art. 135); inoltre essi devono tenere affissa nei locali del loro ufficio la tabella delle operazioni consentite (che non possono  comportare un esercizio di pubbliche funzioni o una "menomazione della libertà individuale") e  far vidimare al Prefetto la tabella delle tariffe, anche questa da esporre (art. 135).

§    Salvo che nello svolgimento delle indagini per ricercare e individuare elementi di prova nel processo penale (art. 222 att. C.p.p.) tra gli obblighi degli investigatori privati  vi è anche quello "di prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di Pubblica sicurezza" e, per i loro agenti, "di aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria" (art. 139). 

 

LA LICENZA EX ART. 222 Att. C.P.P.

 

§        Per le cosiddette "indagini difensive"  è rilasciata dal Prefetto una autorizzazione a quegli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale (art. 222 att. C.P.P). A differenza della licenza ex art.  134 T.U.L.P.S. , quella per le "indagini difensive" non autorizza terzi, anche dipendenti o collaboratori dell'Istituto, a svolgere la medesima attività e gli incarichi devono essere annotati in uno speciale registro.

 

IL RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONALITA’

 

Già  negli anni '50-'60, i cambiamenti nella vita sociale ed economica avevano determinato la necessità di conferire all’attività dei detectives il riconoscimento della sua   «professionalità», con la conseguenza di veder definitivamente regolata la materia con la istituzione di un Ordine e di un Albo professionale dei detectives italiani.

 

LA SENTENZA 4015/1962

 

§    Nel 1962, in una causa civile promossa dall’istituto di polizia privata fides di Milano, patrocinato dall’Avv. Lorenzo Moraschi, nei confronti di un cliente che contestava la caratteristica professionale dell’attività dei «detectives», il Tribunale aveva riconosciuto:"….  (Omissis) Sotto il profilo giuridico la specie va inquadrata nell’ambito delle prestazioni di opera intellettuale fornite da un ente per il quale l’esercizio della professione costituisce un elemento di una attività organizzata in forma di impresa, talché la relativa disciplina è da ricercarsi nelle norme di cui ai titoli II e III del libro V° del C.C. (Art. 2082 e segg. 2222 e segg. C.C.)"."Non può esservi dubbio, infatti, che il contenuto dell’attività svolta dall’attrice abbia natura intellettuale, in quanto presuppone il possesso di particolare esperienza, la capacità di condurre accertamenti di una determinata indole, i quali richiedono specifiche competenze. La professionalità di codesta attività è altrettanto indubbia, posto che è enunciata nella stessa ragione sociale dell’attrice ed emerge da tutta la documentazione di causa… (Omissis)"  (Tribunale Civile e Penale di Milano, I sezione, sentenza n. 4015/62).

 

LE PROPOSTE DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI UN ALBO E DI UN ORDINE PROFESSIONALE

 

§    A partire dal 1964, gli investigatori privati hanno effettuato innumerevoli tentativi di ottenere l’istituzione di un ordine professionale e relativo Albo. Il detective milanese PIETRO DAVIDE TAVAZZI, fondatore della FEDERPOL e dell'A.D.I. Associazione Detectives Italiani, poi confluita nella U.N.D. Unione Nazionale Detectives,  ha ripetutamente attivato iniziative in questo senso e, nel 1976, è stato convocato alla Commissione Interni della Camera dei Deputati, per un parere in merito alla Proposta di Legge MAGGIONI. Essa prevedeva, tra l'altro:  un esame di idoneità per accedere alla professione, dopo la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche (art. 5) o - in alternativa - l'aver svolto compiti "effettivi" di polizia giudiziaria per dieci anni (art. 6); il  periodo di "praticantato"; la incompatibilità con altre attività (art.8); il segreto professionale (art. 8 comma 7).

 

§    Nel luglio 2001 è stato presentato in Senato il Disegno di Legge n. 490 BETTAMIO, che dal maggio 2002 è in corso di esame in commissione.  Esso prevede l'istituzione dell'Ordine degli investigatori Privati, di  un consiglio nazionale e  tre consigli interregionali, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia. L'iscrizione all'Albo è subordinata a un periodo di pratica di due anni, a una prova di idoneità e al titolo di studio di scuola media superiore.

 

QUALE FUTURA DISCIPLINA?

 

§    Dall'ottobre 1989, con l'entrata in vigore del "nuovo" codice di procedura penale, è stata esplicitamente richiamata (art. 222 att. C.P.P.) la necessità di una " nuova disciplina sugli investigatori privati ". Intanto, è in dirittura d'arrivo il "codice deontologico" promosso dal garante della Privacy, le cui norme costituiranno metro di giudizio per le controversie davanti allo stesso garante e  all'Autorità Giudiziaria. In attesa di conoscere la sorte del Disegno di Legge in esame al Senato, ci auguriamo che l'importanza sociale acquisita negli anni dall'attività investigativa e la necessità di adeguamento alle norme comunitarie e alle nuove norme processuali, porti finalmente a una revisione dell'antiquata disciplina ancora vigente.

 

GLI INVESTIGATORI PRIVATI NEL PROCESSO PENALE

 

L’apporto investigativo del detective professionista è stato espressamente previsto dal codice di procedura penale, entrato in vigore nell'ottobre 1989, in quanto indispensabile al nuovo impianto processuale. L'art. 190 C.P.P.. stabilendo che: «Le prove sono ammesse a richiesta di parte» (e cioè della pubblica accusa o della difesa) ha introdotto  un principio eccezionalmente innovatore, tipico del sistema accusatorio, contrapposto al precedente modello inquisitorio, basato sull’iniziativa del giudice. Per assicurare la  parità fra accusa e difesa, al difensore è stata consentita una ricerca autonoma della prova e, nelle disposizioni di attuazione (art. 38 att. C.P.P., testo originario) è stato precisato che i difensori (e quando si parla di difensori, ci si riferisce naturalmente, oltre al difensore dell’imputato o dell’indagato, anche al rappresentante della parte civile, o del responsabile civile, o della persona civilmente obbligata per l’ammenda) possono svolgere investigazioni per ricercare ed individuale elementi di prova a favore del proprio assistito e  conferire con le persone che possono dare informazioni e tale attività "può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati".

 

IL SEGRETO PROFESSIONALE

 

§        Per svolgere tale compito, l'investigatore privato è stato equiparato al consulente tecnico ai fini dell'estensione dell'obbligo del segreto professionale (art. 200 C.P.P.). Con la recente riforma (Legge 397/2000)  le garanzie ex art.103 C.p.p., in tema di sequestri ed intercettazioni, sono state estese anche ai documenti, alle conversazioni ed alle comunicazioni degli investigatori privati e dei consulenti tecnici di cui la difesa si avvale.

 

LA LEGGE 397/2000

 

§    Anche prima del nuovo codice, ci si poteva rivolgere ad un detective per ricercare prove da utilizzare in giudizio, ma il loro valore processuale era limitato. Dopo l'ottobre 1989 e nonostante una prima riforma - nel 1995 -  le "indagini difensive" hanno stentato a decollare: per scarsa abitudine mentale, costi elevati,  assenza di una regolamentazione precisa delle modalità e dei poteri di indagine dei difensori.  Ora, l'attività investigativa difensiva è dettagliatamente regolata dai nuovi articoli e dalle modifiche al Codice di Procedura penale introdotte dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 397, entrata in vigore il 18.1.2001.

§    L'istituzionalizzazione del fascicolo delle indagini difensive e la possibilità di entrare in gioco fin dalla fase delle indagini preliminari daranno nuovo impulso alla raccolta di testimonianze e alle investigazioni che, se correttamente verbalizzate, assumono ora un decisivo valore probatorio.

 

LA RIFORMA DEL GRATUITO PATROCINIO

 

§    Una delle disparità tra accusa e difesa concerneva la non estensione delle norme sul gratuito patrocinio alle spese per le investigazioni private. La legge 30.7.1990 n. 217 sul gratuito patrocinio all’art. 4, nello stabilire che sono a carico dello Stato le spese della consulenza tecnica, escludeva espressamente quelle per gli investigatori privati, ancorché i medesimi fossero già stati parificati ai consulenti tecnici.

§    La palese incostituzionalità di questa norma, per evidente contrasto con gli articoli della Costituzione 3 (eguaglianza dei cittadini) e 24 (inviolabilità della difesa), è stata eliminata con la Legge 29 marzo 2001, n. 134 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001, che all'art. 9 stabilisce l'introduzione, nella Legge 30.7.1990, del nuovo Art. 9-bis. - (Nomina di consulenti, sostituti e investigatori) che consente al difensore "d'ufficio" la nomina di "un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d’appello ove ha sede il giudice competente per il fatto per cui si procede, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva».

 

IL RAPPORTO COL DIFENSORE

 

§        Grazie alla nuova disciplina delle indagini difensive, i rapporti tra investigatori privati e avvocati penalisti risulteranno sempre più frequenti.   Quanto alla sua qualificazione giuridica, secondo la dottrina il rapporto è un "contratto d'opera" di natura privatistica e prevede il diritto del difensore alla direzione delle indagini con l'indicazione espressa e specifica dell'oggetto di esse, nonché la possibilità di esonerare eventualmente l'investigatore dall'incarico conferito. La delibera del 16.1.2001  della Giunta delle Camere Penali, prevede che l'incarico agli investigatori privati e ai consulenti tecnici sia fatto per iscritto, con l'espressa indicazione  di attenersi alle leggi (incluse quelle in materia di "privacy"), di comunicare senza ritardo i risultati e solo al difensore o al suo sostituto, di rifiutare altri incarichi relativi o connessi alla stessa vicenda.

 

I "POOL" INVESTIGATIVI

 

§        Per indagini complesse od accertamenti che richiedano l'opera di più investigatori, l'incarico verrà affidato dal penalista a un "pool" di detectives autorizzati ex art. 222 att. C.p.p. , in quanto le Prefetture - limitatamente allo svolgimento dell'attività di ricerca e individuazione di prove ai fini della difesa penale - non legittimano terzi, anche dipendenti o collaboratori del titolare, all'esercizio della medesima attività, diversamente da quanto accade per le altre attività investigative di cui alla licenza ex art. 134 T.U.L.P.S.

 

LA RESPONSABILITA'  DELL'AVVOCATO

 

§        Sotto il profilo della responsabilità, per cautelarsi di fronte alla possibilità di rispondere per colpa, l'avvocato dovrà scegliere il professionista dell'investigazione tra coloro che offrono maggiori garanzie di serietà, professionalità e competenza, e fornire tutte le direttive utili a definire lo svolgimento dei compiti investigativi.

 

IL COLLOQUIO CON LA PERSONA INFORMATA SUI FATTI

 

§        Tra le attività  che il difensore può delegare all'investigatore privato è il colloquio con la persona informata sui fatti, come definitivamente sancito dall'art. 391 bis C.P.P.. Tuttavia, dopo aver previsto la facoltà dell'investigatore privato di ricercare persone in grado di fornire informazioni utili per la difesa, la norma stabilisce che  l'assunzione di informazioni può avvenire esclusivamente con un colloquio non documentato, riservando al difensore o al suo sostituto la facoltà di chiedere una dichiarazione scritta o di rendere informazioni da documentare  secondo le modalità previste dall’articolo 391 ter,  con la possibilità di avvalersi,   per la materiale redazione del verbale, di persone di loro fiducia (e quindi anche dell'investigatore).

 

I PROBLEMI APERTI

 

§    I diversi poteri e la diversa "autoritas" di cui godono Pubblici Ministeri e polizia giudiziaria da un lato e difensori e investigatori privati dall'altro, restano uno dei principali motivi di perplessità degli avvocati penalisti rispetto all'efficacia delle indagini difensive.

§    L'altro motivo sono i costi, spesso elevati. Nonostante la citata riforma del gratuito patrocinio, il "non abbiente" rimane in una condizione di effettiva disparità rispetto a chi può pagarsi i migliori professionisti, per tutto il tempo necessario a scandagliare ogni possibilità di ricerca.

§    Non aiuta la mancanza di un Albo e Ordine professionale degli investigatori che lascia nel "limbo" delle buone intenzioni la preparazione culturale, tecnico-giuridica dell'investigatore, e la vigilanza sul comportamento dei singoli - tra norme vecchissime e non più aderenti alla realtà - e "codici deontologici" affidati alle iniziative di associazioni di categoria non sempre rappresentative o a interventi  esterni  e limitati a specifici settori (come quello del Garante della Privacy che da tempo ha "ventilato" l'emanazione di un codice per gli investigatori).

 

 

PRIVACY E INVESTIGAZIONE PRIVATA

 

L'attività di "investigazione"  risponde a una ineliminabile esigenza di conoscenza del privato, ma nella società moderna le "informazioni" hanno acquisito una importanza e un valore economico tali e si sono così moltiplicati  gli strumenti di controllo potenzialmente lesivi  dell'intimità e dell'identità del singolo, da spingere l'Europa ad emanare delle precise direttive in materia di trattamento dei dati personali.

 

LA LEGGE 675/96

 

§      L'Italia è arrivata in ritardo rispetto ad altri Stati europei  nel recepire l’articolo 4 della Convenzione Europea di Strasburgo 108/81 e nel dare attuazione alla direttiva Comunitaria n.95/46/Ce dell’ottobre 1995 in materia di trattamento di dati personali e libera circolazione di tali dati. Ma,  con la Legge 695 del 31.12.1996 entrata in vigore l'8 maggio 1997,  è andata oltre le direttive comunitarie ed ha ampliato la tutela prevista a tutti i dati personali, prescindendo dalla loro inclusione e/o dalla loro destinazione ad essere inclusi in archivi informatizzati o manuali.

§        Questa estensione dell'ambito di applicazione della Legge 675/96 anche alla raccolta ed alla diffusione, a  scopo informativo o comunque di esplicazione di pensiero, di dati personali non strutturati in archivio né destinati ad esserlo "tende ad aggravare l'esposizione della normativa sul versante della legittimità costituzionale" come osservato in un decreto del 27.9.1999 del Tribunale Civile di Milano 1 Sezione.   

§        Ma, al di là delle considerazioni sul reale ambito di operatività della Legge 675/96, essa ha introdotto nella nostra cultura un diverso "sentire", rovesciando la prospettiva tradizionale della  piena libertà di circolazione delle informazioni fuori dagli ambiti di riservatezza protetti da norme specifiche.

 

IL DIRITTO ALLA PRIVACY

 

§      Questa Legge è apparsa come la consacrazione giuridica del cd. "diritto alla Privacy" come diritto alla riservatezza e all'intimità. A differenza dei paesi di diritto anglosassone, il nostro ordinamento giuridico aveva  considerato per molti anni quello alla riservatezza" più una aspirazione che un diritto vero e proprio, nonostante la Costituzione (agli artt. 13-14-15) garantisse rispettivamente l'inviolabilità della libertà personale, di domicilio ed epistolare.

§      Nel 1974  la Corte Costituzionale ha sancito l'inclusione, tra i diritti inviolabili dell'uomo, del diritto alla riservatezza e la esigenza di tutela è stata ribadita  dalla legge 8-4-1974 , titolata appunto:  "tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni".

 

I "LIMITI" DELL'ATTIVITA' INVESTIGATIVA PRIVATA

 

§    Già prima della Legge 675/96 le norme penali che delimitano la sfera di riservatezza  dell'individuo proteggevano dalle indagini altrui, vuoi anche dalla curiosità del singolo, e nell'attività di ricerca di informazioni su atti o fatti riguardanti la vita di relazione, l'investigatore privato non ha mai goduto di uno "statuto" particolare nè di poteri diversi da quelli di qualsiasi cittadino, a differenza della polizia giudiziaria la quale, in determinate circostanze, che devono essere previste per legge, può porre dei limiti alle libertà personali costituzionalmente garantite.

§    Anzi, in molti casi, se la fattispecie prevista dalla legge penale è commessa da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (analogamente a quando il reato è commesso da un pubblico ufficiale), la pena è aumentata e la procedibilità è d'ufficio.   Così l'art. 615-bis C.P. punisce chi si procura indebitamente, mediante strumenti di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini della vita privata svolgentesi nell'abitazione altrui  o in altri luoghi di privata dimora e nelle loro appartenenze.

§    Analogamente aggravate sono le pene per i reati di indebita presa di cognizione di comunicazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche ed anche la sola  installazione di apparecchiature atte ad intercettare, come previsto dagli  artt. 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexties C.P.; la violazione o sottrazione di corrispondenza  è punita dall'art. 616 C.P.

§        Ci sono poi le norme a tutela del "segreto": l'art.  618  C.P. (Rivelazione del contenuto di corrispondenza), 621 C.P. (rilevazione del contenuto di documenti segreti), 622 C.P. (Rivelazione di segreto professionale), 623 C.P. (rivelazione di segreti scientifici o industriali), intendendosi per corrispondenza anche quella telefonica, telematica o informatica e per documento anche ogni supporto informatico contenente dati, informazioni, programmi; l'art. 623-bis C.P. , infine estende la tutela relativa alle comunicazioni a qualsiasi trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati.

 

LA REGISTRAZIONE DI CONVERSAZIONI

 

§        Pacifica è l'illiceità delle intercettazioni di conversazioni "tra altre persone" anche se effettuate su apparecchio proprio e anche quando si tratti di congiunti e  la finalità sia la tutela di un proprio diritto.

§        L'illiceità anche della semplice "installazione" di apparecchiature atte ad intercettare è stata ribadita nel 2000 dalla Cassazione Penale  che ha respinto il ricorso di un marito condannato per "aver installato nella casa coniugale una apparecchiatura atta ad intercettare le telefonate della moglie" e giustificatosi dicendo di voler controllare il traffico telefonico a causa di telefonate anonime; 

§        Diverso  è il caso della registrazione di conversazioni da parte di uno degli interlocutori per il  quale  la Cassazione, anche recentemente (Sezione I, sentenza 21 marzo-24 aprile 2001 n. 16729 ) ha precisato che "La registrazione di conversazioni telefoniche, effettuata da parte di uno degli interlocutori, non rientra tra le intercettazioni telefoniche, non è sottoposta alle limitazioni e alle formalità proprie di queste ultime e ben può essere utilizzata per avvalorare le dichiarazioni testimoniali di chi l'ha effettuata, attenendo essa al momento della documentazione e della formazione della prova, e non già all'attività di ricerca dei mezzi di prova".

§    Il medesimo principio vale, in via generale,  per le videoregistrazioni di colloqui da parte di uno dei presenti, che non richiedono il necessario consenso del proprio interlocutore.

 

I TABULATI DELLE TELEFONATE

 

§        La legge sulla privacy permette all’abbonato di accedere ai dati di traffico sia in entrata sia in uscita dalle proprie utenze telefoniche, senza necessità di un’autorizzazione o di altro provvedimento giudiziario, con le modalità meglio precisate nel nuovo CODICE (in particolare all’art. 127, per le chiamate di disturbo).

§      Non è legittimo, invece, l’accesso diretto a dati relativi a utenze intestate a terzi, fuori dai casi e con le modalità previste dalla Legge.

 

LE E-MAIL

 

§        La tutela penale della segretezza della corrispondenza vale senz'altro, fra i documenti elettronici, sia  per le singole e-mail che, più in generale, per i messaggi che circolano, via Internet, nelle liste di posta elettronica e nelle newsgroup ad accesso limitato, che devono essere considerati come corrispondenza privata e in quanto tali non possono essere violati. Lo ha stabilito il Garante della Privacy affrontando il più ampio caso di una mailing list costituita su iniziativa di alcuni dipendenti di un'amministrazione con strumenti messi a disposizione dalla stessa amministrazione.

 

PEDINAMENTI E APPOSTAMENTI

 

§        Pedinamenti e appostamenti forniscono risultati spesso  determinanti ai fini delle indagini, essendo idonei  - mediante la diretta osservazione dei detectives che li effettuano -  a  provare situazioni, avvenimenti o comportamenti altrui; in quanto tali rappresentano un momento delicato dell'attività investigativa, dovendo garantire da una parte risultati concreti ai fini della tutela in sede giudiziale, dall'altra il rispetto dell'altrui sfera privata.

§        La Corte di Cassazione (Cass. pen., 14-6-1978) ha stabilito che il pedinamento puro e semplice, anche quando non risulta gradito a chi lo subisce, non integra in sè gli estremi del reato di molestia di cui all'art. 660 c.p.  Pertanto  i pedinamenti da parte dell'investigatore sono pienamente legittimi, purchè nella loro concreta esplicazione non arrivino ad  integrare gli estremi delle molestie (art. 660 C.P.), della violenza privata (art. 610 C.P.) o dell'interferenza illecita nella vita privata mediante strumenti di ripresa visiva o sonora (art. 615-bis C.P.).

§        Significativo il provvedimento n. 496/95 del G.I.P. di Modena che non ha ritenuto ravvisabili gli estremi del 615-bis C.P. nel documentare fotograficamente il comportamento di due persone postisi davanti alla finestra della loro abitazione con  le tapparelle sollevate; il P.M., nel richiedere l'archiviazione del procedimento, aveva argomentato dal fatto che era stata usata una normale macchina fotografica con teleobiettivo per documentare quanto era visibile all'esterno da ciascuno. Ponendosi in condizioni di essere visto "a occhio nudo" dall'esterno, implicitamente il titolare del diritto rinuncia ad esercitarlo "non potendo certo pretendere che l'occasionale passante, per tutelare il suo diritto alla riservatezza che evidentemente, in quello specifico momento, non ha inteso esercitare, debba voltarsi dall'altra parte o chiudere gli occhi per non vedere ciò che è perfettamente visibile" .

 

 

COSA E' CAMBIATO CON LA LEGGE 675/96

 

§         il principio generale è che per trattare i dati altrui occorre il consenso informato dell'interessato, ma è un  principio che gode di importanti  eccezioni:  anzitutto ogni cittadino ha, ed aveva anche prima, libertà di investigare, per qualsiasi ragione, anche per sola curiosità, entro i limiti stabiliti dalla legge. L'art. 3 della Legge 675/96 ha stabilito infatti che "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, semprechè i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione".

§      Inoltre, la necessità del consenso dell'interessato è stata esclusa (art. 12 e art. 20): per il trattamento, la comunicazione e diffusione di tutti i tipi di dati pubblici, conoscibili da chiunque, e di tutti  i dati relativi allo svolgimento delle attività economiche,  raccolti anche ai fini di informazione commerciale o di ricerche di mercato, nel rispetto della vigente normativa sul segreto aziendale e industriale; fra questi ultimi rientrano senz'altro le  informazioni relative alla solvibilità o allo stato di insolvenza di un'impresa, al pari di quelle riguardanti i crediti e i debiti, che possono essere utilizzati e divulgati anche senza il consenso delle società. Tra i casi particolari su cui si è pronunciato il Garante quello degli elenchi dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, o nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito superiore a determinate soglie a norma dell'art. 69 del D.P.R. n. 600/1973, norma che prevede inoltre espressamente la formazione, per ciascun Comune, di elenchi nominativi di tutti i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni. Gli elenchi devono essere depositati per un anno presso gli uffici delle imposte e presso le amministrazioni comunali ai fini della consultazione da parte di chiunque. Essendo, dunque, tali fonti destinate ad un'ampia pubblicità, la pubblicazione e la divulgazione di dati tratti da esse deve ritenersi lecita.

§    la necessità di consenso dell'interessato è esclusa anche per il trattamento necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative pre-contrattuali attivate su richiesta dell'interessato. 

 

 

LE INVESTIGAZIONI CON FINALITA’ DI TUTELA GIUDIZIALE

 

La  normativa sulla Privacy (Legge 675/96 e successive modificazioni) ha consacrato il ruolo degli investigatori privati quali "ausiliari" di giustizia. Non  solo in materia penale ma in tutti i casi in cui lo scopo delle investigazioni sia quello di far valere o difendere un diritto in giudizio, la legge sulla privacy ha previsto  significative eccezioni alla disciplina ordinaria, considerata la peculiare esigenza di tutela del diritto di difesa.

 

Dal 1 gennaio 2004 è in vigore il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) che ha riorganizzato tutta la materia, abrogando la Legge 675/96.

Per quanto concerne la materia delle investigazioni private resta sostanzialmente confermata la normativa previgente. In particolare:

 

§      il consenso dell’interessato al trattamento dei dati non è richiesto (art. 24) quando si tratti di dati pubblici (provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque)o  relativi allo svolgimento di attività economiche (purchè trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale) e, comunque, quando il trattamento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale (art. 24 1^comma, lettera F); in questo caso è consentito, senza consenso dell’interessato, anche il trasferimento all’estero dei dati in Paesi extra Unione Europea (art. 43).

§      anche i cd. Dati sensibili possono essere trattati nel corso delle investigazioni, senza dover chiedere il consenso all’interessato, quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (art.26 comma 4 lettera C).

§      in deroga al trattamento generale di cui all’art. 13  l’informativa all’interessato, quando i dati non sono raccolti presso di lui, non è dovuta  se i dati  sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (art. 13 comma 5).

§    I diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui all’art. 7 non può essere esercitato per il tempo in cui potrebbe derivarne pregiudizio allo svolgimento delle investigazioni (art. 8 2^ comma, lettera E e lettera   F)

 

Gli investigatori sono tra le categorie per le quali è stata prevista l’emanazione di un codice di deontologia e di buona condotta nel trattamento dei dati personali, promosso dal Garante (art.135).

 

 

AUTORIZZAZIONI DEL GARANTE PER LE INVESTIGAZIONI SULLO STATO DI SALUTE E LA VITA SESSUALE

 

§        L'articolo  22, comma 1, della  legge n. 675/1996, ha individuato come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, e ha stabilito, in via generale, che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare tali dati solo previa autorizzazione del Garante e con il consenso scritto degli interessati;

§        Per gli avvocati e i liberi professionisti è stata emanata l'Autorizzazione generale  n.4, mentre per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e i dati sessuali, gli investigatori privati sono i destinatari della Autorizzazione n.6 limitatamente alle investigazioni ai fini della difesa penale  e per quelle aventi lo scopo di far valere o difendere in sede giudiziale un diritto "di rango pari a quello dell'indagato"

§        Tra le condizioni cui è subordinata l'Autorizzazione vi sono: - la titolarità  della licenza Prefettizia prevista dall'art. 134 T.U.L.P.S. , - l'esistenza di un incarico scritto e motivato da parte di un difensore o del titolare del diritto, la fissazione di un  termine ragionevole di ultimazione delle indagini.

§        Non è necessario informare l'interessato dell'indagine (né, ovviamente chiedere il suo consenso)  se i dati non sono raccolti presso di lui, purchè il trattamento non duri più del tempo necessario ad esercitare il diritto e i dati non siano utilizzati per altri scopi.

 

 

AUTORIZZAZIONE DEL GARANTE PER LE INVESTIGAZIONI CONCERNENTI  DATI GIUDIZIARI

 

§        L'Autorizzazione n. 7 , confermando le precedenti,  ha incluso  gli investigatori privati tra i soggetti  che, a diverso titolo, possono trattare i dati personali idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari indicati nell'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, cioè quelli iscritti nel Casellario Giudiziale.

§      E' stato ribadito anche che gli investigatori privati possono continuare ad accedere al registro delle sentenze, sia civili sia penali, in base alle norme processuali. Un agenzia di investigazioni si è rivolta al Garante per lamentare il fatto che un tribunale ha negato, in nome della privacy, l'accesso al "registro repertorio" nel quale vengono annotate le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziari, tenuto presso la cancelleria degli uffici giudiziari.Il Garante ha precisato più volte che l'applicabilità della legge n. 675 del 1996 non comporta necessariamente un regime di assoluta riservatezza dei dati, in quanto occorre verificare di volta in volta se sussistono altri interessi meritevoli di tutela, disciplinati da disposizioni di legge o di regolamento.In questo senso, fra le norme non abrogate dalla legge sulla riservatezza dei dati sono ricomprese quelle che regolano la conoscibilità e il rilascio di copie di atti processuali e di altri atti e registri, tenuti presso uffici giudiziari in base al codice di procedura penale e ad altre norme processuali vigenti.
La richiesta di consultazione da parte di istituti di investigazione privata e l'eventuale richiesta di copie
possono, pertanto, essere esaminate alla luce di queste norme processuali senza che la privacy possa, di per se stessa, essere considerata al riguardo come un fattore preclusivo.

 

LA TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

 

LE INVESTIGAZIONI SUI DIPENDENTI

 

La possibilità, per il datore di lavoro, di effettuare indagini sui dipendenti infedeli o assenteisti  a mezzo di investigatori privati è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza e la finalità di tutela giudiziale di siffatte investigazioni consente che vengano effettuate con le esenzioni previste dalla Legge 675/96, senza informare il dipendente.

§        Non è vietato all'imprenditore di verificare il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione (Cassazione, Sez. Lavoro, 18 febbraio 1997, n. 1455). E' consentita la verifica circa l'eventuale realizzazione di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività  lavorativa (Cassazione Sez. Lavoro 9 giugno 1989 n. 2813) e non è vietato il ricorso alla collaborazione di investigatori privat, in considerazione della libertà della difesa privata e in mancanza di espliciti rilievi al riguardo (Cassazione, Sez. Lavoro, 17 ottobre 1998, n. 10313).

§        I limiti delle investigazioni sono  fissati dagli articoli 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori che vietano l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori e le indagini "sulle opinioni politiche, religiose o sindacali  del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore". L'art. 2 Statuto dei lavoratori non vieta, infatti, che la tutela del patrimonio aziendale sia esercitata dal datore di lavoro direttamente o a mezzo terzi e l'art. 3 vieta il controllo occulto sull'attività lavorativa dei dipendenti e non l'accertamento di comportamenti contrari ai doveri del prestatore di lavoro (Pretura Milano 23.4.1986).

§        "Le norme poste dagli art. 2 e 3 L. 20 maggio 1970 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell'ambito dell'azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa), non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 C.C, di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica , l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all'art. 4, stessa L. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato); sono pertanto legittimi, in quanto estranei alla previsione delle suddette norme, i controlli posti in essere dai dipendenti di un'agenzia investigativa, i quali operando come normali clienti di un esercizio commerciale e non esercitando potere alcuno di vigilanza e di controllo, verifichino l'eventuale appropriazione di denaro (ammanchi di cassa)" (Cass. Sez. Lav. 23.8.1996, 7776) 

§        "Può quindi affermarsi la legittimità del controllo occulto su quelle prestazioni lavorative il cui inadempimento integra gli estremi dell'illecito" (Cass. 9836/1995).

§        Sullo svolgimento di attività "in concorrenza" durante l'orario di lavoro: "Gli artt. 2 e 3 Statuto dei Lavoratori non possono trovare applicazione nelle ipotesi di realizzazione, da parte dei lavoratori, di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa, pur se commessi nel corso di essa. L'attività lavorativa prestata a favore di un altro soggetto, concorrente del datore di lavoro, costituisce una violazione dell'obbligo di fedeltà, che non è rilevante sotto il profilo penale se  è compiuta fuori dal normale orario di lavoro mentre integra gli estremi del delitto di truffa se è esercitata da parte di un soggetto che lucra la retribuzione fingendo di svolgere il lavoro che gli è stato affidato" (Cassazione sez. Lavoro n. 14383 del 3.11.2000).

§        Sul controllo, effettuato all'esterno dell'azienda,  sul dipendente che ozia anziché lavorare: "Pienamente conforme a diritto appare dunque la sentenza impugnata, in quanto ha ritenuto lecito il ricorso a investigatori privati al fine di verificare come il P. impiegava il tempo trascorso fuori dalla sede della Banca, e perché non ricadente nell'ambito del divieto di cui al richiamato art. 2, e perché finalizzato a verificare comportamenti che ben potevano integrare il delitto di truffa". (Cassazione, Sez. Lavoro n. 5629 del 5 maggio 2000)

§        Sul versante della privacy si riporta un provvedimento del Garante del novembre 2000 pubblicata sulla news-letter 8-14 gennaio  2001 che ribadisce come non viola le norme sulla privacy l’investigatore privato che, nel rispetto delle leggi e in base ad un preciso incarico, raccoglie informazioni utili alle indagini. Il Garante ha respinto il ricorso di un dipendente licenziato, che gli chiedeva di accertare se il trattamento di dati effettuato dai suoi datori di lavoro fosse lecito e corretto. Il dubbio si riferiva alle indagini di un investigatore che, per conto della sua società, era riuscito ad accertare l'insussistenza della patologia da lui addotta per giustificare i periodi di assenza. L'Autorità ha osservato che l'uso di informazioni al fine di far valere un diritto in sede giudiziaria è lecito. L'investigatore incaricato dal legale della società aveva raccolto e trasmesso alcuni dati personali del dipendente (fotografie, annotazioni sugli spostamenti, orari ecc.) risultati utili a dimostrare in giudizio l'inesistenza della malattia. Alcuni occasionali riferimenti a familiari presenti , durante gli spostamenti dell'interessato o altri particolari o comportamenti (es. autovetture guidate), che si potrebbero desumere dalle fotografie riprese a distanza o dalle annotazioni dell'investigatore, non sono stati ritenuti eccedenti , rispetto alla finalità di provare che il dipendente fosse in grado di svolgere una normale vita di relazione, nonché di riprendere l'attività lavorativa.

 

INVESTIGAZIONI  SU CONTRAFFAZIONI E VIOLAZIONI DI MARCHI E BREVETTI

§        L'opera di ausilio degli investigatori privati nella lotta all'immissione in commercio di merci contraffatte o usurpative è una realtà da molti anni e richiede anche conoscenze adeguate, per la parte di competenza,  della complessa normativa concernente la materia.

§        Accanto alle ipotesi tradizionali, la Legge 18 agosto 2000 n. 248 recante "nuove norme di tutela del diritto d'autore" ha introdotto norme specificatamente rivolte contro la pirateria e le duplicazioni illecite, anche delle opere a stampa, mentre  fenomeni nuovi sono sorti, legati al mondo del web come il "domain grabbing", diffusa pratica contraffattoria consistente nella appropriazione di marchi e segni distintivi altrui come nomi a dominio, al solo scopo di ricavarne un ingiusto profitto.

§        Sono tutti possibili campi di intervento dell'investigatore privato per la sua opera di ausilio, nel ricercare elementi a sostegno della domanda di tutela dei diritti violati, non solo dinanzi alle autorità penali, ma altresì civili ed amministrative  od arbitrali.

 

INVESTIGAZIONI  SU SOTTRAZIONI DI DATI E FUGA DI NOTIZIE

 

§        Sempre più  le informazioni equivalgono a denaro e potere. Le attività investigative richieste al verificarsi di una intrusione, di una fuga di notizie, di sottrazioni e manipolazioni di dati, cercano di  ricostruire percorsi e modalità seguiti dai cd.criminali informatici (esterni o interni all’azienda) evidenziando "punti deboli" nei sistemi informatici e nei protocolli aziendali. La misura del potenziale dannoso di simili eventi deve tener conto anche delle disposizioni introdotte dalle Legge 675/96 (e confermate dal recente CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI al titolo V, art. 31 e seguenti) che ha introdotto l'obbligo di adottare idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di perdita o distruzione, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito dei dati. L’omessa adozione delle misure di sicurezza è sanzionata penalmente.

§        Inoltre, il responsabile è tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell’art.2050 del Codice Civile il che significa che la legge 675/96 ha considerato il trattamento dei dati alla stregua di una “attività pericolosa” e ha presunto l’esistenza di una responsabilità: tocca al soggetto provare di non aver potuto evitare il danno e, secondo la giurisprudenza in materia, non è sufficiente la prova negativa di non aver violato norme di legge o di comune prudenza, ma è necessaria la prova positiva di aver impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l’evento dannoso.

 

BONIFICHE TELEFONICHE, INFORMATICHE, AMBIENTALI

§        E' in aumento la richiesta di attività di prevenzione, volte ad accertare l'esistenza di apparecchiature illecite idonee ad intercettare conversazioni e comunicazioni sia all'interno (sale riunioni, uffici direzionali) che all'esterno dell'azienda (autovetture, abitazioni dei dirigenti), cui spesso si affianca una attività di consulenza volta ad evitare che  disattenzioni, negligenze o semplice ingenuità possano determinare costi altissimi per l'azienda, in barba ai più moderni sistemi di sicurezza installati.

 

CONSULENZA E ASSISTENZA

§        la richiesta di figure professionali in questo campo è aumentata parallelamente all'incremento di furti interni, truffe, frodi, estorsioni, spionaggio industriale fino ai sabotaggi e al terrorismo economico (con attentati, sequestri, minacce nei confronti di dirigenti). Sono state create strutture aziendali interne preposte a gestire il problema “sicurezza” nella quotidianità e si ricorre a consulenti esterni per elaborare piani generali e controllare il corretto e adeguato funzionamento di quelli esistenti.

§        L'apporto dell'investigatore, per quanto di sua competenza, può essere determinante: oltre a competenze tecniche specifiche e continuamente aggiornate (per “testare” i sistemi anti-intrusione, le eventuali debolezze nelle barriere fisiche e nel controllo eccessi, l’efficacia degli impianti di sorveglianza interna e della qualità delle procedure operative, l’adeguatezza dei sistemi di sicurezza informatica, la protezione dei sistemi di comunicazione interni ed esterni da violazioni e intercettazioni), a conoscenze giuridiche (per valutare impianti e procedure alla luce delle norme esistenti, particolarmente quelle a tutela dei lavoratori e della privacy in generale,  occorrono conoscenze psicologiche e umane, per individuare persone e comportamenti a rischio. A queste caratteristiche si devono aggiungere l’assoluta indipendenza e obbiettività di valutazione e l’ancor più assoluta integrità.

 

 

INDAGINI ECONOMICHE

 

Chiarita così — si ritiene a sufficienza — la precisa collocazione del detective nella società, anche sotto il profilo giuridico, e ricondotta la sua figura nei limiti della realtà, in contrasto con l’alone di favola conferitogli da certa letteratura, si può dare inizio ad un esame approfondito del suo lavoro. Qual’è il «lavoro» del detective? Quello di INVESTIGARE. Il termine è generale, ma non generico. Di fatto, il lavoro di investigazione può essere suddiviso in due grandi classificazioni: l’indagine e l’inchiesta.

   L’INDAGINE spazia in una nutrita gamma di settori e di scopi, richiede un lavoro di verifica e di accertamento, ufficiale ed ufficioso, l’esame di fatti, di dati, di situazioni, di rapporti, di comportamenti, allo scopo di raggiungere un ragionevole grado di conoscenza di una realtà, sulla quale poi la persona,  l’ente o l’azienda interessata potrà decidere di fare o non fare un’azione, di concedere o non concedere qualcosa, o stabilire comunque una propria linea di condotta. L’indagine naturalmente richiede contemporaneamente l’opera dell’elemento umano e l’utilizzazione di mezzi meccanici e tutte le cognizioni e le esperienze necessarie per il raggiungimento dei fini così genericamente accennati.

   L’INCHIESTA, oltre a comportare — solitamente in via preliminare — molte delle operazioni proprie dell’indagine, è in genere di prevalente competenza dell’elemento umano, professionalmente capace e maturo di esperienza, che possa giungere — con l’ausilio, quando occorra, di attrezzature, apparecchiature ed accorgimenti speciali — a fornire al cliente committente la ricostruzione, la spiegazione e, possibilmente, la documentazione dello svolgersi di certi fatti e della identità di responsabili; dei metodi, dei tramiti e della misura di certi «fenomeni» che hanno determinato l’inchiesta stessa, ecc.

   I tipi di indagine più noti sono: l’indagine commerciale, l’indagine per assunzione di personale dipendente o per la conclusione di accordi con altri collaboratori; le indagini personali; la sorveglianza e gli appostamenti per avere la visione diretta del comportamento delle persone o di fatti e circostanze che possano interessare la sicurezza aziendale, la integrità e la sicurezza del patrimonio (materiale e morale) delle persone e delle famiglie; la ricerca di documentazioni, di beni, di persone.

 

L’indagine commerciale

 

Nella concezione comune del pubblico, questa è la parte più semplice e «facile» del lavoro degli investigatori. La verità è che essa non è né facile né semplice, ma è vero che, infatti, sotto certi aspetti, essa costituisce una «base fondamentale» dell’attività informativa, non soltanto per ragioni «quantitative» (essendone elevata la «richiesta» sul mercato), ma soprattutto perché — pur restando «il primo gradino» professionale, essa contribuisce sostanzialmente a «formare» la mentalità del detective e a dargli una efficienza ed uno scrupolo professionali, in quanto richiede ORDINE, METICOLOSITÀ, PRECISIONE, SPIRITO DI OSSERVAZIONE, DILIGENZA, COGNIZIONE DI NORME GIURIDICHE, di USI COMMERCIALI, di SITUAZIONI DI MERCATO e tante altre qualità; in altri termini, anche per la indagine commerciale NON è concepibile l’improvvisazione.

 

   L’indagine commerciale propriamente detta ha lo scopo di stabilire se ad un’azienda possa essere concessa una fornitura di merce, di materie prime, di servizi, finanziamenti e per combinazioni d’affari in genere. Il committente può essere anche un privato che intenda verificare la solidità di una impresa prima di stipulare, ad esempio, l'acquisto di un appartamento o un contratto di lavoro. Quindi, essa viene fornita esclusivamente su ditte o società, giuridicamente esistenti, ma non su persone fisiche (salva l’unica eccezione, del resto logica, per la quale le indagini commerciali vengono fornite anche su privati, ma solo alle aziende che notoriamente e sistematicamente praticano le vendite a rate a privati). A rigore, l’eccezione può essere estesa al caso di indagini su privati, per la concessione di appartamenti  di abitazione in locazione, per prestiti o finanziamenti in genere.

 

   Perché l’indagine commerciale risponda sostanzialmente al suo scopo di garantire ragionevolmente dai comuni rischi il committente che intende concedere il «fido», essa DEVE avere accertato in modo incontrovertibile ALMENO i seguenti dati: - posizione ufficiale dell’azienda (e quindi la sua giuridica «esistenza»), con la sua forma legale, l’identità del o dei responsabili, l’oggetto ufficiale dell’attività, la sede legale e le eventuali sedi operative, il capitale (per le società), gli eventuali procuratori;- l’esistenza o meno di eventuali insolvenze cambiarie o di altri casi di ufficiale inadempienza (protesti di cambiali, assegni o tratte accettate; ingiunzioni di pagamento; pignoramenti mobiliari od immobiliari; concordati preventivi; amministrazioni controllate; precedenti dissesti o fallimenti).

 

   Verificati i dati ufficiali di cui sopra, necessita indagare sulla importanza e dimensione effettiva dell’azienda; sulla entità approssimata della produzione (o del giro di affari); sulla consistenza del capitale effettivamente investito in impianti, macchinari, attrezzature e scorte (sempre in via approssimativa); sulla sufficienza o meno delle disponibilità liquide; sulle «abitudini di pagamento» dell’azienda; sulla reputazione goduta sulla piazza dall’azienda stessa e dai suoi esponenti responsabili, al riguardo della capacità, efficienza, correttezza commerciale, ecc., raccogliendo — e poi vagliando adeguatamente — ogni e qualsiasi notizia che possa direttamente o indirettamente essere utile per il più realistico «panorama» aziendale.

 

LE FONTI

 

Gl’istituti, o agenzie, che forniscono le indagini commerciali, attingono a fonti ufficiali e non, quali:

–   Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, presso le quali, per ciascuna provincia, esiste il Registro delle Imprese (R.I.), istituito dalla L.580/1993 e successivo D.P.R. n. 581/1995, contenente i dati pubblici di tutti gli operatori economici per legge tenuti ad iscriversi ad esso.

–       «Elenchi Ufficiali dei Protesti Cambiari» che, in forza della Legge 12 febbr. 1955, n. 77, sono pubblicati quindicinalmente da ciascuna Camera di Commercio e che offrono provvidenzialmente un dato di fatto di estrema importanza, per venire a conoscere l’esistenza di episodi d’insolvenza, da considerare specificamente indicativi ai fini del fido; gli elenchi cartacei saranno sostituiti dal nuovo "registro informatico dei protesti" (decreto 9 agosto 2000, n. 316 con cui é stato adottato il "Regolamento" previsto dell'art. 3-bis del decreto-legge l8 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480).

–   banche dati specializzate che forniscono visure ordinarie e storiche dal Registro Imprese, elenchi dei soci e delle relative quote sociali, denunciate annualmente dalle società presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di appartenenza (L. 310/93), dati e indicazioni sui soci, nuove costituzioni di società, bilanci di società di capitali, trascrizioni debitorie, procedure fallimentari e concorsuali,  ecc.;

–   operatori commerciali o finanziari in grado (o disposti) di fornire notizie e giudizi, scegliendoli fra quelli del medesimo settore o di settori affini, o fra quelli di settori, diversi, ma operanti «topograficamente» vicini, nonché ad ogni adatto altro «osservatore di ambiente», in grado di conoscere, sulla vita dell’azienda sotto esame, fatti, avvenimenti o circostanze significativi;

–   con certe limitazioni, anche ai fornitori ed ai clienti della medesima azienda sotto esame;

 

l’intervista diretta

 

Fra gli operatori economici, siano soggetti attivi (richiedenti-committenti) o passivi (aziende in esame), è sempre esistita ed ancora sussiste la disapprovazione per l’INTERVISTA DIRETTA, che gli investigatori adottano in molti casi nel corso della loro indagine. Questa disapprovazione trova una logica motivazione: i committenti temono che l’investigatore — e per esso l’Istituto di informazioni — si lasci trarre in inganno da quanto viene «direttamente dichiarato» dai responsabili dell’azienda presa in esame, FALSANDO quindi la vera realtà dell’azienda, che ovviamente gl’interessati tendono a far passare sempre per buona; molti degli esponenti dell’azienda in esame, invece, di fronte all’intervista diretta, considerano quella dell’investigatore UNA INDISCRETA INTRUSIONE negli affari loro. Questa mentalità deve venir mutata. La verità è tutt’altra, perché l’intervista diretta ha i suoi scopi e le sue utilità ben precise.

 

   L’investigatore che è sempre un elemento con grande esperienza — anche soltanto pratica — di «osservatore», nel visitare l’azienda sulla quale sta effettuando indagini, ha modo anzitutto di «vedere» materialmente l’azienda non soltanto nella sua consistenza esteriore, ma anche nella sua «atmosfera». Nella conversazione che egli instaura, si limiterà a chiedere notizie e conferme di ordine generale, e mai riservate, in quanto rilevabili ufficialmente altrove ed ottenibili facilmente da altre fonti: non chiederà certamente né di «esaminare la contabilità», né confidenze sull’entità dei profitti, o su altri fatti riservati! La presenza in luogo, però, consente all’investigatore di raccogliere impressioni e di formarsi delle convinzioni (attendibili, trattandosi di un «tecnico») sullo stato di accuratezza o di trasandatezza degli impianti e dei locali, sull’ordine o disordine degli uffici o dell’amministrazione, sul dinamismo e sull’attenzione (o sulla svogliatezza o l’ozio) del personale occupato e, perché no, anche sugli «umori» dei dipendenti. TUTTI questi elementi, che probabilmente non potrebbero essere considerati come specificatamente «indicativi», lo sono moltissimo, se considerati nel loro insieme. Quindi, l’intervista diretta non dovrebbe mai essere osteggiata o proibita dai committenti, in quanto essa, FATTA AD INTEGRAZIONE di tutte le altre indagini, vien fatta soprattutto nel suo interesse, perché il giudizio finale che ne risulterà sarà indubbiamente il più aderente possibile alla realtà.

 

   La disapprovazione dell’altra «parte», e cioè dell’azienda che è oggetto dell’indagine, non ha peraltro una giustificazione. Quando un’attività ha un andamento regolare ed ordinato e quando nell’azienda NULLA avviene che possa ingenerare diffidenza e discredito fra i fornitori e comunque nell’ambiente, non esiste motivo per opporsi ad una discreta indagine locale. Nessuno può illudersi che un fornitore, richiesto di un fido, magari considerevole, NON prenda le sue ragionevoli precauzioni e non richieda informazioni. La pratica è consuetudinaria, GENERALE e notoria a tutti, quindi nessuno, nel mondo degli affari in genere, deve meravigliarsene e tanto meno indispettirsene.

 

REDAZIONE DEL RAPPORTO INFORMATIVO

 

Ciascun Istituto, come è logico, ha un «proprio» modo di presentare al suo cliente il risultato della indagine commerciale, ma il «rapporto» deve in ogni caso avere un’impostazione razionale e sistematica, che ne renda agevole la lettura e l’interpretazione a chi deve esaminarlo. È indispensabile che, nel rapporto, ogni dato od elemento di notizia, od ogni «gruppo» omogeneo di dati e notizie, abbia una collocazione costante. Compilare un rapporto informativo commerciale NON è affatto facile. Al di fuori da certi casi di leggerezza ed improvvisazione, il redattore di rapporti informativi commerciali è, nel suo genere, uno «specialista» che non può mancare di certe qualità ed esperienze, quali l’abilità di scrivere in una lingua, non certo fiorita od elegante, ma CONCISA e TECNICAMENTE PRECISA, usando esclusivamente termini dal significato ben definito, anche giuridicamente; riportando dati, date, cifre e nomi sempre ben controllati; non trascurando anche il minimo elemento di notizia fornito dagli investigatori, anche quando apparentemente esso potrebbe esser considerato una «quisquilia», priva di pratica utilità al fini del giudizio.

 

   Il redattore non deve limitarsi a trascrivere i dati e le notizie annotati dall’investigatore, curandone solo l’esattezza: questa è solo una parte del suo compito. È affidato proprio al redattore qualificato il compito di INTERPRETARE E VALUTARE, nel complesso, i singoli elementi dell’indagine, avvalendosene, prima per formulare il giudizio finale, poi per illustrare — sia pure brevemente — i motivi per i quali, a volte, viene rilasciato un giudizio apparentemente in contrasto con la descrizione generale dell’azienda.

In un certo senso, il redattore, con il suo lavoro abile, intelligente e coscienzioso, «valorizza», esponendo adeguatamente ed in modo professionalmente valido e gradevole, il lavoro svolto da coloro — investigatori, archivisti ed altri impiegati e collaboratori — che hanno concorso al completamento dell’indagine, presentando alla clientela un risultato «coordinato» e responsabile.

 

LA RESPONSABILITA’ DELL’ISTITUTO INVESTIGATIVO

 

Al presente, l’inconveniente accade sempre più raramente, ma in passato avveniva con una certa frequenza che, magari in buona fede, un fornitore che avesse riportato una perdita, per l’insolvenza o comunque per l’inadempienza di un suo cliente, sul quale aveva ottenuto referenze favorevoli al fido, cercasse di coinvolgere la RESPONSABILITÀ dell’istituto che aveva fornito le informazioni favorevoli, rivalendosi su di esso per i danni subiti.

 

   Naturalmente — e la cosa è anche intuitiva — nella fornitura di un’indagine commerciale, NON può essere implicata una responsabilità «reale» con l’obbligo — per l’investigatore — di rifondere al proprio cliente il danno che questi abbia riportato, in conseguenza delle informazioni ottenute. Dunque, bene ha fatto la Giurisprudenza a stabilire il principio della «non responsabilità», quando non sussista malafede, o grave negligenza. Pertanto, gli istituti di informazione ed investigazione possono essere citati in giudizio e sentirsi condannare alla rifusione del danno solo nel caso che essi, nel fornire informazioni favorevoli su un’azienda insolvente, siano stati «convinti» in malafede (e in tal caso la «prova» compete al promotore della causa), o si siano resi colpevoli di «negligenza grave», e cioè per aver trascurato di rilevare o verificare certi fatti negativi, che invece erano «palesi» o facilmente accertabili. Occorre che l'agente abbia esaminato, controllato e verificato in termini di adeguata serietà professionale la notizia in rapporto all'affidabilità della relativa fonte d'informazione, rimanendo vittima di un errore involontario.

 

INDAGINI PER RECUPERO DI CREDITI

 

Quando il fornitore che ha concesso un fido si trova di fronte a difficoltà di incassare il suo credito, o se ha motivo di temere che l’azienda debitrice non possa più far fronte agli impegni, è logico che egli pensi a tutelare i propri interessi, disponendo le azioni giudiziarie che sono abituali in simili casi (ingiunzioni di pagamento, pignoramenti, sequestri), ma, per evitare il rischio di aggravare il proprio danno, con l’esborso di spese ed onorari giudiziari e legali, nel caso che l’azienda debitrice si riveli «insolvibile» oltre che insolvente, egli prima di inziare gli «atti», richiederà per l’appunto un’indagine «per recupero credito».

Alla medesima indagine ricorrerà chiunque debba rivalersi giudizialmente verso un'azienda o un privato per il recupero di un credito già esigibile od anche per valutare l'opportunità di provvedimenti cautelari.

 

   Questa indagine, nel complesso, riguarda tutti i dati, le notizie, le descrizioni, le verifiche e gli accertamenti che sono propri della normale indagine commerciale, ma approfondisce in modo particolare la parte che riguarda la CONSISTENZA DELL’ATTIVO, e cioè l’esistenza, natura, ubicazione e valore indicativo di ogni e qualsiasi «bene» di proprietà del soggetto, dell’azienda o dei suoi esponenti personalmente responsabili in modo illimitato (titolari, soci di fatto o in nome collettivo, soci accomandatari), beni che possono essere: proprietà immobiliari, impianti e macchinari, attrezzature, stocks di materie prime o di merci, mobili e macchine da ufficio, arredamenti di qualche valore, automezzi ecc., che siano al caso sequestrabili con legittimo procedimento giudiziario. Ovviamente, nel caso vengano segnalati beni immobili, l’indagine verrà completata con i rilievi ipotecari e catastali, per accertarne preventivamente l’esatta «intestazione» e gli eventuali gravami ipotecari. Per i macchinari, si cercherà di stabilire se essi siano al caso gravati da «riservato dominio» del fornitore non ancora pagato. Nelle conclusioni, il rapporto che viene compilato ad esaurimento delle indagini e delle verifiche, indicherà al richiedente interessato quali prospettive egli abbia di recuperare il suo credito con un procedimento giudiziario, indicando altresì quei beni — se esistenti — che, per la loro consistenza o natura, sia più agevole sottoporre a sequestro, con le maggiori probabilità di ricavarne la copertura del credito e delle spese.

 

RINTRACCIO DI DEBITORI

 

Avviene con una certa frequenza che il o i responsabili di una azienda in difficoltà, nell’impossibilità (o nella cattiva volontà) di far fronte agli impegni, cerchino di evitare pressioni dei creditori od atti giudiziari, TRASFERENDO l’attività altrove e rendendosi anche personalmente irreperibili. Il creditore, dunque, in questo caso oltre che della  già descritta indagine commerciale «per recupero credito», necessita di conoscere l’ubicazione della nuova sede aziendale o del nuovo effettivo domicilio del o dei responsabili, in modo che, se dovessero essere disposti atti giudiziari, questi possano essere legalmente e validamente «notificati», mentre occorre conoscere anche — e questo è essenziale — DOVE si trovino i beni da sequestrare.

 

   Questa indagine, quindi, oltre ad occuparsi di TUTTI gli elementi che sono propri dell’indagine per recupero crediti, deve esser svolta in modo da poter stabilire se e dove l’attività, non più reperibile all’indirizzo noto, continui di fatto; se l’azienda debitrice, o comunque il debitore, sia ancora in possesso dei beni, dei macchinari, delle attrezzature, delle merci, degli automezzi, ecc., o se li abbia in qualche modo alienati. È intuitivo come questa parte specifica dell’indagine presenti difficoltà sensibili, in quanto occorre presumere che, quando un debitore «si trasferisce» altrove a causa delle sue difficoltà (o della volontà di non pagare), cercherà di porre in atto tutti gli accorgimenti per ostacolare il proprio rintraccio e sottrarsi alle ricerche. Gli istituti di investigazione e di informazione, naturalmente, anche se non ci si deve attendere che «facciano miracoli» in tal senso, purtuttavia sono I SOLI che abbiano ottime probabilità di successo nella ricerca, sia per la specifica esperienza, sia perché possono far ricorso a particolari accorgimenti e «scaltrezze professionali», non familiari al profano od al creditore interessato.

 

INDAGINI PATRIMONIALI E REDDITUALI

 

Accertamenti e indagini riguardanti la situazione ECONOMICA personale, particolarmente sotto il profilo patrimoniale e reddituale, possono essere richieste in sede di divisioni, separazioni personali, successioni.

   Si cerca di individuare, localizzare e per quanto possibile valutare tutti gli elementi PATRIMONIALI, se ne esistono (beni immobili di proprietà o dei quali il soggetto è «erede presuntivo»; beni mobili notoriamente posseduti e da considerarsi di valore consistente, quali quadri d’autore, oggetti antichi di pregio, arredi di lusso, tappeti autentici, gioielli, automezzi e simili; investimenti finanziari accertabili, quali titoli, compartecipazioni, ecc.; eventuali cavalli, quote in scuderie o in altre imprese a sfondo sportivo, con investimento consistente di mezzi; natanti da diporto), e quindi di calcolare in modo approssimativo quello che può essere il REDDITO ANNUO complessivo, cumulando retribuzioni di lavoro, assegni fissi eventualmente percepiti a qualunque titolo, redditi di investimenti produttivi e rendite di capitale. Naturalmente, viene sempre verificato accuratamente se al nome del soggetto siano mai state registrate insolvenze di cambiali o assegni, oppure altre inadempienze ufficiali di qualunque natura.

 

Subito dopo la situazione economica e finanziaria, l’indagine si occupa dell’EFFETTIVO TENORE DI VITA, sia nell’ambiente domestico (viva o non viva il soggetto in seno alla famiglia), sia al di fuori di esso, in base alle notizie che possono essere raccolte dagli investigatori negli ambienti più o meno abitualmente frequentati, cercando poi di stabilire se e fino a qual punto il tenore di vita riscontrato corrisponda ragionevolmente alla effettiva situazione economica e finanziaria, emergente dalle indagini già effettuate su quel punto specifico, se il soggetto usa contrarre debiti, ecc.

 

APPOSTAMENTI E SORVEGLIANZE

 

Questi servizi vengono richiesti, dagli aventi causa, per svariati motivi, fra i quali però i più ricorrenti sono riportabili a due «gruppi»:

–   verifica e constatazione del comportamento personale di una o più persone, per ragioni unicamente coniugali, familiari, sociali (e quindi solitamente riguardano il coniuge, i figli, i parenti o conviventi in genere);

–   verifica e constatazione delle azioni di collaboratori, dipendenti, agenti, ai fini di stabilirne la fedeltà, l’efficienza, l’assenza di rapporti, collegamenti o di comportamenti che in qualche modo possano arrecare nocumento agl’interessi dell’azienda per la quale operano.

Il detective, per poter stabilire e riferire agli aventi legittima causa FATTI COMUNQUE INCONTROVERTIBILI, in quanto DIRETTAMENTE OSSERVATI, deve ovviamente mettersi in condizione, per l’appunto, di VEDERE con i suoi occhi (e con quelli dei suoi collaboratori che poi, al bisogno, dovranno RENDERNE TESTIMONIANZA ANCHE IN SEDE GIUDIZIARIA). Da qui, la necessità e la liceità del «pedinamento», ove questo si limiti al solo tempo ed ai soli luoghi indispensabili per il raggiungimento delle «certezze» che si vogliono stabilire, ed ove il servizio venga effettuato in modo tale da non ARRECARE MOLESTIA alla persona od alle persone che sono oggetto di sorveglianza.

Data la delicatezza dell'attività, occorre aver  la massima cura di uniformarsi a TUTTE le norme che la regolano, sia a quelle giuridiche, che a quelle professionali, umane e di «interesse», per la salvaguardia di TUTTE le «parti»: del cliente committente; della persona o persone o degli enti od aziende sui quali la sorveglianza deve essere esercitata; della legge; degli eventuali «terzi», ed infine, beninteso, dello stesso detective.

 

IL MANDATO

 

La prima norma da seguire, senza eccezioni, è quella di NON iniziare alcuna operazione, se non sia stato compilato e sottoscritto un regolare MANDATO, sul quale sia fatta esplicita e precisa menzione dei seguenti dati essenziali:

–   cognome e nome (quando possibile, con indicazione del luogo e data di nascita) della persona sulla quale la sorveglianza dovrà essere esercitata. Se il servizio riguarda un’azienda, verrà indicata la denominazione commerciale o la ragione sociale. Più in entrambi i casi, l’indirizzo preciso (per le persone fisiche, quello dell’abitazione, o dell’eventuale sede di lavoro o dell’attività; per le aziende, quello della sede legale o di altra sede, se il servizio dovesse riguardare specificatamente quest’ultima);

–   la natura del «rapporto» intercorrente fra il richiedente e il «richiesto»;

–   il numero di detectives e di automezzi che si conviene di comune accordo vengano impiegati nel servizio;

–   descrizione concisa ma precisa degli SCOPI, della durata ed estensione della sorveglianza o comunque degli accertamenti da compiere;

–   la tariffa ORARIA professionale da applicare per ciascun detective e quella giornaliera per ciascun automezzo, distinguendo fra la tariffa da applicare nelle ore diurne e nelle ore notturne e nei giorni di sabato, domenica e festività infrasettimanali. Inutile dire che tali tariffe DEBBONO essere rigorosamente corrispondenti a quella vidimata dall'Autorità e, come d’obbligo, «esposta» negli uffici del detective;

–   nome, cognome e indirizzo del richiedente (ditta o ragione sociale se richiedente è un’azienda);

–   gli estremi (tipo, numero d’ordine, data e luogo di rilascio) del documento con il quale il richiedente ha provato la propria identità, ai sensi di quanto disposto rigorosamente dalle Leggi di P.S. già riportate.

 

Naturalmente, il «contratto» conterrà anche le specificazioni delle condizioni essenziali: obbligo per il richiedente di rimborsare, a parte il pagamento delle tariffe, anche tutte le spese (eventuali trasferte, vitto, alloggio, viaggi, carburante, telefono, uso di materiali e di attrezzature tecniche, documentazioni, eventuali compensi a terzi — tipico il caso di «periti» — redazione dei rapporti, varie); la determinazione del Foro competente in caso di controversie; l’entità del fondo spese anticipato che il richiedente deve versare; i termini e le modalità del pagamento della fattura che sarà emessa dal detective al completamento del servizio.

L’assolvimento della parte «legale» del contratto non è però TUTTO. Prima di giungere alla stipulazione di esso, il detective avrà:

a - ascoltato dal cliente la «esposizione dei fatti» e raccolto le sue affermazioni sugli «scopi» che lo inducono a richiedere le prestazioni in questione;

b - esaminato col cliente stesso le modalità e le procedure da seguire per raggiungere nel modo più efficiente il risultato pratico, calcolando anche approssimativamente quello che potrà essere l’ammontare della spesa, per consentire al cliente di prendere le proprie decisioni con una sufficiente cognizione degl’impegni che assume;

c - conseguito una ragionevole certezza che lo SCOPO dichiarato dal cliente sia quello EFFETTIVO e non altro, ed in particolare che egli abbia il diritto o un legittimo interesse di far accertare quanto è oggetto dell’incarico;

d - nel caso di persone fisiche che richiedono appostamenti od altri accertamenti o sorveglianze per motivi coniugali, avrà attentamente osservato il soggetto, per il caso questi sia elemento di temperamento naturale, o di stato d’animo tale, da fare ragionevolmente presumere che, alla rivelazione di eventuali risultati gravi e «sconvolgenti», egli possa avere reazioni incontrollate e comunque pericolose a sè o agli altri;

e - nel caso che l’incarico venga trattato e conferito da persona fisica, ma in nome e per conto di un ente od azienda, necessita accertare che il cliente sia realmente autorizzato ad «impegnare» l’ente od azienda committente, e che ne sia quindi, o un «legale rappresentante», o intestatario di una valida delega;

f - stabilito che la prestazione richiestagli, pur avendo il suo cliente ogni diritto ed interesse legittimo, non ecceda i limiti della «competenza» giuridica e professionale dell’investigatore privato, ai termini di Legge.

 

GLI ACCORGIMENTI

 

Chiarito anche questo punto, vediamo ora il servizio di appostamento con eventuale pedinamento nel contesto della vita attuale.

In passato, fino agli «anni ’50» all’incirca, un pedinamento non creava particolari problemi di pratica esecuzione, beninteso ai detectives abili e dotati della necessaria esperienza. La vita si svolgeva in un certo modo ed anche le grandi città avevano un traffico «ragionevole» nel quale il detective aveva buone possibilità di «seguire la sua traccia». Con l’incontrollato sviluppo della motorizzazione, con la conseguente istituzione di norme limitative del traffico (sensi vietati, corsie privilegiate, divieti di svolta, etc.), le cose si sono gradualmente complicate, obbligando i detectives ad instaurare nuovi sistemi per aggirare, almeno in parte, le difficoltà.

 

Uno dei primi accorgimenti che s’impongono è quello di non limitare ad un solo detective con un solo automezzo, il personale da adibire ad una sorveglianza o ad un pedinamento: il servizio rischierebbe con eccessiva probabilità di fallire nei suoi scopi per una infinità di motivi, fra i quali i più comuni ed i più possibili sono:

la persona o le persone da tenere sotto sorveglianza potrebbero partire a piedi, salire su un autobus, tram o taxi, ai quali è consentito seguire certi percorsi che alle auto non in servizio pubblico sono rigorosamente vietati;

potrebbero, guidando un proprio automezzo, commettere (ed è un fatto comunissimo) certe infrazioni alle norme del traffico. In genere, attraversando un incrocio con un semaforo quando è già scattato il segnale di «rosso», mentre i detectives, anche se volessero commettere la medesima infrazione, pur di non perdere il contatto, solitamente non possono farlo, sia perché di norma, fra l’auto da seguire e quella dei detectives, si frappongono altre auto (che sicuramente si fermano doverosamente al semaforo), sia perché la persona o le persone seguite, nell’accorgersi che altra auto ha commesso la loro stessa infrazione, presterebbero attenzione maggiore a quella macchina, nel seguito del percorso, accorgendosi con facilità di una «sospetta assiduità»;

potrebbero (magari per la consapevolezza che stanno effettivamente facendo qualcosa di illecito o che comunque non vorrebbero che si sapesse) più o meno istintivamente «guardarsi intorno» con speciale attenzione e concepire presto, alle prime battute del servizio, il sospetto di essere osservati o seguiti, effettuando quindi certe «manovre» (giri oziosi, fermate impreviste e partenze dopo qualche minuto, percorsi diversivi, etc.), per sincerarsi se l’auto che essi sospettano li segua deliberatamente, si mantenga nella loro scia.

In simili casi, se il servizio viene effettuato con una sola auto, il tutto si chiude con un completo insuccesso e, per il committente, in una spesa sterile. Se invece al servizio vengono adibiti almeno DUE veicoli, si ha modo di manovrare accortamente, sicché se UNO deve essere «bruciato» per uno o più motivi, il servizio può con maggiori prospettive esser proseguito e condotto a termine dall’altro mezzo, che inizialmente aveva agito in modo più discreto e «defilato».

 

Quando poi un servizio del genere deve essere fatto in località di caratteristiche diverse, necessita studiare preventivamente tali caratteristiche, per ADEGUARE fin dal principio i criteri di azione ed il numero e tipo di detectives ed automezzi, per ovviare agl’inconvenienti che possono insorgere. Caso tipico è, per esempio, una sorveglianza ed un pedinamento da effettuare su persona o persone che abitano od operano in PICCOLI CENTRI, o in villette in più o meno aperta campagna, dove la presenza — e soprattutto l’assiduità — di persone e di auto «estranee» attira inevitabilmente l’attenzione e la curiosità degli abitanti del luogo, i quali, anche senza pensare a fatti o motivi specifici, potrebbero facilmente — parlandone in giro — attirare l’attenzione dei soggetti che sono effettivamente sotto sorveglianza. Questi, messi sull’avviso, potrebbero in quel periodo astenersi dal compiere azioni o movimenti, o farsi vedere in contatto con certi elementi o con certe aziende, facendo fallire gli scopi del servizio. Quindi, quando si deve operare in una circostanza e in un luogo di tal genere, s’impone il ricorso ad ogni valido accorgimento che eviti di suscitare attenzione: transiti «volanti», ripetuti molteplici volte, da parte di SEMPRE DIVERSI AUTOMEZZI; appostamenti stabiliti agl’incroci — chiave della rete stradale locale, ma lontani e comunque «fuori vista» dal punto da sorvegliare; presenza «aperta» in luogo, ma con pretesti (ed «armamentari») opportuni, che non suscitino il sospetto che si stia esercitando una sorveglianza, etc.

 

In questi ultimi anni, poi, la situazione particolare dell’ordine pubblico ha complicato maggiormente il lavoro dei detectives impegnati in appostamenti e sorveglianze, più di quanto non abbia fatto il traffico eccessivamente intenso e caotico. Può capitare che una coppia di detectives, fermi in un certo luogo, susciti precisi timori in cittadini, custodi di stabili, esercenti ed altri, non perché questi pensino di essere oggetto di sorveglianza, ma perché temono si tratti di MALINTENZIONATI (rapinatori, attentatori e simili). Quindi, non esitano a lanciare un allarme ai reparti di pronto intervento della Polizia o dei Carabinieri, i quali — logicamente e lodevolmente — si precipitano sul posto, circondano l’auto «sospetta», chiedono i documenti di identità agli occupanti (i detectives) e li interpellano sui motivi della loro sosta in luogo. Naturalmente, tutt’intorno, si manifesta la «pubblica curiosità», magari mentre colui o colei che ha lanciato l’allarme si vanta dei propri …meriti. Per i detectives, gli episodi del genere non hanno mai, ovviamente, conseguenze degne di nota, in quanto basta loro «qualificarsi» e dichiarare che stanno effettuando un «servizio», per il quale essi sono regolarmente AUTORIZZATI. Ad evitare questi "incidenti" è buona norma avvertire anticipatamente della propria presenza in luogo la forza pubblica, segnalando gli automezzi che si intendono utilizzare.

 

Altre volte, è il committente stesso che crea gravi difficoltà al detective, in genere per leggerezza. In certi casi, nell’indicare in quale stabile abbia l’abitazione (o l’ufficio) la persona da sottoporre a sorveglianza, il committente trascura di avvertire che lo stabile ha PIÙ DI UNA via di accesso (porticine di servizio sul retro; ingresso ai box su altro lato e quindi su altra strada; comunicazioni interne con altri stabili adiacenti ma con ingresso su altra strada; possibilità di transito, dall’interno, attraverso esercizi pubblici quali bar e simili, con «esposizione» ad angolo su tre strade diverse, etc.). Altre volte, lo stesso committente, anche interpellato espressamente in proposito, ESCLUDE, per leggerezza o per insufficiente conoscenza dello stabile stesso, che esistano altre uscite od ingressi. Il detective, fidandosi, stabilisce la sorveglianza solo sull’ingresso principale e aspetta chi è tranquillamente uscito da ore attraverso un altro varco!

Per quanto sembri incredibile, avviene anche a volte che il committente fornisca, della persona da sorvegliare (quando non esista possibilità di averne una foto adatta), una descrizione assolutamente non corrispondente alla realtà, sbagliando statura, età approssimativa, taglia, colore dei capelli, etc.

 

FATTI,  NON "PRESUNZIONI"

 

Un altro dei cardini essenziali dei servizi di questo genere è che il detective, nel dar relazione al committente, deve solo riferire i FATTI, così come sono stati osservati nel corso del servizio, astenendosi dal fornire conclusioni, quando queste non siano basate su CERTEZZE EFFETTIVE, in quanto è sempre possibile dare una interpretazione troppo affrettata a fatti che invece non sono sufficientemente suffragati da conferme. In proposito, per meglio intenderci, ricorriamo all’esempio di uno dei casi più comuni e banali, quello di un committente che desidera sapere quale sia l’attività o l’occupazione di una certa persona.

 Per esperienza, possiamo affermare che, quando il detective, prima di assumere l’incarico, gli spiega che il suo quesito può aver risposta certa, sottoponendo il soggetto a sorveglianza diretta, all’uscita mattutina dall’abitazione, per CONSTATARE dove egli si rechi a svolgere la propria attività, quale che sia, il cliente, già consapevole delle tariffe da corrispondere (che comportano sempre una certa spesa), crede di limitare il proprio esborso, chiedendo o disponendo che tale forma di accertamento venga svolta PER UNA SOLA MATTINATA. Se il cliente insiste, è logico che il detective non ha veste per rifiutare la prestazione, ma è suo dovere avvertire il committente che, nel dar relazione del luogo e del preciso indirizzo al quale il soggetto è stato visto recarsi, non potrà assolutamente affermare o assicurare che il soggetto «lavora» o svolge comunque attività a quell’indirizzo: l’unica cosa che egli può affermare è che QUEL GIORNO, A QUELL’ORA, EGLI SI È RECATO A QUEL PRECISO INDIRIZZO. Non può e NON DEVE trarne altre conclusioni, che potrebbero essere benissimo troppo frettolose e quindi errate.

 Di fatto, più che l’esperienza, deve bastare una semplice riflessione logica e realistica: chiunque, anche se occupato presso terzi, o se titolare di una propria attività, può a volte assentarsi dal consueto posto di lavoro, e — per motivi contingenti propri, od anche nel quadro dei doveri della sua occupazione o degl’interessi della sua attività — recarsi per caso presso un’abitazione, un ufficio, una sede aziendale DIVERSI da quelli effettivi ed abituali. Si può trattare della visita, per un motivo qualsiasi, ad un parente o ad un amico; oppure di una visita ad un cliente; o di un contatto di qualsiasi genere con altro ufficio od altra azienda. Se il detective, al termine di un «servizio» di una sola mattinata, dovesse comunicare al cliente che il soggetto «lavora» in quel certo posto nel quale è stato visto recarsi quella mattina, commetterebbe una grave leggerezza e «servirebbe male» il suo cliente, perché in certi casi risulterebbe che l’impiego o l’attività del soggetto SONO ALTROVE. Per accertamenti del genere, invece, una certezza ragionevole può essere acquisita solo se il servizio viene ripetuto per alcune mattine di seguito, constatando che il soggetto si reca «sistematicamente» nel medesimo luogo.

 

Lo stesso criterio vale in pratica per tutti i generi di accertamento. Se — poniamo — l’incarico fosse di sorvegliare il comportamento di una donna sposata, ed il detective avesse modo ed occasione di vederla una volta salutare un uomo per la strada ed intrattenersi familiarmente con lui, potrebbe forse il detective affermare, nella sua relazione, che quella donna ha un amante? Certo, è anche possibile che le cose stiano così, ma bisogna convenire che, prima di rilasciare una «conclusione» così grave e impegnativa, CI VUOLE ALTRO, ci vogliono prove ben maggiori, bisogna che il detective l’abbia vista «appartarsi» con l’uomo in «posto adatto», o comunque abbandonarsi con lui ad «inequivocabili effusioni», cercando di stabilire poi, con sistemi adatti, se o dove la coppia irregolare «concreta» la sua relazione extraconiugale, possibilmente con dati di fatto che possano essere verificati in eventuali sedi di giudizio

 

LA REDAZIONE DEL RAPPORTO

 

Dunque, quando una di queste operazioni è conclusa, il lavoro specializzato del detective non è affatto terminato. Egli dovrà rilasciare la sua relazione, la cui redazione non è affatto da considerare con leggerezza.

Anzitutto, il rapporto scritto deve essere completo di ogni particolare osservato, tenuto conto degli scopi specifici del servizio stesso. Il rapporto di una sorveglianza e di un pedinamento deve essere esauriente «minuto per minuto e metro per metro».

Questa minuziosa accuratezza ha anche lo scopo ben determinato ed importante, di abituare l’operatore a non trascurare alcun dettaglio. In certi casi, niente affatto infrequenti, avviene che il committente, in base a certe «sensazioni» o all’osservazione di certi fatti o circostanze, concepisce un sospetto, in una direzione ben precisa. Nel corso del servizio, in realtà, NULLA emerge che possa dar «corpo» a quegli specifici sospetti, ma, dall’esame di determinati movimenti, da certi indirizzi visitati dal soggetto, da qualche incontro che il soggetto stesso può fare con certe persone, o finanche da un qualche atteggiamento o comportamento NON NOTI all’interessato, può delinearsi una REALTÀ DIVERSA da quella sospettata, e che al committente interessa ugualmente (o addirittura di più) di conoscere e di acclarare.

 

La precisione e la minuziosità più complete — nel rapporto scritto — debbono estendersi agli orari di ciascun movimento (con precisione al minuto), ai percorsi seguiti, alla durata delle soste in qualunque luogo aperto o chiuso. Della persona o delle persone seguite, nonché di coloro con i quali i soggetti s’incontrano o s’intrattengono, necessita che il detective annoti non solo la descrizione fisica ed estetica accuratissima, ma anche quella dell’abbigliamento. Di TUTTE le auto delle quali si fa menzione nel rapporto, bisogna citare tutti i contrassegni (marca, modello, colore, targa, numero e tipo degli occupanti), salvi ovviamente i casi di assoluta impossibilità. Spesso, questa minuziosa precisione risparmia maggior lavoro e maggiori spese, in quanto il committente, all’esame del rapporto, è in grado di «riconoscere» le persone descritte, senza bisogno di richiederne la identificazione con ulteriori indagini. La precisa indicazione della DURATA (al minuto) di un incontro o di una visita, può dar modo al committente di stabilire se sia o meno il caso di «impensierirsi» per quel determinato episodio.

 

Anche quando i detectives stanno a lungo fermi in appostamento, perché il soggetto si trattiene in casa (o in ufficio) senza uscire, l’attenzione su ogni particolare non deve venir meno, né bisogna trascurare di includere nel rapporto scritto ogni osservazione fatta. Spesso, la precisione che le finestre — o una determinata finestra — siano chiuse o aperte, o che vengono aperte o chiuse a una certa ora, può offrire una indicazione significativa. Importante può essere annotare anche l’arrivo o la partenza — da quello stabile — di certe persone o di certe vetture, anche se sul momento il detective non ha elementi per stabilire se o fino a qual punto l’annotazione possa poi essere utile. L’esperienza comunque insegna che queste segnalazioni riescono poi «utili» con una certa frequenza.

 

FOTOGRAFIE E RIPRESE FILMATE

 

Una delle richieste che i committenti di servizi di appostamento e pedinamento rivolgono al detective è quella di comprovare con FOTOGRAFIE o RIPRESE FILMATE determinate situazioni o azioni dei soggetti, quando questi si trovassero in luoghi, circostanze e compagnie, connessi con ciò che il committente vorrebbe sapere o dimostrare. La richiesta, ovviamente, non va «respinta» indiscriminatamente e per principio, ma essa va accettata con tutte le riserve, che verranno doverosamente ed opportunatamente illustrate al cliente; oltre alla riserva di ordine legale (ad es. tutela del domicilio e dei luoghi assimilati) ve ne possono essere di ordine tecnico. Anzitutto, se il servizio deve avere una certa durata, è da evitare in ogni caso di tentare di riprendere i soggetti nelle prime ore, ed anzi nei primissimi giorni del servizio stesso per evitare che, nel caso sempre possibile che le persone da sorvegliare abbiano in qualche modo la percezione di quanto accade, esse vengano poste sull’avviso e quindi regolino le loro azioni ed i loro movimenti in modo da fallire gli scopi che il cliente del detective si propone.

 

Si tenga conto che non si tratta, solitamente, di predisporre una macchina fotografica o una videocamera di caratteristiche adatte e magari con teleobiettivo, scegliendo preventivamente e «con comodo» la miglior posizione defilata, assicurando così la «discrezione» della operazione. Ciò può avvenire solo in qualche caso eccezionale. Di norma, invece, si tratta di «cogliere» istantaneamente un fatto, una situazione, che si presenta IMPROVVISAMENTE, sicché il detective non ha alcuna possibilità di scegliere il tempo ed il luogo. Quindi deve «azzardare» lo scatto delle foto o la ripresa, cercando — sì — di mimetizzarsi al meglio o di fingere di dirigere l’obiettivo verso altra direzione ed effettuando poi un rapido cambio di «soggetto», ma l’azione comporta SEMPRE una percentuale di rischio di essere percepita o sospettata dagl’interessati. Questi (non dimentichiamolo) sono in gran parte dei casi persone consapevoli di star agendo in modo che vorrebbero che le loro azioni restassero segrete, come chiunque abbia «il carbone bagnato», e quindi «istintivamente» guardinghe e sospettose. Diverso è invece il caso delle ultime battute del servizio: quando il lavoro sta per essere concluso, e pertanto più o meno fuori dal rischio di essere compromesso nelle sue conclusioni da un «incidente», allora il tentativo di scattare foto o effettuare riprese filmate, può essere eseguito con qualche maggior tranquillità.

 

SAPER DIRE DI NO

 

Nonostante le Leggi particolarmente severe e che praticamente sono note a tutti, per i clamorosi fatti di cronaca che le hanno determinate, esistono ancora numerosi committenti che, nel richiedere al detective un servizio di sorveglianza ed altre prestazioni affini, gli chiedono anche REGISTRAZIONI MAGNETICHE, non importa se su nastro o su filo, di certe conversazioni. Il detective metterà «gentilmente» il cliente a conoscenza dei termini precisi della Legge e motiverà il proprio rigoroso rifiuto, puntualizzando la responsabilità penale dell’eventuale violazione. Naturalmente, per meglio far superare la delusione al suo cliente, gli spiegherà che, dopo tutto, anche se nella cosa non si configurasse un reato e le registrazioni venissero effettivamente fatte, queste NON AVREBBERO ALCUN VALORE PROBANTE IN SEDE DI GIUDIZIO, in quanto una registrazione, per essere accolta dalla Magistratura come «prova», deve essere stata effettuata da UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA SU MANDATO SPECIFICO E PREVENTIVO DELLA MAGISTRATURA.

 

L’INCHIESTA

 

Entriamo ora, finalmente, nel vivo del vero lavoro del detective, in quello che, più di ogni altro, richiede le doti naturali e le qualificazioni più specifiche. In un certo senso, i vari tipi di prestazioni che abbiamo finora illustrati, rispondevano a criteri più o meno fissi, avevano certi schemi più o meno obbligati ed uno svolgimento «guidato» come da un binario. Nell’inchiesta, invece, il detective, una volta stabilito qual sia lo scopo da raggiungere, il fatto da appurare, gli avvenimenti da ricostruire nella loro «verità», le responsabilità da acclarare, o qualunque cosa d’altro che si voglia apprendere o documentare, deve «partire» secondo un suo criterio, stabilito caso per caso.

 

L’inchiesta può essere semplice (il che non necessariamente significa «facile»), oppure complessa. Nel primo caso, devesi semplicemente, di un fatto noto nelle sue linee essenziali, stabilire in modo certo e documentabile COME effettivamente esso sia avvenuto, e cioè se la verità corrisponda alla versione sostenuta da una parte interessata o risultante da un documento più o meno ufficiale. Nel secondo caso, si tratta di una infinita varietà di circostanze, moventi, accadimenti, comportamenti, fenomeni, etc., ritenuti abnormi, illogici, o comunque «strani» e quindi «sospetti», per i quali gli interessati hanno necessità di scoprire il «meccanismo» inteso in senso lato, in modo da poter disporre tutto quanto opportuno per difendersi dalle conseguenze morali o materiali che ne possono derivare. Resta intuitivo che, per le inchieste «complesse», il detective non agirà mai da solo, ma si avvarrà della collaborazione di colleghi e corrispondenti, oltre che dei propri collaboratori fissi, nonché di ogni genere di «periti» dei vari rami e, al bisogno, di mezzi tecnici di ogni specie.

 

Altrettanto intuitivo è che, in molti casi di «inchiesta», possono benissimo — anzi, il caso è frequente — rendersi necessarie anche una o più investigazioni dei tipi già passati in rassegna, e cioè indagini di natura commerciale e finanziaria, ricerche anagrafiche, servizi di appostamento e pedinamento, etc.

 

L'INCHIESTA SEMPLICE

 

Dopo la premessa occupiamoci di quella che può essere definita una inchiesta «semplice». Come abbiamo detto, essa solitamente riguarda un fatto, un avvenimento, una circostanza «singoli», sui quali il committente, per un suo particolare interesse morale e materiale, non essendo del tutto convinto della versione ufficiale o comunque acquisita, necessita di elementi di conferma e di prova.

In un caso del genere, il detective esaminerà punto per punto, accuramente, il fatto come dovrebbe essersi svolto, secondo quanto noto al momento dell’incarico, osservando con particolare attenzione il luogo, la data e l’ora precisa, gli elementi umani «protagonisti», gli eventuali testimoni ed ogni altra circostanza fino a quel momento considerata come acquisita. Fissati bene tali punti ed effettuato uno studio generico del «quadro» che ne emerge, inizierà con il ricercare la CONFERMA di CIASCUN PUNTO, anche se apparentemente non sostanziale, della versione ufficiale o acquisita non escludendo affatto nemmeno ciò che potrebbe sembrare non controvertibile. Quando, alla propria verifica, fatta sul «teatro» del fatto, dovesse notare una discordanza, anche lieve, farà tutto il possibile (ricorrendo ad ogni accorgimento professionale), per stabilire, non solo la realtà su quel dato punto ma anche il perché su quel punto stesso esista la discordanza; è vero che potrebbe trattarsi semplicemente di leggerezza ed imprecisione in buona fede, ma esiste sempre la possibilità che proprio quella discordanza costituisca la «chiave» per giungere alla spiegazione della realtà e dei motivi che stanno all’origine della imprecisione o della «falsa versione». Quando tutti i «punti» singoli del «fatto» sono stati verificati accuratamente ed in modo definitivo, in genere, se qualcosa — per uno scopo qualsiasi — è stato alterato in malafede, ciò emerge con sufficiente chiarezza e quindi, salvo completamento di indagini collaterali ed integrative, il caso è risolto.

Ovviamente, è sempre possibile che, alla verifica del detective, la realtà del fatto risulti perfettamente corrispondente a quella acquisita od ufficiale e che quindi il committente, quanto meno, «sa» che deve accettarla, in quanto reale.

 

UN CASO CONCRETO

 

Ma pensiamo che una adeguata esemplificazione valga, meglio di ogni altra trattazione teorica, ad illustrare questa prima e «semplice» forma di inchiesta. Scegliamo un caso tipico, trattato qualche anno fa, concluso felicemente, e che, grazie alla «ricostruzione» effettuata dai detectives, comportò la riapertura di un procedimento, che dalla Magistratura era stato archiviato «troppo in fretta», nonostante si trattasse di un grave incidente automobilistico con TRE vittime.

Un industriale piemontese era stato colpito da un lutto familiare in circostanze che non lo avevano convinto. Un proprio zio, persona anziana di età, notoriamente calma e riflessiva, aliena da ogni forma di imprudenza, trovandosi in viaggio in Emilia, in compagnia di altra persona, per ragioni di affari dell’azienda del committente stesso, era rimasto coinvolto in un pauroso scontro automobilistico, nel quale avevano perduto la vita l’anziano zio, la persona trasportata ed una terza persona trasportata nell’altra macchina, mentre il conducente di quest’ultima aveva riportato gravi ferite, ma si era poi salvato. Secondo la versione «ufficiale» basata sulle asserzioni dell’unico sopravvissuto e su un rapporto redatto da un brigadiere dei carabinieri, giunto sul luogo dell’incidente alcuni minuti dopo, il congiunto del committente era l’unico responsabile dello scontro, in quanto egli «non aveva rispettato uno stop».

Superato lo choc della cattiva notizia, il nipote, che oltre ai motivi affettivi per rimpiangere la tragica morte del congiunto, si sentiva certe responsabilità, in quanto lo zio stava viaggiando per affari della ditta, cominciò a riflettere sulle circostanze del sinistro, così come sostenute dalla versione ufficiale, «consacrata» ormai da una deliberazione del Magistrato, il quale aveva ritenuto di archiviare la pratica, accettando la tesi che «l’unico responsabile» — lo zio del cliente — era deceduto e quindi non più perseguibile. Francamente, quel particolare, secondo il quale l’anziano e prudente automobilista non aveva rispettato lo «stop», non lo convinceva affatto. E, poi, sempre nella versione ufficiale, la macchina dello zio, classificata come «auto investitrice» stava marciando a velocità elevatissima, anche accingendosi ad attraversare un incrocio particolarmente pericoloso: ragione di più questa per avere delle forti perplessità.

Pur avendo seri motivi per dubitare di questi assunti, l’industriale esitò qualche tempo, prima di prender decisioni. Dopo tutto si trovava di fronte ad una tesi ufficiale, ad una decisione della Magistratura. Inoltre, sia per il tempo trascorso dal fatto, sia perché nella versione ufficiale era detto espressamente che il sinistro si era svolto senza testimoni, egli comprendeva come fosse arduo stabilire se o fino a qual punto i fatti si fossero svolti in modo «diverso». L’industriale, però, aveva fiducia nei detectives, ed in particolare in uno di essi, che già in più occasioni aveva brillantemente risolto certi problemi della sua azienda. In un giorno d’estate, quindi, quando i suoi affari gli consentirono una certa disponibilità di tempo, si recò a Milano ed espose i propri dubbi al detective di fiducia, P.D. TAVAZZI della FIDES DETECTIVES.

La questione venne esaminata insieme nei suoi diversi aspetti e si convenne che, effettivamente, le prospettive di giungere ad un risultato positivo non erano molte e che in ogni caso, parecchie difficoltà avrebbero dovuto essere superate. Anche la spesa, per questi motivi, minacciava di elevarsi a cifra considerevole. Tutto sommato, però, l’industriale ritenne valesse la pena di effettuare quanto meno un tentativo e, senza preoccuparsi del sensibile esborso, conferì l’incarico, corredandolo degli elementi in suo possesso.

Oggi come oggi, un incidente automobilistico solitamente non suscita alcun interesse, salvo ovviamente che fra le parti direttamente coinvolte, ma bisogna ammettere che un incidente con tre morti rimane una cosa seria, anche nella «fatale indifferenza» della nostra epoca. Per il detective, comunque, era un impegno professionale e — interesse o no — il lavoro doveva essere fatto con tutti i crismi della serietà e dell’efficienza. Il fatto che le prospettive di successo non erano incoraggianti non doveva influire minimamente nello svolgimento dell’inchiesta.

Come a volte (ma piuttosto raramente) accade, l’inchiesta in questo caso si rivelò «relativamente» semplice, nel senso che il detective, giunto su posto del sinistro per un suo preliminare sopralluogo, rilevò subito le prime discordanze su alcuni dei fatti ritenuti fino allora «acquisiti», sicché l’adeguato approfondimento di tutti gli altri punti condusse abbastanza rapidamente, anche se laboriosamente, a quelle conclusioni, che poi permisero all’interessato di richiedere — e di ottenere — la riapertura del procedimento, terminato con una «riforma» sostanziale della sentenza, a favore dell’industriale.

Per la esemplificazione, abbiamo scelto un caso effettivamente «semplice» di inchiesta. Il successo del detective è stato legato allo spirito di osservazione e di riflessione, alla minuzia delle ricerche e delle verifiche, al realismo delle considerazioni, all’esame dei luoghi, delle documentazioni originali esistenti negli uffici pubblici (in questo caso, un documento-chiave era certamente il rapporto del brigadiere dei Carabinieri) e delle fotografie scattate a suo tempo sulla «scena» del sinistro. La «semplicità» delle inchieste … semplici è dunque molto relativa.

 

L’inchiesta complessa

 

È il vero «banco di prova» del detective professionista. In TUTTI gli altri suoi servizi, egli ha sempre, come base di partenza, vari elementi certi ed anche nella «inchiesta semplice», come abbiamo visto, egli «parte» da un fatto, un avvenimento ben definito, del quale bisogna accertare solo l’effettivo svolgimento, o «come stanno realmente le cose». L’inchiesta complessa, invece, spesso — per non dir sempre — mette il detective in ben altra situazione: il suo «incarico» è di investigare IN OGNI SENSO, in OGNI DIREZIONE e in OGNI LUOGO, per poter stabilire:

–   se un fatto o un fenomeno o un quid di qualunque genere, che si SOSPETTA AVVENGA, avviene veramente;

–   nel caso il «quid» avvenga realmente, bisogna «trovare» COME avviene, in quali reali dimensioni, ad opera o nell’interesse di chi, per quali fini immediati o remoti, con quali eventuali COLLEGAMENTI, COMPIACENZE o COMPLICITÀ;

–   l’identità di uno o più ignoti, responsabili di un’azione di qualunque genere.

 

Si capisce che questa generica classificazione in tre sole voci non deve trarre in inganno e far credere che esistano solo TRE generi di inchieste «complesse». Il numero è invece letteralmente «infinito» e ciascuna di esse può sempre costituire un caso nuovo, unico e originale, per il quale il detective deve «costruire», di volta in volta, la metodologia e la pratica applicazione delle procedure investigative. Non abbiamo alcuna difficoltà ad ammettere che, in certo senso, capita più volte che il «caso» prospettato dal cliente sia di un genere ed investa fatti e «materie» assolutamente inusuali e per i quali il detective non ha né una specifica esperienza professionale (appunto, in mancanza di «precedenti»), né precise cognizioni tecniche. Eppure, egli, accettando l’incarico dopo la necessaria  ponderazione e dopo averne esaminato tutti i «risvolti», non commette affatto un atto di presunzione o, tampoco, una «truffa» in quanto egli sa (beninteso, se si tratta di un detective INTERAMENTE qualificato ed organizzato) di poter benissimo espletare il proprio compito, impiegando, accanto alla propria abilità e tecnica professionale, l’opera di collaboratori di specifica «perizia» ed esperienza nel settore o nei settori e materie che il caso investe.

 

L'UTILIZZO DI ESPERTI E PERITI

 

Qualcuno potrebbe, allora, chiedersi: ma, in tal caso, il cliente, perché, invece di rivolgersi ad un detective (del quale ragionevolmente si dà per «scontata» la tecnica incompetenza), non si rivolge direttamente ai «periti», specificatamente competenti delle singole materie? La risposta è semplice. Se il cliente, in simili casi, dovesse richiedere SOLO l’opera dei «periti», questi che cosa potrebbero dargli? Pareri tecnici, certamente. Potrebbero dargli «dottissime» disquisizioni, ma NON certamente effettuare la parte INVESTIGATIVA, svolgere tutte quelle ricerche, verifiche e concatenazioni che debbono portare alla RISOLUZIONE del caso, con tutto il CORREDO DI PROVE E DOCUMENTAZIONI.

Rimane sempre — quindi SOLTANTO IL DETECTIVE, colui che può e deve trattare il caso nel suo quadro generale, dopo aver attinto dai «periti» quelle cognizioni e quei pareri che essi soli possono fornire con la necessaria conoscenza di causa. Del resto, rimane intuitivo che nessun «perito», di alcun settore, anche se interpellato irriflessivamente dal cliente, accetterebbe un incarico, per un lavoro investigativo completo, su un fatto qualunque, anche perché essi sanno che, legalmente, NON possono svolgere tale attività, non avendo la prescritta autorizzazione governativa!

 

PARLARE AI "TURCHI"

 

L’indagine complessa, o INCHIESTA, è quella che in certo modo si approssima più da vicino — entro certi limiti — alla «mirabolanza» del lavoro dei detectives «di fantasia», e cioè di quelli «illustrati» dal cinema e dalla letteratura «gialla», restando però, naturalmente, escluse le …pistole, i pestaggi e certe altre… manifestazioni destinate a dare il brivido al lettore od allo spettatore. In questa specie di inchieste, il detective deve «muoversi» solo o con i suoi collaboratori a tutti i livelli, deve spesso compiere lunghi viaggi, effettuare tentativi qua e là, spesso improvvisando, a volte trovandosi a dover parlare … coi turchi o con gli ungheresi, e quindi dovendo superare gravi difficoltà di lingua.

 Ma non si creda che queste «difficoltà» di lingua intervengano solo nel caso di indagini ed inchieste all’estero: c’è un altro significato da dare all’espressione. Alludiamo al fatto che in genere il detective, anche quando sta svolgendo le sue inchieste nel nostro stesso paese, nel «contattare» certe fonti, si «scontri» (ed è il caso più comune) con autentiche difficoltà di «comprensione», come per una diversità di linguaggio. Si suol dire che il vero sordo è colui che …non vuole udire, e ciò è perfettamente vero. Troppo spesso, le persone interpellate su fatti e circostanze che debbono concorrere alla risoluzione del «caso» si comportano come se effettivamente il detective … parlasse turco: «non vogliono» capire!

Comprensibilmente, del resto, sono molti gli esseri umani che, interrogati su fatti e su persone, si attengono alla «regola del silenzio». Alcuni lo fanno per omertà, altri per semplice diffidenza verso l’estraneo, altri per «vigliaccheria», preferendo non assumersi alcuna responsabilità potenziale e «restar fuori» da ogni possibile complicazione, recriminazione o ritorsione dei terzi. Il detective DEVE  sopperire alla mancanza di poteri coercitivi o anche della sola "autoritas", con le proprie capacità intuitive, psicologiche e con l'esperienza che gli deriva dalla sua "professionalità".

Inoltre egli dovrà premunirsi con i debiti accorgimenti PREVENTIVI, ponendosi in condizione di potere più o meno agevolmente provare, in caso di necessità, sotto quale «veste» e dopo quali "informative"egli abbia interpellato la fonte.

 

ACCESSO A DATI  E NOTIZIE

 

Difficoltà non meno sostanziali il detective deve affrontare quando si tratti di cercar di ottenere notizie e dati di fatto, da parte di uffici pubblici. I relativi funzionari, oggi spesso invocando a sproposito le leggi a tutela della "privacy", rifiutano semplicemente di rispondere o comunque di fornire i dati richiesti, anche quando si tratta in realtà di fatti, notizie e dati DI PUBBLICO DOMINIO, in quanto LA LEGGE STESSA esplicitamente ne ammette la comunicazione o l'accesso al pubblico.

 In questa situazione, il detective è costretto ad insistere nella propria richiesta, citando od esibendo il testo degli articoli della Legge o dei regolamenti che per l’appunto OBBLIGANO quei funzionari a rivelare i dati e le notizie che essi, magari in buona fede e per uno zelo malinteso, hanno negato. Per evitare incresciose perdite di tempo e spiacevoli polemiche, i detectives e i loro collaboratori più scaltriti hanno preso l’abitudine di premunirsi e di recare sempre, addosso, i testi delle leggi e dei regolamenti che stabiliscono la liceità delle richieste di dati e notizie e quindi l’obbligo, per i pubblici funzionari, di fornirli.

 

LA RICERCA DELLA "VERITA'"

 

Per raggiungere i suoi fini (che sono, poi, i fini del cliente), il detective è costretto, con qualche frequenza, ad entrare in «contatto» con ambienti e con persone con i quali egli, come uomo e come professionista, non ha nulla a che fare, e la cui compagnia certamente egli… non desidererebbe in circostanze ordinarie. Più chiaramente: con la malavita.

Ma al detective, nell’esercizio della sua professione, non è consentito essere schizzinoso in fatto di «contatti sociali». Egli è un ricercatore della VERITÀ. E poiché questa non sempre si annida in ambienti esclusivi e selezionati, ma fin troppo spesso è direttamente o indirettamente, interamente o parzialmente, «in possesso» di elementi umani che chiameremo semplicemente «deplorevoli», egli non può e non deve rinunziare a giungere alla verità, solo perché non ama «mescolarsi” a certa gente. Dovrà, naturalmente, essere «cauto». Cauto non solo fino allo scrupolo, ma fino a quello cha apparentemente potrebbe sembrare un eccesso. Quando si «stuzzica» la malavita (e peggio ancora quando la si «inganna»), bisogna stare attenti. Non è nelle tradizioni della malavita il perdonare, ed oggi lo è meno che mai.

I capi della malavita quando si ritengono gabbati da quell’ometto, che è poi il detective alla ricerca di una «verità» non fanno una piega: basta un cenno ad uno squallido killer da quattro soldi… e il gioco è fatto. Solo che, per il detective che si fosse messo «nel guaio», il giochetto può significare la vita.

Abbiamo drammatizzato? Niente affatto. Non intendiamo dire che TUTTO il lavoro del detective lo porti sistematicamente in simili «frangenti» (se così fosse, le «scomparse misteriose» di noti detectives sarebbero all’ordine del giorno!), ma è una realtà che una certa percentuale di casi che egli deve affrontare e risolvere, possono benissimo comportare situazioni — e rischi — come quelli qui accennati.

 

I RISCHI DEL MESTIERE

 

Il detective sa sempre che il suo lavoro lo espone a VARI pericoli, quasi sempre gravi, anche se — per fortuna raramente «mortali». Ma li affronta serenamente. Se dovesse costantemente preoccuparsi delle prospettive di pericolo, non potrebbe svolgere il suo lavoro e quindi egli non ha altra scelta che agire come se i pericoli non esistessero, limitandosi unicamente a far tesoro delle esperienze proprie e dei colleghi, per ridurre al minimo le possibilità di… cadere.

A questo punto, è forse bene chiarire un fatto importante. Nelle righe che precedono, abbiamo posto l’accento sui pericoli che, al detective possono provenire da parte della «malavita», presa in genere, senza distinzione di settori. Ma in certo senso siamo stati …ingiusti verso i delinquenti «professionali». In realtà, pericoli dello stesso «grado» incombono sul detective, da «provenienze» ben diverse, anche se non meno disoneste.

Può avvenire che il detective, nel condurre una sua inchiesta d’interesse del proprio cliente, «disturbi» e ponga in pericolo (quando dovesse scoprire «una verità» e le sue documentazioni) gl’interessi o «la faccia» di persone o di organismi economici assai potenti, i quali, in certe circostanze, pensano ed operano con la stessa… moralità dei capi della Mafia, della Camorra, della ‘Ndrangheta, e, purtroppo, con la stessa…efficienza. Quando sono in gioco certi interessi considerevoli (e raramente gl’interessi, quando sono considerevoli, sono anche «interamente puliti»!), non c’è posto per gli scrupoli. Una vita umana (a volte anche diverse vite umane) non ha valore: anche lì, a quei «livelli», è questione di fare un cenno. Killers, non sempre qualificati, ma sempre spietati, son ben pronti a guadagnarsi il loro «piatto di lenticchie», liberando i padroni dal loro incauto «disturbatore»! Se sfogliamo la cronaca nera di questi ultimissimi decenni, troviamo esemplificazioni a centinaia, parte «fra le righe», ma in parte anche a chiarissime note. Anche se, nella quasi totalità dei casi, i mandanti — malavita «con le unghie nere» o in «guanti gialli» — restano non identificati ed impuniti.

Da tutto questo, il detective esce forse con un alone da eroe. In un certo senso, egli lo è, ma è un fatto che nessun vero detective «si sente» un eroe. Eppure, tutti i rischi ai quali abbiamo accennato sono REALI, incombenti gravissimi, anche se — ripetiamo — per fortuna limitati ad un numero esiguo di casi realmente gravi. Questa non è la sede adatta, ma la cronaca autentica della professione registra un certo numero di casi ACCERTATI di attentati ed altre violenze, tentati o perpetrati, a danno di noti detectives italiani.

 

Non ci siamo attardati sull’argomento dei «rischi» ai quali è esposto il detective, per attirare su di lui l’ammirazione… o la compassione del lettore. Lo abbiamo fatto unicamente perché esso è parte intrinseca, è una «costante», del suo lavoro. E quindi, parlando delle sue inchieste, delle metodologie investigative e delle pratiche esemplificazioni, era logico che rendessimo il Lettore edotto di questo «risvolto» sgradevole ma autentico di tutta l’attività investigativa.


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